CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 14682/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
31/05/1975;3.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];4.[OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a., in persona del l.r.p.t.;avverso il decreto del 23/09/2025 emesso dalla Corte di appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto di dichiarareinammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di rigettare quellipresentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]D'[OSCURATO:PERSONA], dei difensori dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], Avv.tiMichele D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e del difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA]Valsabbina, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'annullamento delprovvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Milano, decidendo suiricorsi proposti ai sensi degli artt. 10 e 27 D. Lgs 159/2011 da [OSCURATO:PERSONA],quale proposto, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] soc.coop, quali terzi interessati: 1) ha confermato il decreto del 31/10/2024 con ilquale il Tribunale di Milano, sezione misure di prevenzione, aveva applicato adAntonio [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione patrimoniale disponendo la confiscadell'abitazione (e delle relative pertinenze) ubicata in Giussano via Boito 5 –formalmente intestata a [OSCURATO:PERSONA] – per un valore complessivo di260.000 euro, rigettando altresì la richiesta di insinuazione per la somma di237.867 euro avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] quale creditore ipotecario delNazzareno [OSCURATO:PERSONA] e ordinando la cancellazione dell'ipoteca volontaria iscrittasull'immobile il [OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'importo di 500.000 euro a garanzia del mutuodi 250.000 concesso al suddetto; 2) ha dichiarato inammissibile l'impugnazionedi [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso detto provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione,tramite i rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA], deducendo i motivi che di seguito si enunciano nei limitistrettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc.pen.3. [OSCURATO:PERSONA] ricorre quale destinatario della misura di prevenzionepatrimoniale. Il ricorrente contesta la sussistenza di tutti i presupposti perl'applicazione della confisca. A detta del difensore del ricorrente, la Corte diappello: 1) ha illegittimamente ritenuto la pericolosità qualificata dello Stagnovalorizzando solo precedenti penali risalenti nel tempo e non motivando in ordinealla attualità della stessa; 2) ha omesso di motivare in ordine alla collegamentotra l'epoca di acquisto del bene confiscato e l'epoca in cui si è manifestata lapericolosità del proposto; 3) ha ritenuto sussistente la sproporzione tra valoredei beni e redditi dichiarati senza tenere conto dei documenti prodotti dalladifesa che dimostravano il contrario; 4) non ha motivato in ordine alle ragioniper le quali l'immobile confiscato si poteva ritenere fittiziamente intestato al figliodel proposto ([OSCURATO:PERSONA]), tenuto anche conto delle capacità reddituali epatrimoniali da quest'ultimo documentate nel corso del procedimento diprevenzione.4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] agiscono in qualità di terzi interessatiin quanto titolari di diritti sugli immobili confiscati.I ricorrenti contestano solo la ritenuta intestazione fittizia dell'immobile aNazareno [OSCURATO:PERSONA]. In particolare la difesa evidenzia: 1) che i Giudici di meritohanno omesso di valutare la consulenza tecnica della difesa e i documentiprodotti (anche in appello), da cui risulta che [OSCURATO:PERSONA] aveva disponibilità perpagare l'anticipo dell'immobile e accedere al mutuo (con il quale ha pagato ilsaldo); 2) che la Corte non ha neppure considerato che, con il denaro dellamadre, [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato nel 2013 immobile che poi aveva rivendutoa prezzo superiore nel 2016 e dunque aveva provvista per il nuovo acquisto.La difesa contesta anche il fatto che, per provare la sproporzione tra valoredel bene acquistato e reddito disponibile, si è fatto riferimento, per quantoriguarda le spese di mantenimento agli indici ISTAT medi e non anche a quellirelativi alla soglia povertà. Altro errore in cui, a detta della difesa, è incorsa laCorte di appello nel valutare la sproporzione consiste nell'aver utilizzato il cdmetodo del riporto del saldo annuale a debito in anni successivi; criterio dicalcolo illegittimo come affermato anche dalla sentenza delle Sezioni Unite dellaCassazione n. 990 del 17/12/2004.5. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione quale terza interessata inquanto titolare del diritto di ipoteca iscritto sugli immobili confiscati a garanziadel mutuo concesso a [OSCURATO:PERSONA] per il loro acquisto.Il ricorso è affidato a due motivi.La ricorrente premette di aver concesso a [OSCURATO:PERSONA] un mutuo di260.000 euro finalizzato all'acquisto dell'immobile oggetto di confisca, garantitoda ipoteca sul medesimo immobile iscritta (in data anteriore al sequestro diprevenzione) per l'importo di 500.000 euro.Con i motivi di ricorso si contesta, sotto diversi profili, la decisione deiGiudici di merito di ritenere che i diritti della [OSCURATO:PERSONA] ricorrente non sianoopponibili alla procedura (e non siano dunque tutelabili).5.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 159 del 2011 in relazione alla ritenuta strumentalità del credito erogatodalla banca ad attività illecite del proposto. Si osserva che, nel caso di specie,serviva sul punto una motivazione più stringente perché il credito è stato erogatoa persona diversa dal proposto (vale a dire il figlio); motivazione che non è datoriscontrare nelle decisioni di merito. Si evidenzia inoltre che la suddettastrumentalità è stata ritenuta sulla base di un presupposto di fatto non provato,vale a dire che [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di risorse per acquistarel'immobile (sicché l'acquisto era da riferire al padre). Inoltre, a detta deldifensore, i Giudici di merito avevano errato nel ritenere che le risorseprovenienti dalle attività di ristorazione di [OSCURATO:PERSONA] fossero di origineillecita, in quanto ciò era stato affermato solo perché le due società erano statela loro attività illecita, ma solo perché [OSCURATO:PERSONA] era figlio di soggettopregiudicato per reati di mafia.5.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 52 del D.Lgs n.159 del 2011 in relazione alla ritenuta mancata prova della buona fede in capo alcreditore ipotecario. A detta del difensore la motivazione con la quale la Corte haritenuto non dimostrata la buona fede dell'Istituto di credito è carente, illogica enon conforme ai principi di diritto affermati in materia dalla giurisprudenza dilegittimità (ampiamente riportata nel ricorso). La motivazione della Corte nonaveva poi tenuto conto: del fatto che lo [OSCURATO:PERSONA], per ottenere il mutuo, avevaprodotto documenti che gli stessi giudici affermano essere ideologicamente falsi,sicché l'Istituto era stato vittima di una frode; della circostanza che, a riprovadella sua buona fede, nel 2021 la [OSCURATO:PERSONA] aveva inviato a carico del mutuatariosegnalazione per operazioni sospette.6. Il 20/01/2026 sono state rigettate le istanze di trattazione orale avanzatedall'Avv. [OSCURATO:PERSONA].Il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il difensore della [OSCURATO:PERSONA] ha inviato memoria nellaquale ha illustrato e puntualizzato i motivi di ricorso già articolati.Il 04/03/2026 Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta.7. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Giova premettere e ribadire che, nel procedimento di prevenzionepatrimoniale, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione dilegge, secondo il combinato disposto degli artt. 27, comma 2, e 10, comma 3,del D. Lgs 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misuredi prevenzione), con la conseguenza che il vizio della motivazione del decretopuò essere dedotto solo qualora se ne contesti l'inesistenza o la mera apparenza(Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246-01; Sez. 6, n. 24272 del15/01/2013, Pascale, Rv. 256805-01). Sono quindi esclusi dal novero dei vizideducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606,lett. e), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 33451/2014, cit. che, in motivazione, haprecisato che non può essere proposta come vizio di motivazione mancante oapparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà,siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalleargomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato). Si è poiprecisato che la motivazione "assente" è quella che manca fisicamente o che ègraficamente indecifrabile, mentre s'intende per "motivazione apparente" quellaaffetta da vizi così radicali, da rendere l'apparato argomentativo, anche quandonon del tutto mancante, comunque privo dei requisiti minimi di coerenza,completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov,Rv. 239692-01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01; Sez 6,n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080-01).Ciò premesso, nel caso in esame, i tre ricorsi sono inammissibili, sia inquanto proposti per motivi non consentiti o manifestamente infondati, sia perchémeramente reiterativi di questioni già devolute all'analisi della Corte di appello eda questa risolte con motivazione congrua e aderente alle risultanze istruttorie(e dunque non sindacabile in sede di legittimità).2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perdifetto di interesse oltre che per manifesta infondatezza.In primo luogo, occorre rilevare che, come più volte condivisibilimenteaffermato da questa Corte, nel procedimento di prevenzione, è inammissibile,per carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto avverso ilprovvedimento di confisca di beni formalmente intestati a terzi dal soggettopresunto interponente, che assuma l'insussistenza del rapporto fiduciario e,quindi, la titolarità effettiva ed esclusiva dei beni in capo al terzo intestatario, inquanto la legittimazione all'impugnazione spetta solo a quest'ultimo, quale unicosoggetto avente, in ipotesi, diritto alla restituzione del bene (Sez. 5, n. 8922 del26/10/2015, dep. 2016, Poli, Rv. 266141-01).Nel caso in esame, la difesa del proposto contesta la ritenuta intestazionefittizia dell'immobile confiscato ad [OSCURATO:PERSONA], ribadendo che lo stessosarebbe di proprietà esclusiva del figlio di quest'ultimo ([OSCURATO:PERSONA]),sicché difetta, per quanto detto, l'interesse ad impugnare il provvedimento.deducono carenze motivazionali che non trovano alcun riscontro nelprovvedimento impugnato, con il quale la difesa del ricorrente, di fatto, omettedi confrontarsi.Entrambi i Giudici di merito hanno infatti ampiamente e congruamentemotivato in ordine a tutti i presupposti per l'applicazione della misura diprevenzione, facendo anche coerente applicazione dei princìpi di diritto elaboratidalla giurisprudenza di legittimità in materia. Ed invero:- la pericolosità sociale qualificata del proposto, ex art. 4 comma 1, lett. a) eb) D. Lgs. n. 159/11, è stata desunta dai plurimi precedenti penali e giudizialidello [OSCURATO:PERSONA] per associazione di stampo mafioso e/o per reati contro la personae il patrimonio, aggravati anche ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., commessia partire dagli anni '90 sino ai più recenti episodi del 2017/2018 (pag. 4-7 e 43-48 del decreto);- la Corte ha poi individuato con sufficiente precisione anche il periodo in cuila pericolosità sociale si è manifestata; si è infatti evidenziato che lo [OSCURATO:PERSONA] èstato condannato per aver ricoperto un ruolo apicale (capo) della cd locale di'ndrangheta di Seregno e Giussano sino al 2008, e che anche dopo tale periodo èstato condannato e indiziato per reati contro il patrimonio e la persona aggravatiai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. sino al 2017/18 (alcuni di questi, peraltro,commessi anche dopo che gli era stata concessa la detenzione domiciliare permotivi di salute); i Giudici di merito hanno quindi ritenuto, che il ruolo apicalericoperto in una associazione mafiosa cd storica, la circostanza che il propostoabbia continuato a mantenere la sua residenza e il centro dei suoi interessi nellostesso luogo in cui operava il sodalizio da lui diretto, unitamente alla totaleassenza di comportamenti dimostrativi di una presa di distanze dagli ambienticriminali di riferimento, deponessero per una pericolosità sociale perduranteanche dopo gli ultimi reati per i quali aveva riportato condanna; il periodo in cuila pericolosità sociale si è manifestata è stato quindi individuato con sufficienteprecisione e la sua attualità è stata congruamente motivata;- conseguentemente si è dato atto che l'acquisto dell'immobile oggetto diconfisca è avvenuto nel luglio del 2020 e dunque in un momento in cui lapericolosità era ancora attuale, non senza rilevare che gli ultimi reati risalivano al2017/18 e dunque a 2/3 anni prima dell'acquisto e che nei casi di c.d.pericolosità qualificata questa investe ordinariamente l'intero percorsoesistenziale del proposto (cfr. Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015,Spinelli, Rv. 262605-01);- quanto poi al requisito della sproporzione tra il valore del bene acquistato(pari a circa 260.000 euro) e i redditi e l'attività dichiarati, si è evidenziato chedagli accertamenti patrimoniali è emerso che lo [OSCURATO:PERSONA] è soggetto sconosciuto alfisco, che non ha dichiarato alcun reddito (se non circa 4.000 euro nel 2022) enon ha mai svolto attività lavorative o economiche lecite di sorta;- si è altresì dato atto che il proposto non ha allegato alcuna prova in ordinealla provenienza lecita delle risorse con cui avrebbe effettuato l'acquisto.E' poi appena il caso di evidenziare che, contrariamente a quanto dedottodal ricorrente, le misure di prevenzione patrimoniale non presuppongono affattola perdurante a attuale pericolosità sociale del proposto al momento dellarichiesta della misura (come emerge chiaramente dall'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 159 del 2011), essendo sufficiente che l'acquisto si collochi in un periodoragionevolmente compatibile con la manifestazione della pericolosità secondo ilcriterio della cd ragionevolezza temporale.3. Quanto ai ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siosserva quanto segue.3.1. Per quanto riguarda la [OSCURATO:PERSONA] già la Corte di appello ha evidenziatol'inammissibilità della sua impugnazione per difetto di interesse e dilegittimazione, osservando che la stessa non ha né allegato (né dimostrato) diessere titolare di diritti reali o personali sull'immobile confiscato, risultando unamera utilizzatrice dello stesso in quanto ivi dimorante insieme al marito (ilproposto [OSCURATO:PERSONA]) e il figlio proprietario del bene ([OSCURATO:PERSONA]).Trattasi peraltro di conclusione che è conforme all'insegnamento di questa Corteche, nel suo massimo consesso, ha ribadito che, in caso di confisca diprevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo,quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beniconfiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicatividella misura, deducibile soltanto dal proposto (Sez. U, n. 30355 del 27/03/2025,Putignano, Rv. 288300-01).La partecipazione al procedimento di prevenzione del terzo postula dunqueindefettibilmente la titolarità in capo allo stesso di diritti e non anche di posizionidi mero fatto. Nel ricorso per cassazione non risulta essere stato proposto alcunmotivo e alcuna censura in ordine a tale statuizione del provvedimentoimpugnato, né la ricorrente ha allegato, in questa sede, il titolo giuridico in baseal quale agisce. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] va dunque dichiarato inammissibile per lestesse ragioni già indicate dal Giudice di appello.3.2. Per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA] il ricorso si concentra sulla solaquestione dell'intestazione fittizia e quindi sulla ritenuta disponibilitàdell'immobile in capo al proposto.3.2.1. Anche in questo caso occorre rilevare che sul punto il provvedimentoimpugnato contiene una adeguata motivazione, avendo la Corte di appelloritenuto che l'immobile confiscato, nonostante la formale (e apparente)intestazione a [OSCURATO:PERSONA] sia in realtà di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e siastato da lui acquistato con i proventi illeciti accumulati durante la sua lungavalorizzato: 1) il fatto che [OSCURATO:PERSONA] risiede stabilmente nell'immobile,praticamente dalla data del suo acquisto, avendo ivi scontato anche periodi didetenzione domiciliare, ed è quindi l'utilizzatore di fatto del bene insieme ai suoiprossimi congiunti; 2) lo stretto rapporto di parentela esistente tra il proposto eil formale intestatario; 3) il fatto che [OSCURATO:PERSONA], e il suo intero nucleofamiliare (comprensivo di padre, madre e sorella) non disponevano - né primané dopo l'acquisto del complesso immobiliare - redditi e risorse economichesufficienti per compiere l'acquisto stesso, il ché induceva a ritenere che il denaroutilizzato provenisse dal patrimonio illecitamente accumulato dal proposto nelcorso degli anni. Trattasi di motivazione logica e conforme agli insegnamenti diquesta Corte, la quale, in fattispecie analoghe a quella in esame, ha ritenuto chelo stretto legame di parentela o coniugio unitamente alla indisponibilità di risorseproprie in capo ai prossimi congiunti siano elementi sufficienti a dimostrarel'intestazione fittizia, anche al di fuori delle presunzioni di intestazione fittiziaprevisti dall'art. 26, comma 2, del D. Lgs. n. 159 del 2011 (cfr. Sez. 2, n. 7346del 17/01/2023, Ranieri, Rv. 284387-01).Le censure del ricorrente si concentrano in particolare sul terzo deglielementi indiziari sopra esposti. La difesa del ricorrente ha infatti depositato nelcorso del procedimento di prevenzione due consulenze (una in primo grado el'altra in appello) volte a contestare l'affermazione che [OSCURATO:PERSONA] nonfosse in grado (anche con gli aiuti economici di non contestata provenienza lecitadella madre e dei nonni materni) di acquistare l'immobile, contrastando, conipotesi e prospettazioni alternative, i singoli argomenti e i singoli dati di fattoposti dai Giudici di merito a fondamento della loro decisione. Senonché, ancheprescindendo dal fatto che le due consulenze della difesa risultano in alcuni puntiin contrasto tra loro proponendo giustificazioni parzialmente diverse in ordinealla provenienza del denaro utilizzato per la stessa spesa (come ad esempio perle spese sostenute per l'acconto del prezzo di compravendita, le spese notarili,ecc.) e anche prescindendo dal fatto che alcune giustificazioni risultanototalmente implausibili (come ad esempio per quanto riguarda le somme versateallo [OSCURATO:PERSONA] dalle società, peraltro colpite da interdittive antimafia, di cui erasocio) o mancano del tutto (vedi ad esempio per quanto riguarda i 50.000 euroversati in contanti ai venditori come annotato nella pratica di istruttoria delmutuo, pag. 29), va evidenziato che proprio il contenuto di tali censure difensiveè la più plastica dimostrazione che la motivazione del provvedimento impugnato,non solo esiste, ma è più che congrua e tutt'altro che apparente. Risulta quindievidente che il ricorso propone doglianze assolutamente estranee al giudizio dilegittimità in materia di misure di prevenzione, in quanto, le censure della difesa– più che denunciare violazioni di specifiche norme di legge processuale osostanziale – si limitano a prospettare una lettura alternativa delle prove assuntee a sollecitarne un diverso apprezzamento da parte di questa Corte, ponendosicosì il motivo dedotto al di fuori di quelli consentiti.3.2.2. Né, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, si può configurarenel caso in esame una violazione di legge, sub specie di motivazione mancante oapparente, perché la Corte di appello avrebbe omesso di confrontarsi con gliargomenti e le conclusioni dei suoi consulenti (e con la documentazione allegata)ovvero avrebbe adottato criteri di calcolo o parametri errati nella ricostruzionedel patrimonio della famiglia [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo, giova in primo luogo ribadire che non può essere proposta comevizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione diargomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice ocomunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento delprovvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv.260246-01) e che è altresì preclusa la deducibilità con ricorso per cassazione delvizio di travisamento della prova per omissione, a meno che il travisamento nonabbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovveroricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in unamotivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge (Sez.2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435-01).Nel caso in esame, la Corte territoriale ha preso in carico le doglianzedifensive rilevando (pag. 51 e 54) che, anche volendo ammettere che aipagamenti (tutti ritenuti già abbastanza opachi e poco chiari) per le speseprodromiche e accessorie all'acquisto dell'immobile (acconto, spese dimediazione, spese notarili, ecc.) [OSCURATO:PERSONA] abbia provveduto condonazioni del nonno o della madre [OSCURATO:PERSONA] (peraltro lei stessa priva diredditi adeguati), restava il fatto che il ricorrente non disponeva di risorse né perpagare il residuo prezzo dell'immobile né per far fronte agli oneri finanziariderivanti dal mutuo contratto per l'acquisto; costi peraltro progressivamentecrescenti e ben superiori alla rata iniziale di 485 euro (vedi pag. 53), che lostesso ha infatti onorato solo in (minima) parte e attingendo a risorse diprovenienza ignota o alquanto dubbia non giustificabili con proventi da attivitàlecita (quali bonifici delle società di cui era socio in tutto o in parte inattive odunque, sono state vagliate e esplicitamente (o implicitamente) disattese, senzaconsiderare che gli argomenti difensivi, investendo solo singoli profili dellavicenda (vale a dire la giustificazione di questa o quella spesa) non sonocomunque decisive né idonee a inficiare la complessiva tenuta logica delprovvedimento.3.2.3. Quanto invece ai criteri e ai metodi utilizzati per calcolare lasproporzione, va evidenziato che alle pag. 21-25 del provvedimento vi è unadettagliata ricostruzione del bilancio della famiglia [OSCURATO:PERSONA] dal 2002 sino al 2022,nella quale si dimostra che, anche sommando i redditi annui dei suoi componentie anche tenendo conto delle operazioni immobiliari poste in essere da NazzarenoStagno e [OSCURATO:PERSONA] (consistenti peraltro nella rivendita di immobiliacquistati con risorse di cui si ignora completamente la provenienza ed essistessi sproporzionati ai redditi della [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA] figlio che all'epoca eraperaltro poco più che ventenne), all'epoca del rogito (2020) il nucleo familiare,detratte le spese di mantenimento (calcolate secondo gli indici ISTAT medi),presentava un fortissimo disavanzo (nell'ordine delle centinaia di migliaia dieuro). Sul punto la difesa censura il ricorso, per il calcolo delle uscite familiari,agli indici ISTAT medi proponendo invece quelli utilizzati per la determinazionedella cd soglia di povertà. A prescindere dalla totale implausibilità della proposta(non comprendendosi come si possa stimare con i parametri di persone indigentii consumi di una famiglia che risiede in una villa e dispone di auto di lusso), restail fatto che la scelta del parametro di riferimento è una tipica valutazione dimerito e dunque non è sindacabile in questa sede. Analoghe considerazionivalgono per la scelta dei Giudici di merito di adottare il cd metodo del riporto;metodo che peraltro la difesa contesta senza indicare come il ricorso ad unmetodo di calcolo alternativo (asseritamente più corretto) – che il difensoreneppure prospetta o indica – avrebbe condotto a risultati sensibilmente diversida quelli cui è giunta La Corte di appello. Occorre infatti considerare che, ancheconsiderando le singole annualità, il bilancio familiare presenta saldi attivi solo indue anni su venti, e solo per l'effetto di vendite di immobili frutto di acquisti inprecedenza effettuati dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA], sempre in misura sproporzionata airedditi dichiarati, durante il periodo in cui si è manifestata la pericolosità delproposto e con risorse di ignota e non giustificata provenienza.4. Il ricorso proposto nell'interesse della [OSCURATO:PERSONA] è parimentiinammissibile per le seguenti ragioni.4.1. Occorre preliminarmente rilevare che il ricorso dell'Istituto di credito haad oggetto unicamente la decisione del Tribunale, poi confermata dalla Corte diappello, di ritenere non opponibile alla procedura di prevenzione il suo creditoresiduo (per circa 237.000 euro) derivante dal mutuo concesso a NazzarenoStagno per l'acquisto dell'immobile confiscato nonché il diritto suo di ipotecasullo stesso immobile costituito a garanzia del credito). Del resto, la [OSCURATO:PERSONA],sebbene - in quanto titolare di diritto reale di garanzia sul bene - avesse diritto dipartecipare al procedimento di prevenzione ex art. 23, comma 4, D. Lgs. n.159/11, al pari del terzo proprietario non è legittimata a contestare i presuppostidella misura di prevenzione patrimoniale, potendo solo intervenire a tutela delsuo diritto reale.Ciò detto, come è noto, l'art. 52 del D. Lgs. n. 159 del 2011 stabilisce che laconfisca di prevenzione non pregiudica i diritti di credito di terzi che risultano dacostituiti in epoca anteriore al sequestro ove ricorrano, per quanto qui diinteresse, le condizioni previste dalla lettera b), vale a dire: 1) che il credito (e ildiritto reale a garanzia del credito) non sia strumentale all'attività illecita o aquella che ne costituisce il frutto o il reimpiego; 2) che, quando ricorre lacondizione sub 1), il creditore dimostri la sua buona fede e l'inconsapevoleaffidamento. Tale disposizione è stata costantemente interpretata da questaCorte nel senso che solo nel caso in cui il giudice accerti (fornendone adeguatadimostrazione) la strumentalità del credito da insinuare rispetto all'attività illecitao a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, incombe sul creditore, ai finidell'insinuazione al passivo della procedura, l'onere di dimostrare l'ignoranza inbuona fede di tale nesso di strumentalità privilegiata (Sez. 6, n. 30153 del18/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285079-01).4.2. I Giudici di merito hanno ritenuto che, nel caso in esame, difettasseroentrambe le condizioni necessarie per rendere i diritti (di credito e di garanzia)dell'odierna ricorrente opponibili alla procedura.Si è infatti in primo luogo evidenziato che il mutuo era stato concesso perl'acquisto di un immobile da parte di [OSCURATO:PERSONA] (pur formalmente intestatoal figlio); acquisto effettuato con i proventi dell'attività illecita del proposto. Insostanza si è ritenuto che il mutuo sarebbe stato estinto con denaro diprovenienza delittuosa, che in tal modo sarebbe stato “riciclato” o trasformato inun bene (l'immobile) di apparente provenienza lecita. [OSCURATO:PERSONA], neimotivi di ricorso, contesta tale conclusione in sostanza affermando che non visono prove della intestazione fittizia e che il bene immobile sarebbe stato inveceeffettivamente acquistato da [OSCURATO:PERSONA], soggetto estraneo alle attivitàdelinquenziali del padre; conseguentemente, non si poteva affermare che ilmutuo era strumentale al reimpiego delle attività criminali del proposto. Lacontestazione della natura fittizia dell'intestazione dell'immobile si incentra a suavolta sulla contestazione della affermazione dei Giudici di merito che NazzarenoStagno non aveva redditi e disponibilità economiche sufficienti ad acquistare ilbene. Sul punto, tuttavia la [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ripropone argomentisostanzialmente sovrapponibili a quelli sopra esposti esaminando il ricorso diNazzareno [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta in sostanza di censure che, per quanto già detto,sono estranee al giudizio di legittimità in materia di misure di prevenzione, inquanto investono il merito della decisione e prospettano una diversaricostruzione dei fatti e delle emergenze istruttorie, senza evidenziare specificheviolazioni di legge sostanziale o processuale.4.3. Accertata la strumentalità del credito, anche per quanto riguarda ilprofilo della buona fede e dell'affidamento incolpevole del creditore, i Giudici dimerito hanno ampiamente motivato, individuando i numerosi profili di criticitàche emergevano dalla procedura che aveva portato all'erogazione del mutuo afavore di [OSCURATO:PERSONA]; procedura caratterizzata da omissioni, valutazioniestremamente superficiali e lacunose (vedi pag. 19-21 e 56-59). Tutti elementidai quali si è desunta una sostanziale mancanza di diligenza dell'Istituto dicredito e dei suoi funzionari locali nella erogazione del credito. Si è quindiritenuto che, se l'Istituto di credito fosse stato più diligente nella verifica delmerito creditizio, avrebbe potuto agevolmente accertare non solo che lo Stagnonon disponeva di redditi propri adeguati, ma anche che alcuni documenti da luiprodotti (esempio buste paga) erano palesemente falsi.4.4. Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come la motivazione deldecreto risulta conforme ai princìpi elaborati in materia da questa Corte.Si è infatti affermato che il creditore, ai fini della prova della sua buona fede,deve in sostanza dimostrare di aver fatto uso della ordinaria diligenza richiesta alcd. agente modello (dunque nel caso di banche a quella di un operatorefinanziario professionale e qualificato) e che, nonostante l'uso di tale diligenza,non era per lui possibile conoscere il nesso di strumentalità tra il credito el'attività illecita; occorre, in altri termini, la prova positiva di una ignoranzaincolpevole di tale nesso ovvero la dimostrazione della l'assenza di elementi talida far insorgere il ragionevole convincimento relativo all'inerenza del credito addella propria buona fede, dimostrando, con riferimento al momento della stipuladel contratto, l'estraneità a qualsiasi collusione o compartecipazione all'attivitàcriminosa e un errore scusabile sulla situazione apparente del debitore (Sez. 6,n. 25505 del 02/03/2017, [OSCURATO:SOCIETA], Rv. 270028-01). A tal fine rilevano quindi,ad esempio, per quanto qui interessa: 1) le lacune e le omissioni poste in esserenella fase istruttoria (esempio la mancata acquisizione delle dichiarazioni deiredditi del mutuatario e dei garanti o di bilanci sociali) a condizione che talimancanze siano state rilevanti ai fini della conoscenza del nesso di strumentalità,vale a dire che ponendo in essere gli adempimenti omessi il creditore avrebbepotuto avvedersi della reale finalizzazione del credito e della pericolosità delproposto (Sez. 6, n. 55715 del 22/11/2017, [OSCURATO:PERSONA] di Sondrio, Rv.272232–01); 2) più in generale, il fatto che l'erogazione del credito è conformead una corretta gestione bancaria (completezza dell'istruttoria e correttavalutazione del merito creditizio), a condizione che l'eventuale negligenza abbiadeterminato la mancata verifica del nesso di strumentalità del credito concessorispetto all'attività illecita del proposto (Sez. 5, n. 12772 del 05/02/2020, MPSCapital Service, Rv. 279024-01; Sez. 6, n. 27692 del 19/05/2021, [OSCURATO:SOCIETA], Rv. 281821-01); 3) la trasmissione incompleta o lacunosa all'autoritàgiudiziaria richiedente della documentazione acquisita nella istruttoria perl'erogazione del credito in quanto sintomatica di atteggiamento collusivo (Sez. 6,n. 25505 del 02/03/2017, [OSCURATO:SOCIETA], Rv. 270028-01).4.5. Ciò detto, il ricorso si premura di contestare punto per punto i numerosielementi di anomalia riscontrati, cercando di svalutarne il significato e la portata.Tuttavia anche in questo caso, pure prescindendo dall'errore metodologico difondo che impronta l'impugnazione (vale a dire una valutazione assolutamenteparcellizzata dei singoli elementi indiziari che prescinde completamente da unavalutazione complessiva e di sintesi degli stessi), va rilevato che proprio i rilievicritici della difesa dimostrano, in maniera evidente, che la motivazione delprovvedimento impugnato è tutt'altro che carente o apparente e che l'iter logico-motivazionale è tanto chiaro da aver consentito alla difesa di contestarne nelmerito i singoli passaggi. Siamo quindi al di fuori di un vizio di violazione di leggedenunciabile in questa sede, in quanto le doglianze attengono tutte al contenutodella motivazione, alla sua adeguatezza e presunta illogicità.5. Per le ragioni sin qui esposte si impone la declaratoria di inammissibilitàdei ricorsi, alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché, nonravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delleammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00 ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 20/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente