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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 08239/2026

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nges- controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELLA CAMPANIA n. 4408/2023, pubblicata il 17/7/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 4408/2023, pubblicata il 17/7/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha respinto l’appellodi [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione della C.G.T. di primo grado diNumero registro generale 4974/2024Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 8239/2026Data pubblicazione 02/04/2026Napoli che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso direttifica n. 305570 relativo a IMU 2018, per l’importo di euro 14.970,00.Contro la sentenza propone ricorso per cassazione GiuseppinaCotugno, mentre il Comune di Napoli resiste mediante controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Col primo motivo di ricorso, si censura il vizio di violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 24 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3), cod. proc. civ., per aver i giudici di appello ritenutonuova e, quindi, inammissibile, in quanto introdotta - per la prima volta -all’udienza di discussione, senza previa formulazione di motivi aggiunti aisensi del citato art. 24, l’allegazione relativa alla natura parziale dellalocazione dell’immobile oggetto di tassazione, pur trattandosi di meradifesa rilevabile anche d’ufficio dal giudice, senza la necessità dipresentare memoria ex art. 24.2.

Col secondo motivo si espone il vizio di violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 13 d.l. n. 201/2011 e dell’art. 1, commi 740 e 741,legge n. 160/2019.2.1.

In particolare, secondo la ricorrente, a fronte della produzione ingiudizio, da parte dell’ente impositore, del contratto di locazione, il giudicedi merito aveva il dovere di verificare la documentazione e di accertareche, trattandosi di locazione parziale, la proprietaria manteneva il dirittoall’esenzione da IMU per essere l’immobile adibito ad abitazione principaleai sensi delle norme richiamate.3.

Le censure, da esaminare congiuntamente in quanto tra lorostrettamente connesse, sono infondate.3.1.

Non è in discussione che la Cotugno, nell’ impugnare l’avviso direttifica IMU per l’anno 2018, ne abbia chiesto l’annullamento sulpresupposto che l’immobile fosse destinato ad abitazione principale e che,invece, solo all’udienza di discussione, a seguito della produzione ingiudizio, da parte del Comune, del contratto di locazione relativo al dettoNumero registro generale 4974/2024Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 8239/2026Data pubblicazione 02/04/2026immobile, abbia, per la prima volta, allegato che, trattandosi di locazioneparziale, permanesse il suo diritto all’esenzione, non essendo venutameno la destinazione dell’immobile ad abitazione principale.3.2.

Correttamente, quindi, i giudici di merito, di primo e secondogrado, hanno ritenuto di non poter esaminare la questione del diritto dellacontribuente all’esenzione in conseguenza del fatto, del tutto nuovo, inquanto dedotto, per la prima volta, all’udienza di discussione, che,essendo stata concessa in locazione solo una parte dell’immobile,persistessero i requisiti della dimora abituale e della residenza sulmedesimo immobile da parte della contribuente.3.3.

Poiché, infatti, la documentazione relativa alla locazione era stataprodotta dal Comune già all’atto della sua costituzione, la contribuenteaveva il dovere di integrare la sua allegazione presentando “motiviaggiunti”, ai sensi e nei termini di cui all’art. 24 d.lgs. n. 546/1992,prospettando che la parte di immobile non locata restasse adibita adabitazione principale e, quindi, permanessero le condizioni di fattorichieste ai fini del riconoscimento dell’esenzione, anche ai sensi dellaCircolare MEF n. 3/DF del 18 maggio 2012 (invocata dalla stessaricorrente).3.4.

Non avendolo fatto, restava precluso al giudice l’esame deipresupposti per il riconoscimento dell’esenzione nella specifica ipotesi diparziale locazione dell’abitazione principale, trattandosi di circostanza nonintrodotta col ricorso introduttivo né con la memoria ex art. 24 d.lgs. n.546/1992 e che, pertanto, esorbitava dal thema decidendum.3.5.

Ciò in applicazione di un costante orientamento di questa Corte,secondo cui, «nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione delladomanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sulrapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti difatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuentedeve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado.

NeNumero registro generale 4974/2024Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 8239/2026Data pubblicazione 02/04/2026consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invaliditàdedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con lapresentazione di motivi aggiunti, ammissibile, del d. lgs. 31 dicembre1992, n. 546, ex art. 24, esclusivamente in caso di deposito di documentinon conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione»(così Cass. 1368/2026; 34543/2025; 26194/2025; 19456/2025;14455/2025; 25668/2024; 23856/2024; 22091/2018; 19616/2018;9637/2017; 5369/2017; 2808/2016; 18448/2015; 15051/2014;23326/2013).3.6.

Né giova alla ricorrente invocare - a sostegno della sua tesi - ilprincipio della rilevabilità d’ufficio della sussistenza delle condizioni perl’esenzione prevista per l’abitazione principale.3.7.

Questo perché il giudizio tributario è caratterizzato da unmeccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio circoscritto alla verificadella legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'attoimpugnato alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati,e avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dalcontribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo diprimo grado.3.8.

E’, dunque, la natura del procedimento tributario a costituire unlimite al rilievo d’ufficio dei vizi propri dell’atto non impugnato, limitestabilito positivamente dall’art. 19, ult. comma, d.lgs. 546 del 1992, cherimette l’impugnazione dell’atto prodromico non notificato all’ esclusivainiziativa della parte, essa costituendo il contenuto della domanda rivoltaal giudice, oltre la quale non gli è consentito pronunciarsi, ai sensi dell’art.112 c.p.c., se non incorrendo nel vizio di ultrapetizione (in termini, Cass.14455/2025, cit.).3.9.

Peraltro, la delimitazione del thema decidendum con il ricorsointroduttivo del giudizio - che è corollario dell’art. 19, cit. - si ricava ancheNumero registro generale 4974/2024Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 8239/2026Data pubblicazione 02/04/2026dal successivo art. 24, che consente l’integrazione dei motivi di ricorso,ma solo alle condizioni e nel termine testualmente indicati.3.10.

Va, dunque, confermata la decisione impugnata, la quale,facendo buon governo degli enunciati princìpi, ha ritenuto che, al di fuoridel perimetro della domanda introdotta col ricorso ed in assenza di motiviaggiunti, non potesse darsi ingresso, per la prima volta all’udienza didiscussione, all’allegazione relativa alla natura parziale della locazione edalle condizioni alle quali questa consente alla contribuente di fruiredell’esenzione relativa all’abitazione principale.4.

La regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, daliquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, infavore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità,liquidate in euro 2.500,00, oltre euro 200,00 per spese, rimborso spesegenerali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 11 febbraio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nges- controricorrente –avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] DELLA CAMPANIA n. 4408/2023, pubblicata il 17/7/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con sentenza n. 4408/2023, pubblicata il 17/7/2023, la Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha respinto l’appellodi [OSCURATO:PERSONA] contro la decisione della C.G.T. di primo grado diNumero registro generale 4974/2024Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 8239/2026Data pubblicazione 02/04/2026Napoli che aveva rigettato il ricorso della contribuente avverso l’avviso direttifica n. 305570 relativo a IMU 2018, per l’importo di euro 14.970,00.Contro la sentenza propone ricorso per cassazione GiuseppinaCotugno, mentre il Comune di Napoli resiste mediante controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Col primo motivo di ricorso, si censura il vizio di violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 24 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primocomma, num. 3), cod. proc. civ., per aver i giudici di appello ritenutonuova e, quindi, inammissibile, in quanto introdotta - per la prima volta -all’udienza di discussione, senza previa formulazione di motivi aggiunti aisensi del citato art. 24, l’allegazione relativa alla natura parziale dellalocazione dell’immobile oggetto di tassazione, pur trattandosi di meradifesa rilevabile anche d’ufficio dal giudice, senza la necessità dipresentare memoria ex art. 24.2. Col secondo motivo si espone il vizio di violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 13 d.l. n. 201/2011 e dell’art. 1, commi 740 e 741,legge n. 160/2019.2.1. In particolare, secondo la ricorrente, a fronte della produzione ingiudizio, da parte dell’ente impositore, del contratto di locazione, il giudicedi merito aveva il dovere di verificare la documentazione e di accertareche, trattandosi di locazione parziale, la proprietaria manteneva il dirittoall’esenzione da IMU per essere l’immobile adibito ad abitazione principaleai sensi delle norme richiamate.3. Le censure, da esaminare congiuntamente in quanto tra lorostrettamente connesse, sono infondate.3.1. Non è in discussione che la Cotugno, nell’ impugnare l’avviso direttifica IMU per l’anno 2018, ne abbia chiesto l’annullamento sulpresupposto che l’immobile fosse destinato ad abitazione principale e che,invece, solo all’udienza di discussione, a seguito della produzione ingiudizio, da parte del Comune, del contratto di locazione relativo al dettoNumero registro generale 4974/2024Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 8239/2026Data pubblicazione 02/04/2026immobile, abbia, per la prima volta, allegato che, trattandosi di locazioneparziale, permanesse il suo diritto all’esenzione, non essendo venutameno la destinazione dell’immobile ad abitazione principale.3.2. Correttamente, quindi, i giudici di merito, di primo e secondogrado, hanno ritenuto di non poter esaminare la questione del diritto dellacontribuente all’esenzione in conseguenza del fatto, del tutto nuovo, inquanto dedotto, per la prima volta, all’udienza di discussione, che,essendo stata concessa in locazione solo una parte dell’immobile,persistessero i requisiti della dimora abituale e della residenza sulmedesimo immobile da parte della contribuente.3.3. Poiché, infatti, la documentazione relativa alla locazione era stataprodotta dal Comune già all’atto della sua costituzione, la contribuenteaveva il dovere di integrare la sua allegazione presentando “motiviaggiunti”, ai sensi e nei termini di cui all’art. 24 d.lgs. n. 546/1992,prospettando che la parte di immobile non locata restasse adibita adabitazione principale e, quindi, permanessero le condizioni di fattorichieste ai fini del riconoscimento dell’esenzione, anche ai sensi dellaCircolare MEF n. 3/DF del 18 maggio 2012 (invocata dalla stessaricorrente).3.4. Non avendolo fatto, restava precluso al giudice l’esame deipresupposti per il riconoscimento dell’esenzione nella specifica ipotesi diparziale locazione dell’abitazione principale, trattandosi di circostanza nonintrodotta col ricorso introduttivo né con la memoria ex art. 24 d.lgs. n.546/1992 e che, pertanto, esorbitava dal thema decidendum.3.5. Ciò in applicazione di un costante orientamento di questa Corte,secondo cui, «nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione delladomanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sulrapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti difatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuentedeve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado. NeNumero registro generale 4974/2024Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 8239/2026Data pubblicazione 02/04/2026consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invaliditàdedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con lapresentazione di motivi aggiunti, ammissibile, del d. lgs. 31 dicembre1992, n. 546, ex art. 24, esclusivamente in caso di deposito di documentinon conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione»(così Cass. 1368/2026; 34543/2025; 26194/2025; 19456/2025;14455/2025; 25668/2024; 23856/2024; 22091/2018; 19616/2018;9637/2017; 5369/2017; 2808/2016; 18448/2015; 15051/2014;23326/2013).3.6. Né giova alla ricorrente invocare - a sostegno della sua tesi - ilprincipio della rilevabilità d’ufficio della sussistenza delle condizioni perl’esenzione prevista per l’abitazione principale.3.7. Questo perché il giudizio tributario è caratterizzato da unmeccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio circoscritto alla verificadella legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'attoimpugnato alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati,e avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dalcontribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo diprimo grado.3.8. E’, dunque, la natura del procedimento tributario a costituire unlimite al rilievo d’ufficio dei vizi propri dell’atto non impugnato, limitestabilito positivamente dall’art. 19, ult. comma, d.lgs. 546 del 1992, cherimette l’impugnazione dell’atto prodromico non notificato all’ esclusivainiziativa della parte, essa costituendo il contenuto della domanda rivoltaal giudice, oltre la quale non gli è consentito pronunciarsi, ai sensi dell’art.112 c.p.c., se non incorrendo nel vizio di ultrapetizione (in termini, Cass.14455/2025, cit.).3.9. Peraltro, la delimitazione del thema decidendum con il ricorsointroduttivo del giudizio - che è corollario dell’art. 19, cit. - si ricava ancheNumero registro generale 4974/2024Numero sezionale 1368/2026Numero di raccolta generale 8239/2026Data pubblicazione 02/04/2026dal successivo art. 24, che consente l’integrazione dei motivi di ricorso,ma solo alle condizioni e nel termine testualmente indicati.3.10. Va, dunque, confermata la decisione impugnata, la quale,facendo buon governo degli enunciati princìpi, ha ritenuto che, al di fuoridel perimetro della domanda introdotta col ricorso ed in assenza di motiviaggiunti, non potesse darsi ingresso, per la prima volta all’udienza didiscussione, all’allegazione relativa alla natura parziale della locazione edalle condizioni alle quali questa consente alla contribuente di fruiredell’esenzione relativa all’abitazione principale.4. La regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, daliquidarsi in dispositivo, segue la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, infavore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità,liquidate in euro 2.500,00, oltre euro 200,00 per spese, rimborso spesegenerali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso stesso, a norma del comma 1 bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte Suprema di Cassazione, in data 11 febbraio 2026.Il Presidente
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