CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31164/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 13057/25 [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che si articola in due diverse doglianze con le quali si contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla configurabilità del reato per inidoneità della condotta consistita in mera resistenza c.d. passiva e alla sussistenza dell'elemento soggettivo, risulta meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. p. 3, là dove si da atto della condotta dell'imputato volta a contrastare volontariamente l'attività degli operanti); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, concernente la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto in ingiuria ex art. 594 cod. pen., oggi depenalizzato, o quantomeno in quello di minaccia ex art. 612 cod. pen. è manifestamente infondato atteso che, come risulta dagli atti, la condotta attribuita al ricorrente è stata realizzata nei confronti di pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni; Rilevato che l'ultimo motivo dedotto nel ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, e in particolare alla omessa esclusione della recidiva, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. p. 4 là dove si da atto di come la condotta posta in essere dal ricorrente sia sintomatica di un accentuato disprezzo per i beni giuridici tutelati dalla norma in esame); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso