CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 giugno 2022
Cassazione n. 22623/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ORDINANZA sul ricorso 6727/2017 proposto da: I.B.B. di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., in persona dei legali rappresentantipro-tempore; [OSCURATO:PERSONA], P aolo Boglia, [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in proprio e nella qualità di ex soci della cessata [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; tutti elettivamente domiciliati in Roma, via G. Ferrari n.4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresenta ti e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eTortorella Silvia, con procura speciale in calce al ricorso; -ricorrenti- -contro- [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] s. a . s . d i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro - tempore , elettivamente domiciliati in Roma , [OSCURATO:PERSONA] n.2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], conprocura speciale in calce al contro ricorso; -controricorrenti– avverso la sentenza n. 3772/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, pubblicatail 12/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/06/2022 dal Cons.rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Maurizio e [OSCURATO:PERSONA] convennero innanzi al Tribunale di Milano la I . B . B . s.n.c., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo: di essere entrambi dal 1994 agenti [OSCURATO:PERSONA]Assitalia per la zona di Lecco nella quale operavano 15 subagenzie gestite da altrettanti agenti; che in data 1.3.2000 erano stati nominati subagenti per il Comune di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data 1.1.87 [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato subagente per il Comune Lecco e in data 1.1.92 era stato nominato subagente [OSCURATO:PERSONA] i a per il C omune di Valmadrera; che tali subagenti avevano contemporaneamente trasmesso lettera di recesso con decorrenza dal 31.10.09; nel dicembre 2009 gli stessi convenuti avevano costituito la I.B.B. s . n . c . esercitando l’attività di agenti assicurativi per la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; che gli attori, nei mesi successivi ai suddetti recessi, avevano ricevuto un elevatissimo numero di disdette o mancati rinnovi, da novembre 2009 e ottobre 2010 fino ad azzerarsi nel 2011; che le modalità di tali disdette e il fatto che le relative raccomandate postali presentassero numeri di spedizione susseguenti e provenienti da località diverse da quelle degli assicurati costituivano circostanze espressive della loro contemporaneitàda parte di unico soggetto che le aveva previamente raccolte; l’invio delle disdette nell’imminenza delle scadenze delle polizze era altro indice del possesso da parte degli ex subagenti degli elenchi dei clienti e dei dati commerciali relativi alle polizze da essi sottoscritte. Pertanto,gli attori contestavano ai convenuti l’illecito sviamento della loro clientela, ex art. 2598 n.3, c.c, e 98 c.p.i., chiedendo l’inibitoria e la loro condanna, in solido,al risarcimento dei danni. Si costituirono i convenuti, eccependo l’infondatezza della domanda. Interveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di Maurizio e [OSCURATO:PERSONA], costituita il 20.9.11, che aveva assunto il mandato di Agente generale Ina-Assitalia l’1.10.11. Con sentenza non definitiva del 21.3.14, il Tribunale di Milano, in parziale accoglimento della domanda, dato atto dell’estinzione della I.B.B. s . n . c . , accertato l’illecito concorrenziale, ex art. 2598, n.3, c.c., ascritto ai convenuti, tra l’ ottobre 2009 e la fine del 2010, consistito nell’illecito sviamento di clientela in danno degli attori, dispose la remissione della causa sul ruolo per le attività istruttorie volte a determinare il quantum del danno subito dagli attori. In particolare, il Tribunale osservò che: la qualità di agenti generali Ina-Assitalia degli attori risultava documentata per un periodo rilevante ai fini della decisione della causa (v. attestazione del conferimento di tali mandati agenziali nel 1994 e la perdura nza di essi al 19.9.2011, come da visure acquisite dal RUI), come peraltro confermato dal fatto che gli stessi convenuti avevano inviato il loro recesso agli attori e non alla [OSCURATO:SOCIETA]., indicandoli come assuntori del mandato agenziale dal 2000; la documentazione prodotta e il complesso delle valutazioni desumibili dal contraddittoriointegravano presunzioni gravi, specifiche e concordanti idonee a dimostrare l’illecito concorrenziale in relazione allo sviamento di clientela e all’indebito utilizzo di informazioni commerciali riservate; al riguardo, era da evidenziare la circostanza che le tre subagenzie, già gestite dagli ex subagenti, avessero ricevuto un flusso di disdette del tutto anomalo rispetto ai periodi precedenti all’ottobre 2009- dall’ ottobre 2009 a ottobre 2010-e che tali disdette si fossero concentrate in un arco di tempo di circa due anni, idoneo cioè a comprendere la possibilità di considerare la varietà delle scadenze delle varie polizze in un quadro di sistematico sviamento dellaclientela delle subagenzie in questione; ulteriore elemento probatorio dell’illecito sviamento era la tipologia delle disdette ricevute che s’accompagnava alle modalità con le quali esse furono raccolte e trasmesse al fine di confermare l’esistenza di un’unica regia a tutta l’operazione; al riguardo, era emerso che l’esame del testo di tali disdette confermava che esse erano state redatte sugli stessi moduli prestampati, aventi il medesimo testo (fornito ai clienti dal convenuto Boglia) mentre in molti casi le raccomandate postali risultavano spedite insieme dallo stesso ufficio postale, comprensive di clienti residenti anche in comuni diversi; pur considerando che il rapporto personale tra cliente e persona fisica dell’assicuratore consentiva di ritenere che un certo numero di assicurati potesse seguire il medesimo nel cambiamento dei suoi rapporti con le imprese assicuratrici,tuttavia, tale evento non avrebbe potuto eccedere la soglia di tollerabilità come nella fattispecie; al riguardo, sia la lista dei clienti che le specifiche informazioni attinenti alle polizze stipulate con Ina-Assitalia erano da considerare riservate ex art. 98 c.p.i. in quanto costituenti il risultato di un’attività pluriennale svolta nell’interesse della mandataria, regolarmente remunerata nel corso del rapporto di subagenzia, che esclude la possibilità che esse possano essere rese note al di fuori del rapporto contrattuale esaurito; l’intervento della [OSCURATO:PERSONA]. s.a.s. costituiva intervento adesivo dipendente, fondato sull’interesse di quest’ultima a sostenere le domande degli attori in ragione delle pendenze gestorie fra i fratelli Lucca e la stessa società. Con sentenza del 3.2.16, la Corte territorialerigettò l’appello avverso la suddetta sentenza non definitiva, proposto dallaI.B. B . s . n . c . , e da i signn. Isacchi, Boglia e Bariffi, osservando che: non era fondata la doglianza afferente alla prova della violazione del segreto industriale e della diffusione di informazioni riservate circa le polizze e i clienti, in quanto erano da confermare le motivazioni del Tribunale in ordine all’illecito concorrenziale da sviamento di clientela; era infondata l’eccezione di carenza di legittimazione dei due sign. Lucca, in quanto emergeva dagli atti che dal 1994 il mandato agenziale era stato conferito ai fratelli Lucca, essendo credibile che la società – [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]- fosse stata da loro costituita nel 2000 per la gestione economico-contabile e amministrativa dell’attività, considerando che l’attestazione acquisita confermava che il suddetto mandato rimase nella loro titolarità almeno fino all’ottobre 2011, mentre era stato invece conferito alla stessa societàdopo i fatti di causa; l’intervento della suddetta Lucca s . a . s . era da qualificare come adesivo dipendente e non come autonomo poiché la stessa società, nella comparsa conclusionale, ha fatto sue tutte le deduzioni dei Lucca, essendo succeduta nei rapporti giuridici relativi al mandato d’agenzia; il Tribunale aveva correttamente affermato la sussistenza della legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e la sua responsabilità non per una sua attività illecita, ma perché quale ex- socia della I.B.B. s . n . c . in liquidazione, poi cancellata dal registro delle imprese il 30.11.2011, avrebbe potuto essere considerata in concreto responsabile per l’illecito concorrenziale nella fase di accertamento del quantum risarcitorio; erano da confermare le argomentazioni del Tribunale circa gli elementi probatori presuntivi del suddetto illecito, valutati nel loro complesso. La I.B.B. s . n . c . , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali legali rappres esentanti , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali ex-soci, ricorrono in cassazione con cinque motivi.Resistono con controricorso Maurizio e [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo deduce omesso esame di fatto decisivo per aver la Corte d’appello ritenuto la legittimazione attiva dei fratelli Lucca, omettendo di considerare l’avvenuto conferimento del 28.6.2000 del mandato d’agenzia alla [OSCURATO:SOCIETA]., travisando i fatti nel senso che non era sufficiente, come invece ritenuto, ai fini della qualifica di Agente generale l’iscrizione degli attori nel RUI, non considerando che i concetti di agente assicurativo e delegato assicurativo erano distinti e non sovrapponibili. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.2697 c.c., 115, 116, c.p.c., per aver la Corte d’appelloriconosciuto la legittimazione attiva dei fratelli Lucca sulla base della valutazione del solo materiale probatorio prodotto dagli attori, omettendo di considerare invece gli elementi di prova allegati dai convenuti, in ordine all’avvenuto conferimento, il 28.6.2000, del mandato agenziale alla [OSCURATO:SOCIETA]. Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 105 e 132, n.4, cpc, pe r aver la Corte d’appello ritenuto ammissibile l’intervento della [OSCURATO:SOCIETA]., qualificando come adesivo dipendente.Il quarto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2598, 2727, 2729, 2697, c.c., 115, 116, c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto sussistente e provato l’illecito concorrenziale, attraverso prove presuntive, premettendo che gli attori non avrebbero potuto fornire la prova piena e diretta del predetto illecito. Il quinto motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2598, 2727,2729, 2697, c.c., 115,116 cpc., per aver la Corte d’appello affermato la l egittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA], nonché la sua responsabilitàper l’illecito concorrenziale. Ilricorso va accolto. I primi due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono fondati. I ricorrenti assumono che la Corte territoriale abbia omesso di esaminare, ai fini dell’individuazione della parte legittimata passiva, il fatto decisivo consistente nel conferimento, in data 28.6.2000, del mandato d’agenzia [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:SOCIETA]. dei f.lli Lucca, e di aver esaminato i soli elementi probatori prodotti dalla controparte. Invero, la Corte d’appello ha fondato la propria decisione sul presupposto che l’Ina-Assitalia avesseconferito i mandati agenziali ai fr.lli Lucca nel 1994 che erano risultati ancora in essere ed effica ci alla data del 19.9.2011, come rilevabile dalle visure estratte dal RUI, mandato poi superato solo nell’ottobre del 2011 allorché esso fu conferito alla [OSCURATO:SOCIETA]. Al riguardo, in effetti, il giudice di secondo grado non ha attribuito alcuna valenza probatoria al fatto che, come desumibile dall’iscrizione presso il registro delle imprese in data 20.6.2000, la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse assunto un mandato di agenzia generale per conto dell’Ina-[OSCURATO:PERSONA], limitandosi a rilevare che era credibile che la predetta società fosse stata costituita dai f.lli Lucca per la gestione economico-contabile della loro attività di mandatari generali della compagnia assicurativa. Ora, tale rilievo della Corte d’appello appare avulso da qualunque collegamento fattuale con il contesto dei documenti acquisiti in corso di causa, nel senso che essa non ha in alcun modo esplicitato le ragioni per le quali avrebbe dovuto essere “credibile” che la suddetta società in nome collettivo costituita dai fr.lli Lucca si fosse occup ata della mera gestione economico-contabile della loro attività di mandatari generali dell’[OSCURATO:PERSONA], a fronte della citata iscrizione nel registro delle imprese afferente all’assunzione , da parte della suddetta società,proprio del mandato generale per conto della citata compagnia assicuratrice . Al riguardo, va osservato che i n tema di prova per presunzioni, il giudice, dovendo esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento, è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo, occorre una valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria ; successivamen te, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi. Pertanto, si ritiene censurabile in sede di legittimità la decisione in cui il giudice si sia limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand'anche singolarmente sforniti di valenza indiziarla, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro convergenza globale, accertandone la pregnanza conclusiva (Cass., n. 18822/18; n. 9059/18). Orbene, nel caso concreto, la Corte territoriale ha escluso ogni rilevanza probatoriarelativa alla predetta iscrizione nel registro delle imprese circa l’assunzione da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. del mandato generale conferito da Ina-Assitalia, formulando una mera congettura, priva di qualunque riscontro probatorio, in ordine alla asserita “credibilità” che tale società si fosse interessata dell’aspetto economico-contabile dell’attività di mandatari delle persone fisiche dei fr.lli Lucca. L’omesso esame della rilevanza probatoria della predetta iscrizione nel registro delle imprese ha verosimilmente infirmato la valutazione complessiva di tutti gli elementi probatori acquisiti. Il terzo motivo è parimenti fondato. I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello abbia qualificato l’intervento in giudizio della [OSCURATO:SOCIETA]. come adesivo dipendente. Al riguardo, occorre rilevare che dalla memoria depositata dalla parte ricorrente si evince il riferimento alla sentenza pronunciata dalla stessa Corte d’appello – n. 741/19 - nel giudizio tra le stesse parti, proseguito per la de terminazione del quantum, che non risulta impugnata - esse ndo dunque passata in giudicato- che condannò gli attuali ricorrenti al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. e dei fr.lli Lucca, di una somma di denaro a titolo di risarcimentodei danni subiti a causa delle condotte illecite di cui si è detto. Ora, n el giudizio di cassazione il giudicato esterno - il cui accertamento ha carattere pubblicistico ed ha ad oggetto questioni assimilabili a quelle di diritto, anziché di fatto - è, al pari del giudica to interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nel caso in cui si sia formato successivamente alla sentenza impugnata, trattandosi di un elemento che può essere assimilato agli elementi normativi astratti, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto; sicché, il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del ne bis in idem , corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione. (Cass., n. 11754/18; n. 16847/18). Tuttavia, nel caso concreto, la citata sentenza della Corte d’appello di Milano passata in giudicato, che contienela condanna dei ricorrenti al suddetto pagamento anche a favore della [OSCURATO:SOCIETA]., non può dirsi vincolante nel giudizio in questione ai fini dell’accertamento della natura dell’intervento spiegato. Invero, va osservato chel’intervento di un’eventuale cassazione della qui impugnata sentenza non definitiva, che abbia giudicato sull' an debeatur, comporta la caducazione ai sensi dell'art. 336, secondo comma, cod. proc. civ., anche della sentenza definitiva sul quantum debeatur, con la conseguente inammissibilità del ricorso per Cassazione avverso quest'ultima, per cessazione della materia del contendere oggetto del ricorso stesso. Ove però quella cassazione sia stata parziale, in quanto concernente soltanto alcune statuizioni della sentenza non definitiva sull' an debeatur , la caducazione della pronuncia definitiva riguarderà unicamente le parti dipendenti dalla sentenzacassata. In entrambe tali ipotesi, compete alla stessa Corte di Cassazione, investita del ricorso contro la sentenza definitiva, e non al giudice di rinvio, l'accertamento diretto del nesso di dipendenza, totale o parziale , della sentenza definitiva impugna ta rispetto alla sentenza non definitiva cassata, trattandosi di accertamento relativo ad un error in procedendo, in ordine al quale la cognizione è estesa anche al fatto (Cass., n. 5644/88; n. 86/86; n. 600/85). Ne consegue pertanto che, nel caso concreto, la questione sollevata nel presente giudizio in ordine alla qualificazione come autonomo o adesivo dipendente dell’intervento della predetta società non p u o’ dirsi risolta dalla sentenza definitiva sul quantum. Infatti, il giudicato formatosi sulla sentenza relativa al quantum non può essere utilizzato per desumerne l’incontestabilità delle statuizioni ivi contenute afferenti alla natura dell’intervento in giudizio della [OSCURATO:SOCIETA]. o anche alla decisività delle prove acquisite nell’ambito del giudizio avente ad oggetto l’impugnativa della sentenza non definitiva. Assunto ciò, deve dunque affermarsi che la statuizione della Corte d’appello circa la natura di intervento adesivo dipendente da parte della società in accomandita non appare corretta, se si tiene conto altresì che la [OSCURATO:SOCIETA]., come argomentato dai ricorrenti, ha chiesto la condanna dei convenuti in proprio favore. Al riguardo, giova rilevare che l’ intervento volontario in causa si qualifica come principale quando si faccia valere nei confronti di tutte le parti, o di alcune di esse, un diritto relativo all’oggetto del processo o dipendente dal titolo in questo dedotto, mentre è da ritenersi adesivo dipendente ove sia dedotto solo un interesse giuridicamente rilevante a sostenere le ragioni di una o di alcune delle parti; ne deriva che l’interveniente adesivo dipendente non è autonomamente legittimato ad impugnare la sentenza sfavorevole alla parte adiuvata, salvo che l’impugnazione sia limitata alle questioni attinenti la qualificazione dell’intervento o la condanna alle spese imposte a suo carico(Cass., n. 27528/16). Nel caso concreto, ne consegue che la posizione assunta dalla suddetta società con l’intervento in causa non presenta i connotati dell’intervento adesivo dipendente, avendo essa fatto valere un diritto proprio relativo all’oggetto del processo, come peraltro evidenziato dal riferimento all’interesse alla successione nei rapporti pendenti di cui erano titolari i fr.lli Lucca. Il quarto motivo è del pari fondato. Invero, la Corte d’appello ha ritenuto sussistente e provato l’illecito concorrenziale, attraverso prove presuntive, ritenute gravi, precise e concordanti afferenti specificamente agli illeciti lamentati dello sviamento della clientela e della concorrenza sleale maturati attraverso le numerose disdette caratterizzate da particolari caratteristiche (le modalità di raccolta delle stesse e quelle di spedizione delle raccomandate). Ora, va osservato che le richiamate modalità di raccolta delle disdette e della loro spedizione con lettere raccomandate non configurano fatti inequivocabilmente riconducibili, nella loro complessiva interpretazione, agli illeciti contestati, idonei ad elidere il rapporto personale e fiduciario che spesso lega i sub-agenti ai clienti. Va osservato, sulla questione, che in tema di prova presuntiva il giudice è tenuto, ai sensi dell'art. 2729 c.c., ad ammettere solo presunzioni "gravi, precise e concordanti", laddove il requisito della "precisione" è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della "gravità" al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della "concordanza", richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi richiede che il fatto ignoto sia –di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. Ne consegue che la denuncia, in cassazione, di violazione o falsa applicazione del citato art. 2729 c.c., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., può prospettarsi quando il giudice di merito affermi che il ragionamento presuntivo può basarsi su presunzioni non gravi, precise e concordanti ovvero fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota e non anche quando la critica si concreti nella diversa ricostruzione delle circostanze fattuali o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica diversa da quella ritenuta applicata dal giudice di merito o senza spiegare i motivi della violazione dei paradigmi della norma (Cass., n. 9054/2022; n. 18611/2021). Nella fattispecie, le richiamate modalità di raccolta e spedizione delle disdette non presentano di per sé stesse i requisiti di gravità e concordanza, quali fatti dai quali trarre un chiaro ed univoco rapporto d’inferenza logica con i fatti da dimostrare (cioè gli illeciti per cui è causa). Anche il quinto motivo , infine, è fondato . Invero, la Corte d’appello non ha affermato alcuna responsabilità del socio della I.B.B., [OSCURATO:PERSONA] , ma solo la mera eventualità ch e essa sarebbe stata da accertare nella prosecuzione del giudizio per il quantum. Pertanto, considerata la non vincolatività nel giudizio in questione delle statuizioni della richiamatasentenza sul quantum, deve ritenersi che la sentenza impugnata sia priva di un idoneo accertamento in ordine alla responsabilità ascritta al socio Fiorella , ipotizzato in una sorta di claudicante accertamento interinale che non cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico. Per quanto esposto, in accoglimento di tutti i motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio della causa- per un suo completo riesame alla luce dei principi e argomentazioni r