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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 aprile 2022

Cassazione n. 39519/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Napoli in data 20/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letto l'atto di rinuncia all'impugnazione in data 12 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Napoli ha dichiarato de plano l'inammissibilità dell'istanza di riesame, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], avverso al decreto di sequestro preventivo emesso, dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Noia, in data 25/03/2022, notificato in data 08/04/2022, delle somme di denaro fino alla concorrenza di C 558.656,00, nell'ambito di indagini in relazione al reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74.

Il Tribunale ha rilevato la carenza di interesse in capo al ricorrente non essendovi beni in sequestro.

2. Propone ricorso per cassazione l'indagato e chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 324 cod.proc.pen. e art. 111 Cost.

Secondo il ricorrente l'ordinanza sarebbe nulla per violazione dell'art. 127 comma 9 cod.proc.pen. che, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 111 Cost., imporrebbe l'istaurazione del contraddittorio per ogni procedura principale e incidentale.

L'ordinanza sarebbe stata assunta senza la verifica positiva della carenza di interesse quale ricorrerebbe in caso di verbale di esecuzione negativo.

2.2. Con il secondo motivo deduce la v olazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 125 comma 3 cod.pen. e assenza di motivazione sulla ritenuta causa di inammissibilità.

2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 324 e 568 comma 4 cod.proc.pen.

Rileva il ricorrente che l'ordinanza era stata assunta in data 20/04/2022, a seguito di trasmissione degli atti del P.M. in pari data, ma che in data 21/04/2022 era notificato al ricorrente il verbale di esecuzione del decreto di sequestro preventivo con cui si dava atto di avere sottoposto a sequestro la somma di denaro di C 168.902,48 rivenuta su conti correnti della società con invio al FUG, e di un immobile di proprietà del Colucci.

Il Tribunale avrebbe dovuto verificare, in ossequio alla pronuncia di Questa Corte n. 40069 del 22/09/2021, il momento nel quale si deve intendere avvenuta l'esecuzione della misura cautelare, e ciò al fine di verificare il concreto interesse ad impugnare. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile per rinuncia, avendo il ricorrente validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez.

U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 266244), avendo ottenuto la restituzione delle somme sequestrate e l'archiviazione del procedimento penale.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse non consegue né la condanna al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.

In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 - 01).

P.Q.M.

Dichiara inam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame di Napoli in data 20/04/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letto l'atto di rinuncia all'impugnazione in data 12 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Napoli ha dichiarato de plano l'inammissibilità dell'istanza di riesame, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], avverso al decreto di sequestro preventivo emesso, dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Noia, in data 25/03/2022, notificato in data 08/04/2022, delle somme di denaro fino alla concorrenza di C 558.656,00, nell'ambito di indagini in relazione al reato di cui all'art. 10- ter d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. Il Tribunale ha rilevato la carenza di interesse in capo al ricorrente non essendovi beni in sequestro. 2. Propone ricorso per cassazione l'indagato e chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen. in relazione all'art. 324 cod.proc.pen. e art. 111 Cost. Secondo il ricorrente l'ordinanza sarebbe nulla per violazione dell'art. 127 comma 9 cod.proc.pen. che, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 111 Cost., imporrebbe l'istaurazione del contraddittorio per ogni procedura principale e incidentale. L'ordinanza sarebbe stata assunta senza la verifica positiva della carenza di interesse quale ricorrerebbe in caso di verbale di esecuzione negativo. 2.2. Con il secondo motivo deduce la v olazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 125 comma 3 cod.pen. e assenza di motivazione sulla ritenuta causa di inammissibilità. 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 324 e 568 comma 4 cod.proc.pen. Rileva il ricorrente che l'ordinanza era stata assunta in data 20/04/2022, a seguito di trasmissione degli atti del P.M. in pari data, ma che in data 21/04/2022 era notificato al ricorrente il verbale di esecuzione del decreto di sequestro preventivo con cui si dava atto di avere sottoposto a sequestro la somma di denaro di C 168.902,48 rivenuta su conti correnti della società con invio al FUG, e di un immobile di proprietà del Colucci. Il Tribunale avrebbe dovuto verificare, in ossequio alla pronuncia di Questa Corte n. 40069 del 22/09/2021, il momento nel quale si deve intendere avvenuta l'esecuzione della misura cautelare, e ciò al fine di verificare il concreto interesse ad impugnare. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile per rinuncia, avendo il ricorrente validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 266244), avendo ottenuto la restituzione delle somme sequestrate e l'archiviazione del procedimento penale. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse non consegue né la condanna al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. In tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Rv. 282549 - 01). P.Q.M. Dichiara inam
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