CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 24820/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29618/2016 R.G. proposto da Camera di [OSCURATO:PERSONA] e Agricoltura di [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 20; - ricorrente - 70'2 contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II 18; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 144/2016 del 15 giugno 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 maggio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con ricorso depositato il 20 maggio 2011 presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], ha premesso che: aveva partecipato alla selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio a n. 1 posto di dirigente con contratto a tempo determinato per attività di sostegno alle azioni promozionali della Camera di Commercio di [OSCURATO:PERSONA] ed alla strategia operativa dei suoi organi; era stata assunta con determina del Segretario generale n. 228 del 2004 con la qualifica di dirigente con contratto a tempo determinato decorrente dal 10 settembre 2004 al 31 agosto 2008; con nuova determina del Segretario generale del 23 ottobre 2007 il suo contratto di lavoro era stato prorogato al 14 ottobre 2012; il 10 novembre 2009 la Camera di Commercio di [OSCURATO:PERSONA] aveva bandito due nuove selezioni per titoli ed eventuale colloquio; la formulazione del bando impediva in concreto la sua partecipazione alla selezione; le era stato precluso anche il diritto alla retribuzione variabile fissata dall'ente in concomitanza con il raggiungimento di specifici obiettivi di produzione, nonostante fossero stati conseguiti; era stata esclusa dalla liquidazione dei compensi di cui all'art. 15 CCNL del 10 aprile 1999. La ricorrente ha chiesto che: fossero disapplicati i bandi di concorso emessi dalla Camera di Commercio di [OSCURATO:PERSONA] con determinazione del Segretario generale n. 287 del 10novembre 2009, con risarcimento del danno in proprio favore; fosse dichiarata illegittima la mancata erogazione in suo favore della retribuzione variabile legata al raggiungimento degli obiettivi fissati, con condanna al pagamento delle somme dovute.Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel contradittorie delle parti, con sentenza non definitiva del 21 gennaio 2013, ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di disapplicazione dei bandi di concorso. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], nel contraddittorio delle parti, con sentenza definitiva n. 129/15, accoglieva la domanda della ricorrente concernente la mancata erogazione in suo favore della retribuzione variabile legata al raggiungimento degli obiettivi. La Camera di [OSCURATO:PERSONA] e Agricoltura di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato appello incidentale chiedendo la liquidazione in suo favore di un importo più elevato. La Corte d'appello di Genova, con sentenza n. 144/2016, ha respinto entrambi gli appelli. La Camera di [OSCURATO:PERSONA] e Agricoltura di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Parte ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 101 e 112 c.p.c. perché la corte territoriale avrebbe errato nel non ravvisare una violazione dei principi di corrispondenza fra chiesto e pronunciato e del contraddittorio nella circostanza che il giudice di prime cure aveva fondato la sua decisione sulla tematica, non trattata e non introdotta dalle parti, concernente l'applicazione dell'art. 90, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000. In particolare, si duole del fatto che la Corte d'appello di Genova abbia ritenuto che la mancata osservanza del principio del contraddittorio fosse giustificata per le stesse ragioni per le quali era stato rispettato quello di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. La doglianza è infondata. Infatti, la decisione in ordine alla normativa applicabile per definire una controversia sulla base dei fatti allegati e provati dalle parti spetta al giudice ed integra una questione di diritto. Al riguardo, la giurisprudenza ha affermato che "L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, stabilito dall'art. 101, comma 2, c.p.c., non riguarda le questioni di diritto ma quelle di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio bensì prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti ovvero un'attività assertiva in punto di fatto e non già solo mere difese" (Cass., Sez. 2, 1617 del 19 gennaio 2022). Nella specie, lo stabilire se l'art. 90, comma 2, d.lgs. n. 267 del 2000 fosse o meno applicabile (profilo, peraltro, espressamente esaminato dalla corte territoriale) rappresentava una questione di puro diritto. 2) Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 12 preleggi, 2 e 90 del d.lgs. n. 267 del 2000, 19 della legge n. 580 del 1993, 2 e 5 del d.P.C.M. n. 593 del 1993 in quanto la corte territoriale avrebbe errato nell'applicare l'art. 90, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000, alla fattispecie, trattandosi di disposizione che riguardava gli enti locali e non le Camere di Commercio.La doglianza è infondata. L'art. 90, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) dispone che "Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali". Come esattamente rilevato dalla Corte d'appello di Genova, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 580 del 1993, sul riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (sia prima che dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 23 del 2010), le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono enti pubblici autonomi che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali. Il successivo art. 19, comma 1, d.lgs. n. 580 del 1993, stabilisce che: "AI personale delle camere di commercio si applicano le disposizioni previste dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421, e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29". Il d.P.C.M. n. 593 del 30 dicembre 1993, inoltre,, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 29 del 1993 (poi sostituito dal d.lgs. n. 165 del 2001), determina, all'art. 2, comma 1, i comparti della contrattazione collettiva, precisando che: "1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva: A) Comparto del personale dipendente dai Ministeri. B) Comparto del personale degli enti pubblici non economici.C) Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali. D) Comparto del personale delle azlende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo. E) Compatto del personale del Servizio sanitario nazionale. F) Compatto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione. G) Compatto del personale della scuola. H) Compatto del personale dell'università". Infine, l'art. 5, comma 1, del d.P.C.M. n. 593 del 30 dicembre 1993 prescrive che "Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera C)", ovvero quello del personale delle regioni e delle autonomie locali, comprende, fra gli altri, il personale dipendente "dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano retti dalle norme sul pubblico impiego". Ne deriva che al personale dipendente "dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Camere di Commercio" si applica la contrattazione collettiva prevista per gli enti locali. 3) Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1367 c.c. con riferimento all'interpretazione del regolamento di organizzazione della Camera di commercio, del contratto individuale del 30 giugno 2004 e dell'art. 1 del CCNL dirigenti comparto Regioni ed autonomie locali del 3 agosto 2010, nonché degli artt. 19 e 24 del d.lgs. n. 165 del 2001. Sostiene parte ricorrente che, ai sensi dell'art. 18, comma 6, del regolamento di organizzazione della Camera di commercio, "nell'atto di conferimento dell'incarico dovrà essere precisato il contenuto dello stesso, gli obiettivi da perseguire in relazione ai programmi dell'ente, nonché il trattamento economico e la durata", e che, in base all'art. 18, comma 8, del medesimo regolamento, "la retribuzione relativa agli incarichi a tempo determinato è quantificata (...) tenendo conto, in modo adeguato, della temporaneità dell'intervento, delle condizioni di mercato riguardanti le specifiche competenze professionali richieste, della complessità dell'incarico e quindi degli obiettivi assegnati (...)". Inoltre, evidenzia che il trattamento economico spettante a [OSCURATO:PERSONA], alla luce del contratto sottoscritto, era "da considerarsi remunerativo di ogni compito, funzioni ed obiettivi attribuiti alla stessa in ragione dell'incarico ricoperto". Pertanto, alla controricorrente non potevano spettare ulteriori integrazioni della sua retribuzione rispetto alla retribuzione omnicomprensiva pattuita. In effetti, dalla lettera di assunzione risultava che "per quanto non previsto dal presente contratto, si fa rinvio ai contratti collettivi nazionale di lavoro nel tempo vigenti nel comparto Regioni/Autonomie locali - Aree della Dirigenza". Tale riferimento alla contrattazione collettiva, però, ad avviso di parte ricorrente, non poteva concernere le indennità previste per gli obiettivi raggiunti, considerato che il punto era disciplinato dal regolamento di organizzazione e dal contratto. La Camera di [OSCURATO:PERSONA] e Agricoltura di [OSCURATO:PERSONA] evidenzia, altresì, che il CCNL [OSCURATO:PERSONA] circoscriveva il suo ambito di applicazione ai soli rapporti dirigenziali a tempo indeterminato anche nella parte relativa alla retribuzione di risultato, mentre la cortroricorrente era stata assunta a tempo determinato. Sottolinea, poi, che l'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, nel consentire, al comma 6, che il trattamento economico dei dirigenti fosse integrato da un'indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale tenendo conto della temporaneità del rapporto, non rendeva, però, siffatta indennità obbligatoria. Infatti, il d.lgs. n. 165 del 2001 esprimeva il principio di onnicomprensività della retribuzione per il quale era il solo contratto individuale a stabilire il contenuto del trattamento economico accessorio, come avvenuto nella specie. La doglianza è priva di pregio. Innanzitutto, si rileva che, alla luce delle modalità con le quali è esposta la violazione in esame, la Camera di [OSCURATO:PERSONA] e Agricoltura di [OSCURATO:PERSONA] fonda sostanzialmente il suo motivo di impugnazione sulla prospettazione di una interpretazione del contratto individuale concluso con [OSCURATO:PERSONA] alternativa rispetto a quella offerta dalla Corte d'appello di Genova, il che non è consentito dall'univoca giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass., Sez. 1, n. 9461 del 9 aprile 2021). Inoltre, la tesi di parte ricorrente non tiene adeguatamente conto della circostanza che il CCNL [OSCURATO:PERSONA] era applicabile, a prescindere da quanto dallo stesso previsto, proprio in quanto richiamato nel contratto concluso con la controricorrente la quale era, comunque, una dirigente. Neppure potrebbe sostenersi che non avrebbe potuto essere invocato, con riguardo alla retribuzione accessoria, il menzionato CCNL perché il profilo della retribuzione accessoria era stato regolato dal contratto individuale e dal regolamento di organizzazione.Infatti, questo assunto presuppone che il contratto individuale ed il citato regolamento abbiano disciplinato specificamente le singole voci oggetto del contendere, non essendo sufficiente, per rendere inapplicabile la contrattazione collettiva, l'indicazione generica di una somma omnicomprensiva. Ciò, però, non è sl:ato mai dedotto da parte ricorrente, che non ha neppure chiarito per quale motivo detto CCNL sarebbe stato richiamato se tutte le componenti della retribuzione erano state già regolate dal contratto individuale e dal regolamento interno. La corte territoriale, al riguardo, ha esattamente osservato che "la predeterminazione di un determinato trattamento stipendiale (comprensivo dei compensi per lavoro straordinario, della produttività collettiva e della qualità della prestazione individuale) non consente di escludere del tutto il trattamento accessorio". Le esposte considerazioni rendono evidente l'infondatezza della critica relativa al mancato rispetto del principio di onnicomprensività della retribuzione. Infine, si rileva che parte ricorrente non si è confrontata specificamente con l'affermazione della Corte d'appello di Genova per la quale l'interpretazione in questione "oltre ad essere coerente con il tenore letterale della disposizione di riferimento, tiene correttamente conto del fatto che all'appellata sono stati assegnati degli specifici obiettivi, analogamente a quanto accaduto nei confronti dei dirigenti assunti con contratto a tempo indeterminato". In effetti, nella specie, sarebbe ben incoerente un'interpretazione del regolamento di organizzazione, del contratto individuale e di quello collettivo nazionale che portasse a differenziare, senza una chiara previsione negoziale o normativa in tal senso, il trattamento economico di dirigenti che abbiano realizzato identici obiettivi a loro assegnati dal datore di lavoro solo sulla base del fatto che l'incarico affidatogli sia a tempo determinato od indeterminato.4) Con il quarto motivo parte ricorrente si duole della violazione e/o falsa applicazione dell'art. 34, comma 13, della legge n. 289 del 2002 e dell'art. 3, comma 65, della legge n. 350 del 2003 perché la corte territoriale non avrebbe tenuto conto dei limiti di spesa derivanti dalle leggi finanziarie. La doglianza è infondata, avendo la Corte d'appello di Genova escluso, con una valutazione di puro merito, che l'accoglimento del ricorso della controricorrente "avrebbe necessariamente comportato un aggravio di spesa". 5) Il ricorso è rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo ex art. 91 c.p.c. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso, ove dovuto a norma del comma 1 bis, dello stesso ,art. 13. P.Q.M. La Corte, - rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in C 200,00 per esborsi ed C 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge e spese generali in misura del 15%; - ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di