CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36004/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udjío il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] cl)c(ha concluso chiedendo kg)-~ itm:KA ueo il difensore 1,ta tAm,44e,vt, u.cee' é [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva dichiarato colpevole del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, quale amministratore della COMI s.r.I., dichiarata fallita il 21.3.2007, aggravato per la pluralità dei fatti commessi e per aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, ha escluso la continuazione rideterminando la pena irrogata in anni due di reclusione, nonché ridotto le pene accessorie fallimentari, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1. Col primo motivo chiede annullarsi l'impugnata sentenza per manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui afferma la sussistenza dell'elemento soggettivo senza tener conto dell'affidamento della tenuta della contabilità ad un commercialista, circostanza che ha impedito che l'imputato potesse rendersi conto della irregolare tenuta delle scritture contabili, essendosi egli piuttosto limitato a firmare atti; anche rispetto agli esborsi che gli si imputano come distrazioni deve farsi analoga considerazione, essendosi egli limitato a utilizzare denaro della società riveniente da rimborsi erariali dei quali Guarise non aveva ragione di dubitare, rivelatisi solo ex post illegittimamente percepiti perché ottenuti attraverso condotte illecite alle quali egli non aveva partecipato. Deduce, altresì, quanto all'aggravante del danno di rilevante gravità, che il passivo fallimentare - di oltre due milioni di euro - è stato determinato dalle condotte illecite (emissione di F.O.I.) cioè da condotte estranee alla operatività d'impresa, sicchè a rigore non ricorrevano neppure i presupposti per la declaratoria di fallimento, essendo la [OSCURATO:SOCIETA]. una società cartiera ossia un soggetto non qualificabile come imprenditore commerciale; tale circostanza avrebbe dovuto essere considerata quanto meno ai fini della valutazione della sussistenza del danno in parola; le somme insinuate al passivo sono frutto di condotte illecite che nulla hanno a che fare con l'attività propria di impresa; tali importi costituiscono, invero, richieste di risarcimento danni a seguito di reati di truffa perpetrati non dalla COMI ma per il tramite di essa, sicchè essi non possono essere considerati quali danni patrimoniali rilevanti ai fini della normativa fallimentare. 2.2.Col secondo motivo si eccepisce la prescrizione dei reati, erroneamente non rilevata pur nella ritenuta subvalenza dell'aggravante del danno di rilevante gravità rispetto alle attenuanti generiche.3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso; il difensore dell'imputato ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1.11 primo motivo, nella parte in cui invoca una diversa valutazione di merito sull'elemento soggettivo, genericamente deducendo, quale elemento decisivo, l'affidamento ad un commercialista della tenuta della contabilità, è aspecifico, non confrontandosi con quanto già adeguatamente argomentato al riguardo nel provvedimento impugnato oltre che manifestamente infondato non considerando, quanto all'aspetto documentale, che "l'imprenditore e - nel caso di bancarotta cosiddetta impropria - gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, non vanno esenti da responsabilità per il fatto che la contabilità sia stata affidata ad un soggetto fornito di specifiche cognizioni tecniche (commercialista), dovendosi logicamente presumere che la contabilità stessa sia stata redatta secondo le indicazioni date dai predetti soggetti, che restano, perciò, sempre responsabili della tenuta di una regolare e veritiera contabilità" (Sez. 5, n. 2055/1994, Rv. 197268); laddove peraltro nel caso di specie si contesta all'imputato di avere sottratto la contabilità, non essendo state consegnate al curatore le scritture contabili; e tale obbligo ricade sull'amministratore di diritto a prescindere da chi provveda alla tenuta in concreto della contabilità. Quanto alla bancarotta patrimoniale e all'assunto difensivo che vorrebbe esclusa la natura distrattiva dei prelievi per essere state le somme prelevate ottenute mediante attività a monte illecita, è solo il caso di osservare che pur a voler ritenere ciò accaduto nel caso di specie, rimane comunque distrattivo il distacco ingiustificato di quelle somme dal patrimonio della società in cui esse sono comunque confluite confondendosi con l'eventuale altro denaro esistente nelle casse societarie; e ciò se solo si considera che per gli indebiti rimborsi IVA vi è poi stata la corrispondente insinuazione al passivo; trattasi dunque di somme distratte con prelievi o assegni firmati dall'imputato emessi sui conti societari ossia di somme che, secondo la stessa prospettazione difensiva, erano confluite sui conti della società (e non nelle tasche degli autori degli illeciti) ed erano quindi, anzi, proprio perché illecitamente conseguite destinate a rimanere nel patrimonio societario in vista dell'obbligo di restituzione all'avente diritto.Le consistenti liquidità, pur se pervenute nelle casse sociali nel contesto dell'attività criminosa, formavano comunque parte del patrimonio dell'ente a garanzia dei creditori - tra i quali primo tra tutti proprio l'Erario (o chi per esso in via di regresso) avente diritto alle restituzione di quanto illecitamente percepito - con la conseguenza che al valore dei beni sottratti all'esecuzione concorsuale corrisponde un danno patrimoniale per i creditori che, complessivamente considerato, è stato ritenuto di entità altrettanto grave (Sez. 5, n. 48203/2017). Ha, invero, più volte già avuto modo di affermare questa Corte che il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione è configurabile quando il denaro oggetto della condotta é pervenuto alla società, poi dichiarata fallita, con sistemi illeciti, e conserva la sua tracciabilità, perché lo stesso, in quanto bene fungibile, si confonde con il patrimonio del fallito, è oggetto dello spossessamento previsto dall'art. 42 della I. fall., e, in relazione a tale "res", l'originario titolare può vantare esclusivamente un diritto di credito azionabile a norma degli artt. 93 e ss. della legge fall. (Sez. 5, n. 24051 del 15/05/2014, Rv. 260141 - 01, fattispecie relativa a somme pervenute alla società fallita in pagamento di fatture emesse per operazioni inesistenti). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto, secondo la costante giurisprudenza, ai fini della prescrizione del reato, occorre tenere conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, anche ove le stesse siano considerate subvalenti nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, perché l'art. 157, comma 3, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (cfr. tra tante, Sez. 6, n. 50995 del 09/07/2019 dep. 17/12/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 27805801; Sez. 4, n. 38618/2021, Rv. 282057, nonché Sez. U, n. 20808 del 25/10/2018 Ud. (dep. 15/05/2019 ) Rv. 275319 - 01, che pure si è espressa sul tema in motivazione). 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de