Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:487
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0776
SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)
26 giugno 2025 (
*1
)
«Impugnazione – Aiuti di Stato – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Regime fiscale – Disposizioni concernenti l’imposta sulle società che consentono alle società con domicilio fiscale in [OSCURATO:PERSONA] di ammortizzare l’avviamento finanziario risultante dall’acquisizione di partecipazioni in società con domicilio fiscale al di fuori di tale Stato membro – Decisioni della [OSCURATO:PERSONA] europea che qualificano tali disposizioni come regime di aiuti di Stato e ordinano il recupero degli aiuti, ad eccezione di quelli relativi alle partecipazioni dirette e indirette acquisite prima di una certa data fissata dalla [OSCURATO:PERSONA] ai fini della tutela del legittimo affidamento – Successiva decisione della [OSCURATO:PERSONA] che ordina il recupero di tutti gli aiuti relativi alle partecipazioni indirette – Certezza del diritto»
Nelle cause riunite da C‑776/23 P a C‑780/23 P,
aventi ad oggetto cinque impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte il 14 dicembre 2023,
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da P. Němečková, B. Stromsky e C. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]
, rappresentato inizialmente da A. [OSCURATO:PERSONA] ed I. [OSCURATO:PERSONA], successivamente da A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
ricorrente in primo grado (C‑776/23 P),
[OSCURATO:PERSONA] SA
, con sede in [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA]
SL
, con sede in Boadilla del Monte ([OSCURATO:PERSONA]),
rappresentate da E. [OSCURATO:PERSONA], R. [OSCURATO:PERSONA], A. Lamadrid de Pablo e V. [OSCURATO:PERSONA], abogados,
[OSCURATO:PERSONA]
SA
, con sede in Barcellona ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da E. [OSCURATO:PERSONA], R. [OSCURATO:PERSONA], M. [OSCURATO:PERSONA], A. Lamadrid de Pablo e V. [OSCURATO:PERSONA], abogados,
[OSCURATO:PERSONA] SA
, con sede in Palma di Maiorca ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da E. [OSCURATO:PERSONA], R. [OSCURATO:PERSONA], A. Lamadrid de Pablo, I. [OSCURATO:PERSONA] e V. [OSCURATO:PERSONA], abogados,
ricorrenti in primo grado (C‑777/23 P),
[OSCURATO:PERSONA] de Aguas de [OSCURATO:PERSONA] SA
, con sede in Barcellona, rappresentata da J. [OSCURATO:PERSONA] de Velasco, abogado,
ricorrente in primo grado (C‑778/23 P),
[OSCURATO:PERSONA] SA
, con sede in Madrid ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da J. [OSCURATO:PERSONA] e J. [OSCURATO:PERSONA], abogados,
[OSCURATO:PERSONA]
SA
, con sede in Bilbao ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da S. [OSCURATO:PERSONA], J. [OSCURATO:PERSONA] e J. [OSCURATO:PERSONA], abogados,
ricorrenti in primo grado (C‑779/23 P),
[OSCURATO:PERSONA] SE
, già [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Amsterdam ([OSCURATO:PERSONA]),
[OSCURATO:PERSONA] SA
, già [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Madrid,
Amey UK Ltd
, già Amey UK plc, con sede in Londra ([OSCURATO:PERSONA]),
rappresentate da E. [OSCURATO:PERSONA], R. [OSCURATO:PERSONA], A. Lamadrid de Pablo e V. [OSCURATO:PERSONA], abogados,
[OSCURATO:PERSONA]
SL
, con sede in Madrid, rappresentata da M. [OSCURATO:PERSONA] e A. [OSCURATO:PERSONA], abogados,
ricorrenti in primo grado (C‑780/23 P),
LA CORTE (Ottava Sezione),
composta da S. Rodin, presidente di sezione, C. Lycourgos (relatore), presidente della Terza Sezione, facente funzione di giudice dell’Ottava Sezione, e O. Spineanu‑Matei, giudice,
avvocato generale: A. Rantos
cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA]
vista la fase scritta del procedimento,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con le sue impugnazioni, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede l’annullamento delle sentenze del Tribunale dell’Unione europea del 27 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑826/14
,
EU:T:2023:582
) (causa C‑776/23 P), del 27 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑12/15, T‑158/15 e T‑258/15
,
EU:T:2023:583
) (causa C‑777/23 P), del 27 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] de Aguas de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑253/15
,
EU:T:2023:585
) (causa C‑778/23 P), del 27 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑256/15 e T‑260/15
,
EU:T:2023:586
) (causa C‑779/23 P), nonché del 27 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
T‑252/15 e T‑257/15
,
EU:T:2023:584
) (causa C‑780/23 P) (in prosieguo: le «sentenze impugnate»), mediante le quali il Tribunale ha annullato la decisione (UE) 2015/314 della [OSCURATO:PERSONA], del 15 ottobre 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) cui la [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione – Regime di ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere (
GU 2015, L 56, pag. 38
; in prosieguo: la «decisione controversa»).
Fatti all’origine della controversia
2
Il 27 dicembre 2001, il legislatore spagnolo ha adottato la Ley 24/2001, de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] y del [OSCURATO:PERSONA] (legge 24/2001, che dispone l’adozione di misure a carattere fiscale, amministrativo e di ordine sociale) (BOE n. 313, del 31 dicembre 2001, pag. 50493). Tale legge introduceva, con effetto al 1
o
gennaio 2002, un nuovo articolo 12, paragrafo 5, nella Ley del Impuesto sobre Sociedades (legge in materia di imposta sulle società). Tale disposizione si iscriveva nell’ambito di una riforma che ha portato, con l’adozione del [OSCURATO:PERSONA] 4/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (regio decreto legislativo 4/2004, recante approvazione del testo riformulato della legge in materia di imposta sulle società), del 5 marzo 2004 (BOE n. 61, dell’11 marzo 2004, pag. 10951), ad una rifusione della legge in materia di imposta sulle società (in prosieguo: il «TRLIS»).
3
L’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, letto in combinato disposto con l’articolo 21 di quest’ultimo, stabiliva che qualsiasi società con domicilio fiscale in [OSCURATO:PERSONA] che avesse acquisito, e poi detenuto in maniera ininterrotta per un periodo di almeno un anno, una partecipazione diretta o indiretta pari almeno al 5% in una società che, in primo luogo, avesse domicilio fiscale in un altro paese, in secondo luogo, fosse ivi assoggettata ad un’imposta analoga all’imposta sulle società applicata in [OSCURATO:PERSONA] e, in terzo luogo, producesse redditi dei quali almeno l’85% proveniva dalla realizzazione di attività al di fuori della [OSCURATO:PERSONA], poteva dedurre, sotto forma di ammortamento, l’avviamento finanziario risultante da tale partecipazione dai propri redditi imponibili in [OSCURATO:PERSONA].
4
Mediante questioni scritte sottoposte nel corso degli anni 2005 e 2006, recanti i numeri E‑4431/05, E‑4772/05, E‑5800/06 e P‑5509/06, alcuni membri del Parlamento europeo hanno interrogato la [OSCURATO:PERSONA] in merito alla compatibilità del regime fiscale previsto dall’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS con le norme del diritto dell’Unione in materia di aiuti di Stato.
5
Nelle sue risposte in data 19 gennaio e 17 febbraio 2006, date rispettivamente alle questioni E-4431/05 e E-4772/05, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto sapere che non le sembrava che questo regime fiscale rientrasse nell’ambito di applicazione delle norme suddette.
6
Con lettera del 26 marzo 2007, la [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia invitato il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a fornirle alcune informazioni al fine di valutare la portata e gli effetti del suddetto regime fiscale. Essa desiderava, in particolare, sapere quali tipi di operazioni ricadessero sotto quest’ultimo.
7
Con lettera del 4 giugno 2007, le autorità spagnole hanno risposto alla [OSCURATO:PERSONA] che, secondo l’interpretazione amministrativa del regime fiscale previsto dall’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, tale regime si applicava unicamente all’avviamento finanziario risultante da acquisizioni di partecipazioni dirette (in prosieguo: la «lettera del 4 giugno 2007»).
8
Con lettera del 10 ottobre 2007, di cui è stata pubblicata una sintesi il 21 dicembre 2007 (
GU 2007, C 311, pag. 21
), la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la propria decisione di avviare un procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, CE in riferimento al regime fiscale previsto dall’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS.
9
Per quanto concerne le partecipazioni cosiddette «intracomunitarie», ossia quelle mediante le quali delle società con domicilio fiscale in [OSCURATO:PERSONA] detenevano una quota del capitale di società con domicilio fiscale in un altro Stato membro, tale procedimento di indagine formale è stato chiuso mediante la decisione 2011/5/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 28 ottobre 2009, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione (
GU 2011, L 7, pag. 48
).
10
Tale decisione è così formulata:
«Articolo 1
1. Il regime di aiuto cui la [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione a norma dell’articolo 12, paragrafo 5, del [TRLIS], applicato illegittimamente dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, [CE], è incompatibile con il mercato comune per quanto riguarda gli aiuti concessi ai beneficiari per effettuare acquisizioni intracomunitarie.
2. Potranno tuttavia continuare ad essere applicate per l’intero periodo di ammortamento previsto dal regime di aiuto le deduzioni fiscali di cui i beneficiari hanno usufruito per effettuare acquisizioni intracomunitarie, concesse a norma dell’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, per i diritti posseduti direttamente o indirettamente in imprese estere che soddisfacevano le pertinenti condizioni del regime di aiuto prima del 21 dicembre 2007, tranne quella di avere posseduto le partecipazioni acquisite per un periodo ininterrotto di almeno un anno.
3. Le deduzioni fiscali di cui i beneficiari hanno usufruito per effettuare acquisizioni intracomunitarie ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, [che sono collegate ad un] obbligo irrevocabile, assunto prima del 21 dicembre 2007, di possedere i suddetti diritti, [qualora] il contratto contenga una condizione sospensiva inerente all’assoggettamento dell’operazione in questione all’autorizzazione obbligatoria di un’autorità di regolamentazione e (...) l’operazione sia stata notificata entro il 21 dicembre 2007, potranno continuare ad essere applicate per l’intero periodo di ammortamento previsto dal regime di aiuto per la parte dei diritti posseduti con decorrenza dalla data di rimozione della condizione sospensiva.
(…)
Articolo 4
1. [OSCURATO:PERSONA] recupererà l’aiuto incompatibile corrispondente alla riduzione fiscale prevista dal regime di cui all’articolo 1, paragrafo 1, presso i beneficiari i cui diritti in società estere, acquisiti nell’ambito di acquisizioni intracomunitarie, non soddisfino le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
(…)
4. [OSCURATO:PERSONA] annullerà tutte le riduzioni fiscali in sospeso concesse dal regime di cui all’articolo 1, paragrafo 1, con decorrenza dalla data di adozione della presente decisione, tranne la riduzione concessa per diritti in società estere che soddisfino le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
(…)».
11
L’articolo 1, paragrafi 2 e 3, di detta decisione si basa segnatamente sui seguenti considerando di quest’ultima:
«(167)
[OSCURATO:PERSONA] conclude (…) che i beneficiari della misura controversa nutrivano un legittimo affidamento che l’aiuto non sarebbe stato recuperato. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] non chiede il recupero degli aiuti fiscali concessi a tali beneficiari per partecipazioni detenute direttamente o indirettamente in una società estera da un’impresa [acquirente] spagnola che a suo tempo avesse potuto beneficiare della misura controversa prima della data di pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
della decisione di avvio del procedimento formale d’indagine a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, [CE]. (…)
(170)
(…) [N]ei casi in cui l’impresa acquirente spagnola non abbia detenuto direttamente o indirettamente i diritti fino a dopo il 21 dicembre 2007, saranno recuperati presso il beneficiario in questione tutti gli aiuti incompatibili, a meno che, in primo luogo, un’impresa spagnola acquirente abbia assunto prima del 21 dicembre 2007 l’obbligo irrevocabile di possedere tali diritti, che, in secondo luogo, il contratto contenesse una condizione sospensiva inerente all’assoggettamento dell’operazione in questione all’autorizzazione obbligatoria di un’autorità di regolamentazione e che, in terzo luogo, l’operazione sia stata notificata entro il 21 dicembre 2007. (…)
(…)
(175)
(…) [C]onsiderata l’esistenza del legittimo affidamento fino alla data di pubblicazione della decisione di avvio [del procedimento], la [OSCURATO:PERSONA] rinuncia in via eccezionale al recupero di ogni vantaggio fiscale derivato dall’applicazione del regime di aiuto per partecipazioni in società estere controllate direttamente o indirettamente da imprese acquirenti spagnole prima della data di pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di avviare il procedimento formale d’indagine a norma dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato, a meno che, in primo luogo, un’impresa spagnola acquirente abbia assunto prima del 21 dicembre 2007 l’obbligo irrevocabile di possedere tali diritti, che, in secondo luogo, il contratto contenesse una condizione sospensiva inerente all’assoggettamento dell’operazione in questione all’autorizzazione obbligatoria di un’autorità di regolamentazione e che, in terzo luogo, l’operazione sia stata notificata entro il 21 dicembre 2007».
12
Per quanto riguarda le partecipazioni di società con domicilio fiscale in [OSCURATO:PERSONA] nel capitale di società con domicilio fiscale al di fuori dell’Unione europea, il procedimento di indagine formale è stato chiuso mediante la decisione 2011/282/UE della [OSCURATO:PERSONA], del 12 gennaio 2011, relativa all’ammortamento fiscale dell’avviamento finanziario per l’acquisizione di partecipazioni azionarie estere n. C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) cui la [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione (
GU 2011, L 135, pag. 1
), che è stata oggetto di rettifiche in data 3 marzo e 26 novembre 2011 (in prosieguo: la «decisione 2011/282»).
13
Tale decisione è così formulata:
«Articolo 1
1. Il regime di aiuto cui la [OSCURATO:PERSONA] ha dato esecuzione a norma dell’articolo 12, paragrafo 5, del [TRLIS], aiuto concesso illegittimamente dalla [OSCURATO:PERSONA] in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE], è incompatibile con il mercato interno per quanto riguarda gli aiuti concessi ai beneficiari che hanno effettuato acquisizioni fuori dell’Unione.
2. Potranno tuttavia continuare ad essere applicate per l’intero periodo di ammortamento previsto dal regime di aiuto le deduzioni fiscali concesse a norma dell’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS a beneficiari che hanno effettuato acquisizioni fuori dell’Unione per quanto riguarda i diritti posseduti direttamente o indirettamente in imprese estere, se tali operazioni soddisfacevano prima del 21 dicembre 2007 le pertinenti condizioni del regime di aiuto, tranne quella del possesso delle partecipazioni acquisite per un periodo ininterrotto di almeno un anno.
3. Per quanto riguarda le deduzioni fiscali previste all’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS di cui hanno usufruito beneficiari che hanno effettuato acquisizioni fuori dell’Unione [che sono collegate ad un] obbligo irrevocabile, assunto prima del 21 dicembre 2007, di possedere i suddetti diritti, tali deduzioni potranno essere mantenute [qualora] il contratto contenga una condizione sospensiva inerente all’assoggettamento dell’operazione in questione all’autorizzazione obbligatoria di un’autorità di regolamentazione e (...) l’operazione sia stata notificata entro il 21 dicembre 2007, ma tali deduzioni potranno continuare ad essere applicate per l’intero periodo di ammortamento previsto dal regime di aiuto solo per la parte dei diritti posseduti con decorrenza dalla data di rimozione della condizione sospensiva.
4. Potranno continuare ad essere applicate per l’intero periodo di ammortamento previsto dal regime di aiuto anche le deduzioni fiscali concesse a norma dell’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS a beneficiari che hanno effettuato acquisizioni fuori dell’Unione alla data di pubblicazione della presente decisione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, per le partecipazioni di maggioranza possedute direttamente o indirettamente in imprese estere aventi sede in Cina, in India e in altri Stati in cui è stata dimostrata o sia possibile dimostrare l’esistenza di espliciti ostacoli giuridici all’effettuazione di aggregazioni transfrontaliere d’imprese.
5. Per quanto riguarda le deduzioni fiscali previste all’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS di cui hanno usufruito beneficiari che hanno effettuato acquisizioni fuori dell’Unione [che sono collegate ad un] obbligo irrevocabile, assunto prima della pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, di possedere i suddetti diritti in imprese estere aventi sede in Cina, in India e in altri Stati in cui è stata dimostrata o sia possibile dimostrare l’esistenza di espliciti ostacoli giuridici all’effettuazione di aggregazioni transfrontaliere d’imprese, tali deduzioni potranno essere mantenute [qualora] il contratto contenga una condizione sospensiva inerente all’assoggettamento dell’operazione in questione all’autorizzazione obbligatoria di un’autorità di regolamentazione e (...) l’operazione sia stata notificata prima della pubblicazione della presente decisione
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
e potranno continuare ad essere applicate per l’intero periodo di ammortamento previsto dal regime di aiuto con decorrenza dalla data di rimozione della condizione sospensiva.
(…)
Articolo 4
1. [OSCURATO:PERSONA] recupererà l’aiuto incompatibile corrispondente alla riduzione fiscale prevista dal regime di cui all’articolo 1, paragrafo 1, presso i beneficiari i cui diritti in società estere, acquisiti mediante operazioni effettuate fuori dell’Unione, non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafi da 2 a 5.
(…)
4. [OSCURATO:PERSONA] annullerà tutte le riduzioni fiscali in sospeso concesse dal regime di cui all’articolo 1, paragrafo 1, con decorrenza dalla data di adozione della presente decisione, tranne la riduzione concessa per diritti in società estere che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
(…)».
14
L’articolo 1, paragrafi da 2 a 5, di detta decisione si fonda segnatamente sul considerando 210 di quest’ultima, che enuncia quanto segue:
«Tuttavia, considerata l’esistenza [di un] legittimo affidamento fino alla data di pubblicazione della decisione di avvio, la [OSCURATO:PERSONA] rinuncia in via eccezionale al recupero – e accetta che l’applicazione della misura prosegua per l’intero periodo di ammortamento previsto dal regime di aiuto – di ogni vantaggio fiscale derivante dall’applicazione del regime di aiuto alle partecipazioni in società estere che erano controllate direttamente o indirettamente da imprese acquirenti spagnole prima della data di pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di avviare il procedimento formale d’indagine a norma dell’articolo 108, paragrafo 2, [TFUE], a meno che, in primo luogo, un’impresa spagnola acquirente abbia assunto prima del 21 dicembre 2007 l’obbligo irrevocabile di possedere tali diritti, che, in secondo luogo, il contratto contenesse una condizione sospensiva inerente all’assoggettamento dell’operazione in questione all’autorizzazione obbligatoria di un’autorità di regolamentazione e che, in terzo luogo, l’operazione sia stata notificata entro il 21 dicembre 2007. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] deve rinunciare al recupero – e accetta che l’applicazione prosegua per l’intero periodo di ammortamento previsto dal regime di aiuto – anche di ogni beneficio fiscale derivante dall’applicazione del regime di aiuto alle operazioni di partecipazione di maggioranza effettuate prima della pubblicazione della presente decisione in paesi terzi nei quali la presenza di espliciti ostacoli giuridici alle aggregazioni transfrontaliere sia debitamente comprovata secondo i principi stabiliti nella presente decisione».
15
Con messaggio di posta elettronica del 12 aprile 2012, le autorità spagnole hanno informato la [OSCURATO:PERSONA] che, il 21 marzo 2012, la [OSCURATO:PERSONA] de Tributos (Direzione generale dei tributi, [OSCURATO:PERSONA]) (in prosieguo: la «DGT») aveva adottato un parere amministrativo vincolante, che era applicabile anche alle operazioni realizzate prima della data suddetta.
16
Secondo tale parere, l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, letto in combinato disposto con l’articolo 21 del TRLIS medesimo, doveva essere inteso nel senso che esso si applica sia alle partecipazioni dirette che alle partecipazioni indirette. A questo proposito, si sarebbe dovuto considerare che le attività effettuate all’estero contemplate dall’articolo 21 del TRLIS possono, eventualmente, essere esercitate da un’entità operativa di una controllata di secondo livello o di livello inferiore di una società holding. Poiché l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS mira a incoraggiare l’internazionalizzazione e gli investimenti all’estero delle imprese spagnole, sarebbe contrario allo spirito di detta disposizione escludere dal suo ambito di applicazione gli investimenti realizzati in holding stabilite all’estero. L’articolo 21 del TRLIS si riferirebbe d’altronde esplicitamente alle partecipazioni indirette e le decisioni 2011/5 e 2011/282 farebbero anch’esse riferimento a tali partecipazioni.
17
Tra il 4 luglio 2012 e il 1
o
luglio 2013, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] vari quesiti nonché richieste di informazioni in merito alla summenzionata interpretazione amministrativa.
18
Con lettera del 17 luglio 2013, una sintesi della quale è stata pubblicata il 7 settembre 2013 (
GU 2013, C 258, pag. 8
), la [OSCURATO:PERSONA] ha notificato al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] la propria decisione di avviare il procedimento di indagine formale, previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, tenuto conto degli effetti che sarebbero derivati dalla suddetta interpretazione amministrativa, adottata il 21 marzo 2012 e recante modifica di quella che era stata comunicata alla [OSCURATO:PERSONA] con la lettera del 4 giugno 2007.
19
In tale decisione, così come riassunta nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato quanto segue:
«Il 28 ottobre 2009 e il 12 gennaio 2011 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato due decisioni negative accompagnate da obbligo di recupero riguardo agli aiuti concessi ai beneficiari in base all’articolo 12, paragrafo 5, della TRLIS (…). [OSCURATO:PERSONA] ha tuttavia deciso di limitare la portata dell’obbligo di recupero a causa dell’esistenza di legittime aspettative.
(…) [Nel] marzo del 2012, in risposta a una richiesta di parere su questioni fiscali, il ministero spagnolo delle Finanze ha adottato un’interpretazione amministrativa vincolante dell’articolo 12, paragrafo 5, della TRLIS, con effetto retroattivo, che consente di applicare le deduzioni fiscali per avviamento finanziario a diversi livelli di partecipazione azionaria. Fino ad allora, come spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] durante il procedimento amministrativo che ha portato [alle decisioni 2011/5 e 2011/282], era prassi abituale che la misura potesse essere applicata solo all’avviamento finanziario derivante da acquisizioni dirette.
(…)
Sebbene [le decisioni 2011/5 e 2011/282] citino sia le acquisizioni dirette che quelle indirette, ciò è semplicemente dovuto al fatto che tali decisioni rinviano al testo delle pertinenti disposizioni legislative. [OSCURATO:PERSONA] rileva, tuttavia, che il campo di applicazione di una decisione sugli aiuti di Stato va determinato non solo riferendosi all’effettiva formulazione della stessa, bensì anche tenendo conto del regime di aiuti quale descritto dallo Stato membro interessato nel corso del procedimento amministrativo. (…)
Allo stadio attuale la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, ampliando il campo di applicazione della misura e, conseguentemente, il numero delle operazioni ed eventualmente anche dei potenziali beneficiari del regime, la [OSCURATO:PERSONA] abbia introdotto modifiche sostanziali al regime, dichiarato aiuto illegale ed incompatibile dalla [OSCURATO:PERSONA].
(…)
Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene allo stadio attuale che la nuova interpretazione amministrativa costituisca un nuovo aiuto.
[OSCURATO:PERSONA] ritiene inoltre che le legittime aspettative riconosciute [nelle decisioni 2011/5 e 2011/282] non possano essere estese (retroattivamente) a situazioni (acquisizioni indirette) che non rientravano nel campo di applicazione della misura al momento dell’adozione [di dette decisioni]».
20
All’esito di tale procedimento di indagine formale, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa, che è così formulata:
«Articolo 1
La nuova interpretazione amministrativa adottata dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], che amplia l’ambito di applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del [TRLIS] al fine di includervi le acquisizioni indirette di partecipazioni azionarie in società non residenti tramite un’acquisizione diretta di partecipazioni in società holding non residenti, applicata illegittimamente dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, [TFUE], è incompatibile con il mercato interno.
(…)
Articolo 4
1. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] pone fine al regime di aiuto di cui all’articolo 1 per quanto riguarda gli aiuti concessi ai beneficiari che effettuano acquisizioni indirette di partecipazioni azionarie in società non residenti tramite un’acquisizione diretta di partecipazioni in società holding, nella misura in cui è incompatibile con il mercato interno.
2. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] deve recuperare l’aiuto incompatibile concesso nel quadro del regime di cui all’articolo 1 presso i beneficiari.
3. Le somme da recuperare comprendono gli interessi che decorrono dalla data in cui sono state poste a disposizione dei beneficiari fino a quella del loro effettivo recupero.
(…)
5. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] annulla tutti i pagamenti in essere dell’aiuto a norma del regime di cui all’articolo 1 con effetto a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
(…)».
21
Nel considerando 25 di detta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito che essa intende per «partecipazione diretta» una partecipazione al capitale azionario di un’impresa posseduta da un’altra impresa, e per «partecipazione indiretta» l’acquisto, da parte di una società, di una partecipazione al capitale azionario di un’impresa di secondo o ulteriore livello, in conseguenza di un’acquisizione diretta precedente, di modo che la società acquirente diventa indirettamente titolare di partecipazioni in imprese situate al secondo o ulteriore livello.
22
Nel considerando 26 di detta decisione, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che, nel caso di specie, le partecipazioni indirette risultano da acquisizioni di partecipazioni dirette nel capitale di una holding estera, tenendo presente che la nozione di «holding» si riferisce ad un’impresa il cui principale obiettivo è detenere azioni o quote di altre società operative, mentre una holding non esercita un’attività economica propriamente detta e non può dunque generare di per sé un avviamento, il quale può invece essere generato ai livelli inferiori da società operative.
23
Nei considerando da 33 a 36 della medesima decisione vengono menzionati dei documenti da cui risulta che, inizialmente, la DGT e il Tribunale [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale economico‑amministrativo centrale, [OSCURATO:PERSONA]) avevano escluso le partecipazioni indirette dall’ambito di applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS.
24
Nei considerando da 95 a 101 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che le decisioni 2011/5 e 2011/282 avevano avuto lo scopo di valutare la compatibilità con il mercato interno del regime previsto dall’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS così come presentato dalle autorità spagnole durante il procedimento che aveva portato alle decisioni stesse. Nella lettera del 4 giugno 2007, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] aveva chiarito che era autorizzata soltanto la deduzione dell’avviamento finanziario risultante da partecipazioni dirette. Tenuto conto, inoltre, della prassi della DGT e del Tribunale [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale economico‑amministrativo centrale), le decisioni 2011/5 e 2011/282 avrebbero riguardato soltanto le partecipazioni dirette. La nuova interpretazione amministrativa introdotta a partire dal mese di marzo 2012 non avrebbe dunque trovato copertura in tali decisioni.
25
Il considerando 151 della decisione controversa recita:
«(…) [L]a distinzione fra acquisizioni dirette e indirette non è stata considerata pertinente ai fini della valutazione richiesta [nelle decisioni 2011/5 e 2011/282]. (…)».
26
Al considerando 189 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e i terzi interessati hanno fatto valere che il legittimo affidamento riconosciuto nelle decisioni 2011/5 e 2011/282 si estendeva alle partecipazioni indirette.
27
Per le ragioni esposte nei considerando da 190 a 200 della decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] non ha accettato tale argomentazione. A questo proposito, essa ha considerato, segnatamente, quanto segue:
«(190)
[OSCURATO:PERSONA] (…) ritiene che le legittime aspettative riconosciute [nelle decisioni 2011/5 e 2011/282] non possano essere estese a situazioni (acquisizioni indirette di partecipazioni azionarie tramite l’acquisizione di partecipazioni in una holding) che non rientravano nell’ambito di applicazione della misura al momento dell’adozione [delle decisioni 2011/5 e 2011/282]. Il legittimo affidamento può infatti basarsi soltanto su elementi di fatto noti al momento dell’adozione di una decisione e non su eventi futuri come, per esempio, l’introduzione di una nuova interpretazione amministrativa.
(…)
(193)
(…) [OSCURATO:PERSONA] è del parere che le imprese che hanno effettuato acquisizioni indirette non possano invocare un legittimo affidamento nel fatto che le acquisizioni indirette di partecipazioni rientrassero nell’ambito di applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, dato che tali imprese ben conoscevano la prassi amministrativa dell’amministrazione tributaria e del [[OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] (Tribunale economico‑amministrativo centrale)] in vigore fino al 2012. (…)
(…)
(197)
In merito alle affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati, secondo cui le risposte alle interrogazioni parlamentari scritte avrebbero creato un legittimo affidamento presso i beneficiari dell’aiuto, la [OSCURATO:PERSONA] osserva che tali interrogazioni parlamentari non vertevano sulla distinzione fra acquisizione diretta e indiretta, ma chiedevano se il regime istituito dall’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS potesse costituire un aiuto di Stato. Dalle risposte fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] a tali interrogazioni parlamentari scritte non si poteva quindi desumere che fossero comprese sia le acquisizioni dirette sia quelle indirette.
(…)
(199)
[OSCURATO:PERSONA] ritiene inoltre che, sebbene nel testo delle [decisioni 2011/5 e 2011/282] non sia menzionata la comunicazione fra le autorità spagnole e la [OSCURATO:PERSONA], mediante la quale era stato spiegato che nella pratica era possibile dedurre soltanto l’avviamento finanziario derivante da acquisizioni dirette di partecipazioni azionarie in imprese operative, [i beneficiari dell’aiuto non potevano nutrire un legittimo affidamento quanto al] fatto che anche le acquisizioni indirette rientrassero nell’ambito di applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS [...]. I beneficiari dell’aiuto conoscevano già la prassi amministrativa consolidata e sistematica che escludeva dall’ambito di applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS le acquisizioni indirette di partecipazioni azionarie tramite l’acquisizione di partecipazioni in una holding (…)».
Procedimenti dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate
Causa T‑826/14
28
Con un ricorso fondato su quattro motivi, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento della decisione controversa o, in subordine, l’annullamento dell’ordine di recupero contenuto nell’articolo 4 di quest’ultima.
29
Il primo motivo verteva su una violazione dell’obbligo di motivazione.
30
Il secondo motivo riguardava una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a causa di un errore di diritto relativamente alla condizione della selettività.
31
Il terzo motivo concerneva l’assenza di un aiuto nuovo ai sensi, segnatamente, dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
32
Il quarto motivo, formulato in via subordinata, aveva ad oggetto una violazione, segnatamente, dei principi della tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto.
33
In osservazioni scritte depositate presso il Tribunale il 15 novembre 2021, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], preso atto delle sentenze del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑50/19 P
,
EU:C:2021:792
), del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑51/19 P e C‑64/19 P
,
EU:C:2021:793
), del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑52/19 P
,
EU:C:2021:794
), del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑53/19 P e C‑65/19 P
,
EU:C:2021:795
), del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑54/19 P
,
EU:C:2021:796
), nonché del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] de Seguridad/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑55/19 P
,
EU:C:2021:797
), ha rinunciato al primo e al secondo motivo, riconoscendo che la Corte aveva, mediante tali sentenze, statuito sul carattere selettivo del regime previsto dall’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS e sulla legittimità delle decisioni 2011/5 e 2011/282.
34
Con la sua sentenza nella causa T‑826/14, il Tribunale ha accolto il terzo motivo del ricorso ed ha annullato la decisione controversa.
Cause riunite T‑12/15, T‑158/15 e T‑258/15
35
Mediante ricorsi fondati su quattro motivi, il [OSCURATO:PERSONA] SA, la [OSCURATO:PERSONA] SL (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), la [OSCURATO:PERSONA] SA e la [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «Axa») hanno chiesto l’annullamento della decisione controversa.
36
Il primo motivo verteva su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a causa di un errore di diritto relativamente al presupposto della selettività.
37
Il secondo motivo concerneva un errore di diritto nell’identificazione dei beneficiari del regime fiscale previsto dall’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS.
38
Il terzo motivo aveva ad oggetto l’assenza di un aiuto nuovo ai sensi, segnatamente, dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
39
Il quarto motivo verteva su una violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di non contraddizione (o degli atti propri) e di certezza del diritto.
40
In osservazioni scritte depositate presso il Tribunale il 15 novembre 2021, le società di cui sopra, preso atto delle sentenze menzionate al punto 33 della presente sentenza, hanno rinunciato al primo e al secondo motivo dei loro ricorsi.
41
Con la sua sentenza nelle cause riunite T‑12/15, T‑158/15 e T‑258/15, il Tribunale ha accolto il terzo e il quarto motivo ed ha annullato la decisione controversa.
Causa T‑253/15
42
Mediante un ricorso fondato su sette motivi, la [OSCURATO:PERSONA] de Aguas de [OSCURATO:PERSONA] SA (in prosieguo: la «SGAB») ha chiesto l’annullamento della decisione controversa o, in via subordinata, la limitazione dell’ordine di recupero degli aiuti fondati sull’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS.
43
Il primo motivo riguardava una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a causa di un errore di diritto relativamente al presupposto della selettività.
44
Il secondo motivo concerneva una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, nella misura in cui vi sarebbe stato alcun vantaggio concorrenziale, dato che la SGAB aveva restituito il vantaggio fiscale di cui aveva beneficiato.
45
Il terzo motivo aveva ad oggetto una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in quanto il regime fiscale previsto dall’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS avrebbe costituito una misura a carattere generale.
46
Con il quarto, il quinto, il sesto e il settimo motivo si lamentava, rispettivamente, l’insussistenza di un aiuto nuovo, uno sviamento di potere, l’inapplicabilità della nuova interpretazione amministrativa alla SGAB e una violazione dei principi di parità di trattamento e di tutela del legittimo affidamento.
47
In osservazioni scritte depositate presso il Tribunale il 17 novembre 2021, la SGAB, preso atto delle sentenze menzionate al punto 33 della presente sentenza, ha rinunciato al primo e al terzo motivo del suo ricorso.
48
Con la sua sentenza nella causa T‑253/15, il Tribunale ha accolto il quarto e il settimo motivo di ricorso ed ha annullato la decisione controversa.
Cause riunite T‑256/15 e T‑260/15
49
Mediante ricorsi fondati su sei motivi, la [OSCURATO:PERSONA] SA e la [OSCURATO:PERSONA] SA hanno chiesto l’annullamento della decisione controversa o, in via subordinata, la limitazione dell’ordine di recupero contenuto nell’articolo 4 di quest’ultima.
50
Il primo motivo verteva su una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a causa di errori di diritto e di valutazione per quanto riguardava il presupposto della selettività.
51
Il secondo motivo riguardava un errore di diritto per quanto atteneva al presupposto del pregiudizio alla concorrenza e agli scambi tra gli Stati membri.
52
Il terzo motivo concerneva errori di diritto e di valutazione per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva considerato che la nuova interpretazione amministrativa era suscettibile di costituire un aiuto nuovo.
53
Il quarto motivo si riferiva ad errori di diritto e di valutazione per il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] aveva considerato che le decisioni 2011/5 e 2011/282 non si applicavano alle acquisizioni di partecipazioni indirette.
54
Il quinto motivo aveva ad oggetto una violazione dei principi di certezza del diritto, di non contraddizione e di buona amministrazione.
55
Il sesto motivo verteva su una violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.
56
In osservazioni scritte depositate presso il Tribunale, rispettivamente, il 13 e il 15 novembre 2021, le ricorrenti nelle cause T‑256/15 e T‑260/15, preso atto delle sentenze menzionate al punto 33 della presente sentenza, hanno rinunciato al primo e al secondo motivo dei loro ricorsi.
57
Con la sua sentenza in tali cause, il Tribunale ha accolto il terzo e il sesto motivo dei ricorsi ed ha annullato la decisione controversa.
Cause riunite T‑252/15 e T‑257/15
58
Con ricorsi fondati, rispettivamente, su cinque e su quattro motivi, la [OSCURATO:PERSONA] SA, la [OSCURATO:PERSONA] SA, la Amey UK plc, da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA] SL (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), dall’altro, hanno chiesto l’annullamento della decisione controversa o, in via subordinata, l’annullamento dell’ordine di recupero contenuto nell’articolo 4, paragrafo 2, di quest’ultima.
59
Tutte le ricorrenti hanno dedotto quattro motivi, riguardanti, rispettivamente, una violazione dell’obbligo di motivazione, una violazione dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, a causa di un errore di diritto per quanto riguardava il presupposto della selettività, l’insussistenza di aiuti nuovi e una violazione dei principi di tutela del legittimo affidamento, di non contraddizione e di certezza del diritto.
60
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la Amey UK hanno dedotto un quinto motivo, relativo alla nullità dell’ordine di recupero per il fatto che quest’ultimo non escludeva le operazioni antecedenti al 10 marzo 2005.
61
In osservazioni scritte depositate presso il Tribunale, rispettivamente, il 13 e il 15 novembre 2021, le ricorrenti nelle cause T‑252/15 e T‑257/15, preso atto delle sentenze menzionate al punto 33 della presente sentenza, hanno rinunciato al primo e al secondo motivo dei loro ricorsi.
62
Con la sua sentenza in tali cause, il Tribunale ha accolto il terzo e il quarto motivo dei ricorsi ed ha annullato la decisione controversa.
Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte
63
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
–
annullare le sentenze impugnate;
–
respingere i ricorsi, e
–
condannare le parti ricorrenti in primo grado a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], sia in primo grado che nei giudizi di impugnazione.
64
Le altre parti nel procedimento chiedono che la Corte voglia:
–
respingere le impugnazioni e
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalle altre parti nel procedimento, sia in primo grado che nei giudizi di impugnazione.
65
Con decisione del presidente della Corte del 18 dicembre 2024, le cause sono state riunite.
Sulle impugnazioni
66
[OSCURATO:PERSONA] presenta due motivi a sostegno della sua impugnazione nella causa C‑776/23 P e tre motivi – dei quali i primi due corrispondono ai motivi di impugnazione nella causa di cui sopra – a sostegno delle sue impugnazioni nelle cause da C‑777/23 P a C‑780/23 P.
Sul primo motivo nelle cause da C‑776/23 P a C‑780/23 P, vertente su un errore di diritto relativo alla portata delle decisioni 2011/5 e 2011/282
Argomentazione delle parti
67
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], erroneamente il Tribunale ha considerato che le decisioni 2011/5 e 2011/282 riguardano tanto le acquisizioni di partecipazioni dirette quanto le acquisizioni di partecipazioni indirette.
68
Detta istituzione ricorda che era stata informata, con la lettera del 4 giugno 2007, che il regime fiscale previsto dall’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS si applicava soltanto alle acquisizioni di partecipazioni dirette. Sarebbe alla luce di tale informazione che occorre intendere le decisioni 2011/5 e 2011/282.
69
[OSCURATO:PERSONA] cita, segnatamente, le sentenze del 16 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑537/08 P
,
EU:C:2010:769
, punto
44
), e del 20 settembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] e a. (
C‑510/16
,
EU:C:2018:751
, punto
38
), da cui risulterebbe che la portata di una decisione in materia di aiuti di Stato deve essere determinata non soltanto facendo riferimento al suo tenore letterale, ma prendendo altresì in considerazione le informazioni fornite dallo Stato membro interessato.
70
Astenendosi dall’applicare tale giurisprudenza, a motivo del fatto che questa sarebbe circoscritta ai casi in cui la [OSCURATO:PERSONA] decide che un regime di aiuti notificato è compatibile con il mercato interno, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto. A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, riferendosi alla sentenza del 16 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑537/08 P
,
EU:C:2010:769
, punto
45
), che, nell’esaminare un regime di aiuti, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia stato o no notificato, essa è tenuta a fondarsi sulle informazioni trasmesse dallo Stato membro interessato, stante il nesso indissolubile che lega queste ultime al regime di aiuti in questione.
71
Operando una distinzione tra gli aiuti notificati e gli aiuti non notificati, il Tribunale avrebbe, inoltre, disatteso la giurisprudenza secondo cui l’esame condotto dalla [OSCURATO:PERSONA] al fine di determinare l’esistenza di un aiuto di Stato non può favorire gli Stati membri che versano aiuti in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, a discapito di quelli che notificano gli aiuti allo stadio di progetto e si astengono dall’attuarli in attesa della decisione finale adottata da detta istituzione (sentenza del 4 marzo 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑362/19 P
,
EU:C:2021:169
, punto
92
e giurisprudenza ivi citata).
72
Inoltre, fondandosi sugli insegnamenti ricavabili dalla sentenza del 15 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Government of [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑106/09 P e C‑107/09 P
,
EU:C:2011:732
, punto
165
), la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che solo nel caso in cui decida di discostarsi dall’ambito di applicazione del regime di aiuti come delimitato dallo Stato membro interessato essa è tenuta ad indicarlo nella propria decisione, dopo aver concesso allo Stato membro la possibilità di presentare le proprie osservazioni al riguardo. Nel caso di specie, in assenza di indicazioni nelle decisioni 2011/5 e 2011/282 riguardo al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si discostava dall’interpretazione del diritto nazionale fornita nella lettera del 4 giugno 2007, tali decisioni avrebbero dovuto, secondo detta istituzione, essere lette dal Tribunale nel senso che esse vertono unicamente sulle acquisizioni di partecipazioni dirette.
73
[OSCURATO:PERSONA] precisa che il fatto che le decisioni 2011/5 e 2011/282 contengano dei riferimenti alle acquisizioni di partecipazioni indirette attiene alla formulazione dell’articolo 21 del TRLIS, al quale fa rinvio l’articolo 12, paragrafo 5, di quest’ultimo. Tuttavia, tali riferimenti non implicherebbero che l’esame, effettuato dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle suddette decisioni, si estenda alle acquisizioni di partecipazioni indirette. [OSCURATO:PERSONA] osserva del resto che essa, alla data in cui ha adottato le decisioni summenzionate, non era in grado di sapere che sarebbe stata adottata una nuova interpretazione amministrativa, che avrebbe esteso l’ambito di applicazione del regime di aiuti previsto dall’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS alle acquisizioni di partecipazioni indirette.
74
Disattendendo, nella propria interpretazione delle decisioni 2011/5 e 2011/282, le diverse componenti, menzionate
supra
, della giurisprudenza in materia di aiuti di Stato, il Tribunale avrebbe effettuato un’interpretazione che non tiene conto né del contesto nel quale dette decisioni sono state adottate, né della finalità delle norme in tale settore. Esso si sarebbe così discostato dalla giurisprudenza secondo cui l’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione deve tener conto non soltanto dei termini letterali della disposizione stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte.
75
[OSCURATO:PERSONA] osserva che l’unico elemento delle decisioni 2011/5 e 2011/282 favorevole al [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e alle imprese beneficiarie del regime di aiuti previsto dall’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS riguarda le eccezioni all’obbligo di recupero. Poiché l’obbligo di recupero mira ad eliminare gli effetti dell’applicazione illegittima di detto regime ed è dunque orientato verso il passato, sarebbe ancor più importante leggere tali decisioni, comprese le loro disposizioni che riconoscono siffatte eccezioni, tenendo conto della situazione iniziale descritta dalle autorità spagnole, caratterizzata dall’inapplicabilità del suddetto regime alle partecipazioni indirette.
76
Le parti ricorrenti in primo grado contestano sia la ricevibilità che la fondatezza del primo motivo.
77
Esse ritengono, segnatamente, che tale motivo delle impugnazioni sia irricevibile. Pur cercando di creare l’apparenza di un errore di diritto, la [OSCURATO:PERSONA] si limiterebbe, in realtà, a fare delle asserzioni in punto di fatto, senza tuttavia invocare uno snaturamento dei fatti.
78
A questo proposito, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che la [OSCURATO:PERSONA] fonda essenzialmente la propria argomentazione sull’interpretazione del diritto nazionale che risulterebbe dalla lettera del 4 giugno 2007 e poi dal parere vincolante del 21 marzo 2012. Orbene, nel diritto dell’Unione, l’interpretazione del diritto nazionale costituirebbe un elemento di fatto. Non sarebbe dunque possibile desumerne un errore di diritto nell’ambito di un’impugnazione dinanzi alla Corte.
79
Secondo il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la Axa, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la Amey UK e la [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo delle impugnazioni è altresì irricevibile in quanto, segnatamente, lede il principio dell’autorità della cosa giudicata.
80
A questo proposito, dette società osservano che il fatto che le decisioni 2011/5 e 2011/282 riguardino il regime fiscale previsto dall’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, senza distinguere a seconda che esso venga applicato a partecipazioni dirette o a partecipazioni indirette, è già stato constatato in varie sentenze che sono definitive e che hanno dunque acquisito autorità di giudicato. A sostegno di tale posizione, esse si riferiscono alla sentenza del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑274/12 P
,
EU:C:2013:852
), ai punti 29 e 30 della sentenza del 15 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Commission (
T‑207/10
,
EU:T:2018:786
), nonché alla sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑53/19 P e C‑65/19 P
,
EU:C:2021:795
). Con il primo motivo delle sue impugnazioni, la [OSCURATO:PERSONA] mirerebbe, in sostanza, ad ottenere una sentenza della Corte che ritorni su una constatazione operata nelle motivazioni di una decisione avente autorità di giudicato, ciò che renderebbe tale motivo irricevibile.
81
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] aggiungono che il primo motivo delle impugnazioni è, inoltre, inoperante, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di contestare una componente della valutazione del Tribunale che giustifica da sola l’annullamento della decisione controversa, vale a dire quella che constata che tale decisione comportava, in sostanza, la revoca delle decisioni 2011/5 e 2011/282, mentre invece i presupposti per la revoca previsti dal regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (
GU 1999, L 83, pag. 1
), non erano soddisfatti. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] non ha contestato tale constatazione, il suo motivo sarebbe inoperante. Infatti, gli errori che vizierebbero le sentenze impugnate invocati in tale motivo, anche a supporli esistenti, non possono condurre all’annullamento di tali sentenze, dato che l’annullamento della decisione controversa operato da queste ultime è in ogni caso giustificato in ragione della constatazione della revoca delle decisioni 2011/5 e 2011/282.
Giudizio della Corte
–
Sulla ricevibilità e sul carattere operante del motivo di impugnazione
82
Con il suo primo motivo, la [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di avere erroneamente interpretato le decisioni 2011/5 e 2011/282, per essersi esclusivamente fondato sul tenore letterale di queste ultime, omettendo così di prendere in considerazione il contesto nel quale esse sono state adottate – di cui fa parte l’informazione fornita dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], prima dell’adozione di dette decisioni, in merito alla portata del diritto nazionale – e la finalità delle norme nel settore degli aiuti di Stato.
83
Tale motivo solleva dunque la questione se il Tribunale abbia violato i principi disciplinanti l’interpretazione degli atti dell’Unione, il che costituisce una questione di diritto.
84
Invero, le sentenze del 19 dicembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑274/12 P
,
EU:C:2013:852
, punti
29
e
30
), nonché del 15 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑207/10
,
EU:T:2018:786
), o la sentenza del 6 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑53/19 P e C‑65/19 P
,
EU:C:2021:795
), alle quali si riferiscono il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la Axa, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la Amey UK e la [OSCURATO:PERSONA], sono provviste dell’autorità di cosa giudicata. Tuttavia, il loro contenuto non corrobora né smentisce la posizione di dette società secondo cui le decisioni 2011/5 e 2011/282 riguardano tanto le acquisizioni di partecipazioni dirette quanto le acquisizioni di partecipazioni indirette. Non si può dunque affermare che la [OSCURATO:PERSONA] violi il principio dell’autorità di cosa giudicata facendo valere che le suddette decisioni concernono unicamente le acquisizioni di partecipazioni dirette.
85
Nella misura in cui alcune parti ricorrenti in primo grado sostengono ulteriormente che il primo motivo delle impugnazioni è inoperante, dato che la [OSCURATO:PERSONA] non contesta la valutazione del Tribunale, che sarebbe di per sé sola decisiva, secondo cui la decisione controversa revoca in sostanza le decisioni 2011/5 e 2011/282, è giocoforza constatare che tale allegazione si basa su un’erronea lettura di tale motivo. Facendo valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’interpretazione delle decisioni 2011/5 e 2011/282, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, se il Tribunale non avesse commesso tale errore, avrebbe necessariamente constatato che le decisioni summenzionate riguardano unicamente le acquisizioni di partecipazioni dirette. Con questa argomentazione, la [OSCURATO:PERSONA] esprime chiaramente la propria posizione secondo cui la decisione controversa, che concerne le acquisizioni di partecipazioni indirette, non revoca le decisioni 2011/5 e 2011/282. Pertanto, non si può affermare che detta istituzione si astenga dal rimettere in discussione la valutazione del Tribunale secondo cui la decisione controversa opera, in sostanza, una tale revoca.
86
Di conseguenza, il primo motivo è ricevibile e non è inoperante.
–
Nel merito
87
È pacifico tra le parti che l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS autorizzava a determinate condizioni, ai fini della determinazione dell’imposta sulle società in [OSCURATO:PERSONA], la deduzione dell’avviamento finanziario risultante da partecipazioni acquisite da società aventi domicilio fiscale in [OSCURATO:PERSONA] nel capitale di società con domicilio fiscale in altri paesi.
88
Mediante le decisioni 2011/5 e 2011/282, delle quali la prima si applica alle partecipazioni acquisite nel capitale di società aventi domicilio fiscale in uno Stato membro dell’Unione diverso dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e la seconda alle partecipazioni acquisite nel capitale di società aventi domicilio fiscale al di fuori dell’Unione, la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS come regime di aiuti di Stato messo in atto illegittimamente.
89
Nelle suddette decisioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha ordinato la cessazione di tale regime e il recupero delle somme corrispondenti alle deduzioni fiscali applicate, autorizzando però esplicitamente, in un intento di tutela del legittimo affidamento, la continuazione di detto regime per quanto riguardava le acquisizioni di partecipazioni dirette e indirette che soddisfacevano le pertinenti condizioni del regime di aiuti prima del 21 dicembre 2007, data di pubblicazione della sintesi della decisione di avvio del procedimento di indagine formale. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha autorizzato la continuazione del medesimo regime per quanto riguardava, segnatamente, le partecipazioni maggioritarie acquisite al più tardi il 21 maggio 2011, data della pubblicazione della decisione 2011/282, direttamente o indirettamente in imprese straniere stabilite in Cina, in India o in altri paesi in cui è dimostrata o può essere dimostrata l’esistenza di ostacoli giuridici espliciti ai raggruppamenti transfrontalieri di imprese.
90
Mediante le sentenze menzionate al punto 33 della presente sentenza, la Corte ha respinto le impugnazioni dirette contro le sentenze del Tribunale che avevano rigettato i ricorsi intesi all’annullamento delle decisioni 2011/5 e 2011/282.
91
Di conseguenza, salva una revisione delle sentenze menzionate al punto 33 della presente sentenza ad opera della Corte, la legittimità delle decisioni 2011/5 e 2011/282 è definitivamente accertata.
92
Per quanto riguarda l’interpretazione della portata di dette decisioni, giustamente il Tribunale ha considerato, al punto 46 della sentenza impugnata nella causa C‑776/23 P, al punto 52 della sentenza impugnata nella causa C‑777/23 P, al punto 62 della sentenza impugnata nella causa C‑778/23 P, al punto 53 della sentenza impugnata nella causa C‑779/23 P e al punto 52 della sentenza impugnata nella causa C‑780/23 P, che il principio della certezza del diritto, il quale esige che le norme giuridiche siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, affinché gli interessati possano orientarsi nelle situazioni e nei rapporti giuridici rientranti nell’ordinamento giuridico dell’Unione e prendere le proprie disposizioni di conseguenza, si applica allorché la [OSCURATO:PERSONA] adotta una decisione in materia di aiuti di Stato.
93
Ciò vale, in particolare, per le decisioni negative mediante le quali la [OSCURATO:PERSONA] ordina la cessazione di aiuti e il loro recupero. Lo Stato membro destinatario di una decisione che lo obbliga a recuperare degli aiuti è tenuto, in forza dell’articolo 288, quarto comma, TFUE, ad adottare tutte le misure idonee ad assicurare l’esecuzione di tale decisione. È dunque indispensabile, in virtù del principio della certezza del diritto, che una decisione di questo tipo indichi in maniera chiara, precisa e prevedibile quali aiuti devono essere recuperati (v., in tal senso, sentenza dell’8 dicembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑81/10 P
,
EU:C:2011:811
, punti da
100
a
104
).
94
Nel caso di specie, risulta esplicitamente dall’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2011/5, nonché dai considerando 167, 170 e 175 di quest’ultima, come pure dall’articolo 1, paragrafi 2 e 4, e dal considerando 210 della decisione 2011/282, che le eccezioni agli obblighi di cessazione e di recupero contemplati da tali decisioni si applicano sia alle acquisizioni di partecipazioni dirette, che comprendono, secondo la spiegazione della [OSCURATO:PERSONA], citata al punto 21 della presente sentenza, le partecipazioni al capitale di un’impresa, sia alle acquisizioni di partecipazioni indirette, che comprendono, secondo la medesima spiegazione di cui sopra, le partecipazioni al capitale di una controllata di secondo livello o di livello inferiore.
95
Date tali circostanze, il Tribunale non solo poteva, ma anche doveva, desumere dal testo stesso delle decisioni 2011/5 e 2011/282 che tali decisioni avevano ad oggetto tanto le acquisizioni di partecipazioni dirette quanto quelle di partecipazioni indirette. Interpretare le suddette decisioni in un senso contrario al loro chiaro tenore letterale lederebbe il principio della certezza del diritto ricordato
supra
e sarebbe inoltre incompatibile con la consolidata giurisprudenza secondo cui, allorché il senso di una disposizione del diritto dell’Unione risulta senza ambiguità dalla sua stessa formulazione, il giudice dell’Unione non può discostarsene (sentenze dell’8 dicembre 2005, BCE/Germania,
C‑220/03
,
EU:C:2005:748
, punto
31
, e del 16 gennaio 2025, DYKA Plastics,
C‑424/23
,
EU:C:2025:15
, punto
37
).
96
Del resto, contrariamente a quanto afferma la [OSCURATO:PERSONA], non si può addebitare al Tribunale di aver omesso di esaminare il contesto nel quale le decisioni 2011/5 e 2011/282 sono state adottate – in particolare l’informazione fornita dalle autorità spagnole nella lettera del 4 giugno 2007 – o la finalità delle norme in materia di aiuti di Stato.
97
Per quanto riguarda l’informazione contenuta nella lettera del 4 giugno 2007, secondo cui l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS verteva unicamente, secondo l’interpretazione amministrativa all’epoca applicata dalle autorità spagnole, sulle acquisizioni di partecipazioni dirette, è giocoforza constatare che il Tribunale ha inserito tale elemento di contesto nel proprio ragionamento. Ciò è quanto accaduto, segnatamente, nei punti da 49 a 53 della sentenza impugnata nella causa C‑776/23 P, nei punti da 55 a 59 della sentenza impugnata nella causa C‑777/23 P, nei punti da 65 a 69 della sentenza impugnata nella causa C‑778/23 P, nei punti da 56 a 60 della sentenza impugnata nella causa C‑779/23 P e nei punti da 55 a 59 della sentenza impugnata nella causa C‑780/23 P.
98
Come il Tribunale ha constatato nei suddetti passaggi delle sentenze impugnate, la [OSCURATO:PERSONA] stessa ha ritenuto, al considerando 151 della decisione controversa, che la distinzione tra le acquisizioni di partecipazioni dirette e le acquisizioni di partecipazioni indirette non fosse pertinente ai fini della valutazione contenuta nelle decisioni 2011/5 e 2011/282. Risulta così che, mediante tali decisioni, la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato l’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS prescindendo dall’interpretazione amministrativa del TRLIS seguita dalle autorità spagnole e che queste ultime le avevano comunicato.
99
Alla luce di tali circostanze, non vi è alcun bisogno, ai fini dell’interpretazione delle decisioni 2011/5 e 2011/282, di esaminare l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui al caso qui in esame sarebbe trasponibile – pur vertendo questo su un regime non notificato – la giurisprudenza, ricordata al punto 69 della presente sentenza, secondo cui la portata di una decisione mediante la quale la [OSCURATO:PERSONA] non solleva obiezioni nei confronti di un regime di aiuti notificato deve essere determinata non soltanto riferendosi al testo stesso di tale decisione, ma anche tenendo conto della notifica effettuata dallo Stato membro interessato.
100
Per quanto riguarda la finalità delle norme in materia di aiuti di Stato, occorre considerare che, tra gli obiettivi perseguiti da tali norme, quello della prevedibilità dei rapporti giuridici, che rientra nell’alveo del principio della certezza del diritto ricordato al punto 92 della presente sentenza, è di una particolare importanza nel caso in cui la controversia riguardi, come nel caso di specie, l’adozione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di varie decisioni consecutive riferite ad un medesimo sistema fiscale nazionale. Poiché la [OSCURATO:PERSONA], mediante la decisione controversa, ha qualificato come aiuti di Stato le deduzioni fiscali dell’avviamento finanziario risultante dalle acquisizioni di partecipazioni indirette e ha ordinato la loro cessazione e il loro recupero, anche se, a condizione di soddisfare i presupposti enunciati all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2011/5 e all’articolo 1, paragrafi 2 e 4, della decisione 2011/282, tali deduzioni potevano continuare ad applicarsi, è effettivamente alla luce dei principi generali del diritto dell’Unione, tra cui il principio della certezza del diritto, che il Tribunale era tenuto a pronunciarsi, senza che per esso fosse necessario operare un esame esaustivo degli obiettivi delle norme in materia di aiuti di Stato.
101
Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre respingere il primo motivo delle impugnazioni.
Sul secondo motivo nelle cause da C‑776/23 P a C‑780/23 P, vertente su un errore di diritto relativo al valore di una prassi amministrativa vincolante
Argomentazione delle parti
102
Secondo la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale è incorso in un errore di diritto affermando che una nuova interpretazione amministrativa non può estendere l’ambito di applicazione di un regime di aiuti.
103
A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ricorda la giurisprudenza secondo la quale, nel valutare se una misura costituisca un aiuto di Stato, ciò che conta sono i suoi effetti (v., in tal senso, sentenze del 22 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑487/06 P
,
EU:C:2008:757
, punto
89
, nonché del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑164/15 P e C‑165/15 P
,
EU:C:2016:990
, punto
69
). Risulterebbe altresì dalla giurisprudenza della Corte che le circolari amministrative possono determinare gli effetti di un regime di aiuti (v., in tal senso, sentenza dell’8 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑885/19 P e C‑898/19 P
,
EU:C:2022:859
, punto
91
).
104
Nelle sentenze impugnate, il Tribunale avrebbe riconosciuto che, fino alla nuova interpretazione amministrativa, le autorità spagnole applicavano il regime fiscale previsto dall’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS soltanto alle acquisizioni di partecipazioni dirette. Esso avrebbe, inoltre, riconosciuto che questa nuova interpretazione vincolava le autorità suddette e che queste ultime avevano, a partire dall’introduzione di detta interpretazione, applicato tale regime alle acquisizioni di partecipazioni indirette. Date tali circostanze, è evidente, secondo la [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale avrebbe dovuto constatare che la nuova interpretazione amministrativa aveva ampliato l’ambito di applicazione del regime summenzionato.
105
Nella misura in cui il Tribunale ha effettuato l’interpretazione opposta per il fatto che la nuova interpretazione amministrativa non poteva ampliare l’ambito di applicazione del regime di aiuti in quanto essa non vincolava i soggetti passivi interessati, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il fatto che alcune imprese possano aver adottato un’interpretazione differente di tale regime e abbiano dunque applicato la deduzione fiscale in casi di acquisizioni di partecipazioni indirette prima dell’adozione della nuova interpretazione amministrativa – ciò che, in alcuni casi, è potuto sfuggire al controllo dell’amministrazione a causa del sistema di autoliquidazione dell’imposta sulle società spagnole – non cambia nulla quanto all’ambito di applicazione di detto regime.
106
Per il resto, il fatto stesso che ciascuna impresa possa avere una diversa interpretazione dell’ambito di applicazione di un regime di aiuti e che spetta in definitiva ai giudici chiarire quale sia la portata di quest’ultimo dimostrerebbe a qual punto è indispensabile, nel procedimento amministrativo che conduce alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] in ordine a tale regime, prendere in considerazione le informazioni fornite dallo Stato membro. Detta istituzione ricorda, a questo proposito, che il regime di aiuti previsto dall’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS è entrato in vigore il 1
o
gennaio 2002. Sarebbe evidente che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva aspettare che i giudici nazionali si pronunciassero definitivamente sulla portata di tale regime.
107
Le parti ricorrenti in primo grado fanno valere che questo secondo motivo delle impugnazioni è irricevibile, in quanto, senza che venga invocato uno snaturamento, mirerebbe ad ottenere un riesame dell’interpretazione del diritto nazionale effettuata dal Tribunale, il che costituirebbe una questione di fatto e si baserebbe su un’erronea lettura delle sentenze impugnate.
108
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la Axa e la SGAB ritengono che il secondo motivo delle impugnazioni sia, inoltre, inoperante, in quanto la discussione dinanzi al Tribunale è consistita non nel determinare se la nuova interpretazione amministrativa avesse modificato il regime di aiuti previsto dall’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS, bensì nello stabilire se le decisioni 2011/5 e 2011/282 riguardassero tanto le acquisizioni di partecipazioni dirette quanto le acquisizioni di partecipazioni indirette.
109
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’eventuale rigetto del primo motivo delle impugnazioni significherebbe non già che la Corte conferma che le decisioni 2011/5 e 2011/282 si applicavano tanto alle acquisizioni di partecipazioni dirette quanto alle acquisizioni di partecipazioni indirette, ma soltanto che il Tribunale non è incorso in alcun errore disapplicando la giurisprudenza risultante dalla sentenza del 16 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑537/08 P
,
EU:C:2010:769
). Pertanto, il secondo motivo delle impugnazioni non sarebbe inoperante.
Giudizio della Corte
110
Con il secondo motivo delle impugnazioni, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale, statuendo che una nuova interpretazione amministrativa producente effetti vincolanti soltanto nei confronti dell’amministrazione non può ampliare l’ambito di applicazione di un regime di aiuti, ha violato la giurisprudenza della Corte menzionata al punto 103 della presente sentenza, secondo cui la qualificazione di una misura come aiuto di Stato dipende non già dalla sua forma, bensì dai suoi effetti. Contrariamente a quanto sostengono le parti ricorrenti in primo grado, la [OSCURATO:PERSONA] non intende contestare, al di fuori di qualsiasi censura di snaturamento, l’interpretazione compiuta dal Tribunale riguardo al diritto nazionale, bensì fa valere un errore di diritto. Il secondo motivo è dunque ricevibile.
111
Ciò premesso, come risulta dall’esame del primo motivo delle impugnazioni, alla luce dei principi disciplinanti l’interpretazione degli atti dell’Unione, il Tribunale non solo poteva, bensì doveva, constatare che le decisioni 2011/5 e 2011/282 riguardavano tanto le acquisizioni di partecipazioni dirette quanto le acquisizioni di partecipazioni indirette.
112
Di conseguenza, il diritto dell’Unione, di cui fa parte il principio della certezza del diritto, ostava, come giustamente constatato dal Tribunale, a che la [OSCURATO:PERSONA] qualificasse le deduzioni fiscali dell’avviamento finanziario risultante dalle acquisizioni di partecipazioni indirette come nuovo regime di aiuti di Stato illegittimamente messo in atto.
113
Alla luce del risultato dell’esame del primo motivo delle impugnazioni, risulta che la premessa su cui si fonda il secondo motivo, secondo la quale la nuova interpretazione amministrativa ha avuto come effetto di estendere il regime fiscale previsto dall’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS ad una categoria di partecipazioni, ossia quella delle partecipazioni indirette, alla quale non si applicavano le decisioni 2011/5 e 2011/282, è erronea.
114
Tale secondo motivo non è dunque idoneo a rimettere in discussione la fondatezza delle sentenze impugnate, e ciò quand’anche dovesse risultare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non riconoscendo che una nuova interpretazione amministrativa può, in determinate circostanze, estendere l’ambito di applicazione di un regime di aiuti.
115
Ne consegue che il secondo motivo delle impugnazioni è inoperante.
Sul terzo motivo dedotto nelle cause da C‑777/23 P a C‑780/23 P, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento
Argomentazione delle parti
116
[OSCURATO:PERSONA] ricorda che, nel considerando 190 della decisione controversa, essa ha affermato che il legittimo affidamento riconosciuto nelle decisioni 2011/5 e 2011/282 non poteva riguardare le acquisizioni di partecipazioni indirette, in quanto queste non rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS al momento dell’adozione di dette decisioni. [OSCURATO:PERSONA] osserva, a questo proposito, che il legittimo affidamento può essere fondato unicamente su elementi di fatto conosciuti al momento dell’adozione di una decisione e non nel corso di eventi futuri e incerti come, nel caso di specie, l’introduzione di una nuova interpretazione amministrativa.
117
A questo riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] fa osservare che, secondo la giurisprudenza del Tribunale, e in particolare la sentenza del 15 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑207/10
,
EU:T:2018:786
, punto
98
), l’applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento mira al mantenimento di una situazione che, per definizione, è sorta prima dell’atto generatore di tale affidamento.
118
Il Tribunale avrebbe ignorato detta giurisprudenza e sarebbe così incorso in un errore di diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento statuendo, nelle sentenze impugnate, che i beneficiari del regime fiscale previsto dall’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS avevano, fino al 21 dicembre 2007, data della decisione di avvio del procedimento di indagine formale, legittimamente potuto ritenere, sulla base delle risposte della [OSCURATO:PERSONA] alle questioni parlamentari contemplate al punto 5 della presente sentenza, che detto regime non configurasse un aiuto di Stato in quanto riguardava tanto le acquisizioni di partecipazioni dirette quanto le acquisizioni di partecipazioni indirette, e deducendo da tale constatazione che la [OSCURATO:PERSONA] era incorsa in un errore di diritto rifiutando, nella decisione controversa, di riconoscere un legittimo affidamento a detti beneficiari a titolo delle loro acquisizioni di partecipazioni indirette.
119
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la Axa, la SGAB, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la Amey UK e la [OSCURATO:PERSONA] contestano tale argomentazione.
120
A loro avviso, questo terzo motivo parte dall’erroneo presupposto che le acquisizioni di partecipazioni indirette non rientrino nell’ambito di applicazione delle decisioni 2011/5 e 2011/282.
121
Di conseguenza, se la Corte dovesse, nell’ambito del suo esame dei primi due motivi, constatare che giustamente il Tribunale ha ritenuto che l’ambito di applicazione di dette decisioni includa le acquisizioni di partecipazioni indirette, il terzo motivo diverrebbe inoperante.
Giudizio della Corte
122
Come risulta dall’esame del primo motivo delle impugnazioni, le decisioni 2011/5 e 2011/282 devono, alla luce del loro chiaro tenore letterale, essere intese nel senso che il legittimo affidamento in esse riconosciuto dalla [OSCURATO:PERSONA] riguarda tanto le acquisizioni di partecipazioni dirette quanto le acquisizioni di partecipazioni indirette.
123
Pertanto, anche supponendo che il Tribunale abbia commesso un errore nell’interpretazione o nell’applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento constatando che i beneficiari del regime fiscale previsto dall’articolo 12, paragrafo 5, del TRLIS potevano, fino al 21 dicembre 2007, credere legittimamente, sulla base delle risposte della [OSCURATO:PERSONA] alle questioni parlamentari contemplate al punto 5 della presente sentenza, che detto regime non costituisse un regime di aiuti di Stato, ciò non toglierebbe nulla al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] ha essa stessa constatato un siffatto legittimo affidamento nelle decisioni 2011/5 e 2011/282, e ciò, esplicitamente, tanto per le acquisizioni di partecipazioni dirette quanto per le acquisizioni di partecipazioni indirette.
124
Di conseguenza, il presunto errore nell’interpretazione o nell’applicazione del principio della tutela del legittimo affidamento commesso dal Tribunale, dedotto con il presente terzo motivo, non è idoneo a rendere viziato da errore l’annullamento della decisione controversa sulla base della violazione del principio della certezza del diritto, confermata in occasione dell’esame del primo motivo delle impugnazioni.
125
Pertanto, essendo inoperante, il presente motivo deve essere respinto.
126
Poiché nessuno dei motivi delle impugnazioni può essere accolto, le impugnazioni devono essere respinte.
Sulle spese
127
In virtù dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.
128
L’articolo 138, paragrafo 1, di detto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, dispone che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
129
Poiché il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la Axa, la SGAB, la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], la Amey UK e la [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso chiedendo la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese e quest’ultima è rimasta soccombente nei motivi proposti, occorre condannare la [OSCURATO:PERSONA] a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla Axa, dalla SGAB, dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla Amey UK e dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito delle impugnazioni.
Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara e statuisce:
1)
Le impugnazioni nelle cause da C‑776/23 P a C‑780/23 P sono respinte.
2)
[OSCURATO:PERSONA] europea si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA] SA, dalla [OSCURATO:PERSONA] SL, dalla [OSCURATO:PERSONA] SA, dalla [OSCURATO:PERSONA] SA, dalla [OSCURATO:PERSONA] de Aguas de [OSCURATO:PERSONA] SA, dalla [OSCURATO:PERSONA] SA, dalla [OSCURATO:PERSONA] SA, dalla [OSCURATO:PERSONA] SE, dalla [OSCURATO:PERSONA] SA, dalla Amey UK Ltd e dalla [OSCURATO:PERSONA] SL, afferenti alle impugnazioni.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: lo spagnolo.