CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09387/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 28/2/2022 dalla Corte di appello di Trieste; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore delle parti civili, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna alla refusione delle spese; letta la memoria depositata dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trieste, confermava la condanna dell'imputato in ordine ai reati di calunnia (nel quale riteneva assorbita l'ulteriore contestazione di simulazione di reato), arresto illegale e falso, compiuti ai danni di [OSCURATO:PERSONA], falsamente accusato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. La condotta sarebbe stata realizzata dal Bregant abusando della qualità di appartenente alla Polizia di Stato, in servizio presso la Questura di Gorizia. 2. Avverso tale pronuncia, il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di calunnia, commesso occultato sostanza - avente le sembianze di stupefacente - in luoghi cui il Campassi aveva facile accesso, al fine di attribuirgli la responsabilità del reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Sottolinea il ricorrente come la sostanza occultata non era stupefacente e, quindi, il suo rinvenimento non avrebbe mai potuto dar luogo all'avvio di un procedimento penale. Tale affermazione sarebbe confermata dal fatto che, in relazione all'occultamento di 1 Kg di sostanza bianca, vi era stato l'intervento della guardia di finanza che, accertato nell'immediatezza che non si trattava di stupefacente, non aveva dato seguito ad alcuna ulteriore indagine. Si afferma, pertanto, che le condotte dell'imputato non avevano mai dato luogo all'effettivo pericolo di avvio del procedimento penale e, quindi, il reato di cui all'art. 368 cod. pen. non sarebbe configurabile. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'altra ipotesi di calunnia reale - sempre descritta al capo a) - riguardante l'occultamento presso l'abitazione di Campassi di sostanza che, alla prova del narcotest, avrebbe potuto dar luogo ad un "falso positivo", in quanto in grado di essere rilevata al test pur non trattandosi di stupefacente. Il ricorrente nega l'addebito evidenziando che tali sostanze, essenzialmente contenute in medicinali, non erano facilmente reperibili e, quindi, non vi sarebbe prova della loro disponibilità. Peraltro, nel corso di conversazioni intercettate con [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente avrebbe a più riprese negato di aver nascosto sostanza reagente al narcotest, affermando di aver occultato del semplice bicarbonato e borotalco. La sicura veridicità di tale conversazione - svolta in via confidenziale e senza sapere di essere intercettato - dimostrerebbero l'innocenza dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo, deduce contraddittorietà della motivazione in relazione all'imputazione di arresto illegale compiuto ai danni del Campassi. Sostiene il ricorrente che l'arresto era stato legittimamente eseguito, riferendo di aver appreso che il Campassi deteneva ecstasy ed anfetamine, sostanze illecite e diverse da quelle innocue che egli aveva in precedenza occultato in prossimità dell'abitazione del Campassi. L'arresto, pertanto, sarebbe avvenuto nella convinzione, solo successivamente rilevatasi infondata, che effettivamente Campassi detenesse stupefacente. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna per il reato di falso, dandosi per presupposta la non veridicità dei fatti riferiti nell'annotazione di servizio di cui al capo d) senza che vi fosse stato un compiuto accertamento sul punto. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo di ricorso è teso a confutare la configurabilità del reato di calunnia, ipotizzando che la sostanza occultata nei pressi dell'abitazione del Campassi, non essendo stupefacente, non avrebbe in alcun caso potuto dar avvio ad un procedimento penale. La tesi è manifestamente infondata, ove si consideri che, per consolidata giurisprudenza, ai fini della configurabilità del reato di calunnia non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, ma si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare - perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso - la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l'elemento materiale del delitto di calunnia (Sez.2, n. 14761 del 19/12/2017, dep.2018, Lusi, Rv. 272754; Sez.6, n. 10282 del 22/1/2014, Romeo, Rv. 259268). I precedenti sopra richiamati si attagliano appieno alla fattispecie in esame, in cui l'imputato ha creato l'apparenza della commissione del reato di cui all'art.73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, occultando - in più occasioni - sostanze che visivamente potevano essere confuse per stupefacente e che solo all'esito dell'analisi chimica, eventualmente anche tramite il narcotest, sarebbero risultate innocue. Ma a ben vedere, la sussistenza del reato di calunnia è data proprio dal fatto che, per escludere l'apparente commissione del reato, occorreva quanto meno procedere ad un primo atto di indagine che è costituito dalla prova con il narcotest. Quanto detto consente di affermare che l'imputato ha predisposto elementi indiziari sicuramente idonei a dar luogo quanto meno all'avvio di un'indagine penale nei confronti dell'accusato, a nulla rilevando che l'infondatezza della notizia criminis fosse di agevole emersione. Peraltro, occorre aggiungere che nel caso in esame il Campassi è stato sottoposto a perquisizione e successivamente arrestato proprio perché ritenuto essere il detentore della sostanza occultata dall'imputato vicino la porta dell'abitazione del Campassi. È pur vero che, successivamente, la sostanza si rilevava non essere droga, ma ciò non esclude che le indagini hanno avuto avvio ed hanno addirittura comportato l'arresto del soggetto falsamente incolpato (pg. 8 sentenza appello). 3. I restanti motivi di ricorso sono manifestamente infondati, in quanto tendono ad introdurre una non consentita rivalutazione nel merito dei fatti contestati. Invero, la motivazione offerta dalla Corte di appello - pienamente in linea con quella posta a fondamento della sentenza di primo grado - fornisce una descrizione puntuale ed immune da censure delle condotte illecite per le quali è intervenuta condanna. Le doglianze sollevate dal ricorrente mirano a valorizzare elementi di dubbio che, invero, hanno trovano piena soluzione nelle sentenze di merito, anche sulla base delle ammissioni confessorie emerse nel corso delle conversazioni registrate tra l'imputato ed il Fontana. Anche le considerazioni svolte nel terzo motivo e specificamente riferite all'arresto illegale sono inammissibili, nella misura in cui postulano che l'imputato - che pur in precedenza aveva simulato indizi di reato a carico del Campassi - avrebbe agito nell'erronea convinzione che effettivamente questi detenesse sostanza stupefacente. Si tratta di una ipotesi difensiva palesemente incompatibile con la ricostruzione dei fatti contenuta in sentenza, che si risolve nella mera prospettazione di una ricostruzione alternativa, peraltro non sostenuta da alcun elemento concreto. L'ultimo motivo di ricorso, concernente il reato di falso, è del tutto aspecifico, nella misura in cui si sostiene che la sentenza risulterebbe contraddittoria, senza spiegare le ragioni di tale deduzione. 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiarato inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che liquida i