Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24002/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]della Corte d'appello di TrentoLetta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte dicassazione [OSCURATO:PERSONA], con cui è stato chiesto l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Trento, in funzione di giudicedell'esecuzione, ha accolto la richiesta presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],finalizzata ad ottenere l’applicazione del regime della continuazione in executivis in relazioneai reati di cui a nove sentenze esecutive in essa specificamente indicate, e per l’effetto harideterminato la pena complessiva per detti reati in anni tre, mesi due e giorni venti direclusione.2.

Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione la Procura generale dellaRepubblica presso la Corte di appello di Trento.2.1.

Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione dell’art. 81 cod. pen. peravere il Giudice dell’esecuzione elevato a fattore fondante del medesimo disegno criminosouna componente soggettiva dell’autore, costituita dal disagio e dal malessere personale che,in quanto tale non può valere ad illuminare una matrice unitaria dei reati.Rileva che non può la sussistenza della preordinazione di fondo che unifica le singoleviolazioni essere affidata al modello di risposta interiore del soggetto attivo e alla correlataomogeneità dei reati.Osserva che, peraltro, la sperimentazione di un diverso ambiente carcerario, determinauna frattura con il contesto antecedente, in termini di nuovi operatori, nuovi educatori, nuovimomenti di riflessione, bisogni e necessità di ordine contingente, in presenza dei quali ilreato diviene frutto di autonoma proposizione volitiva.Insiste, quindi, per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, che, fermorestando la continuazione tra i fatti giudicati con le sentenze riportate al n. 4 e al n. 5, nonoggetto di impugnazione, dovrà riesaminare la materia controversa.

2.2. Col secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata rispetto al primo, sichiede la rideterminazione della pena che, ai sensi dell’art. 81, primo comma, cod. pen. nonpuò superare il triplo della pena individuata per il reato più grave.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito saranno specificati.1.1 L'elemento caratterizzante l'istituto della continuazione va ravvisato nell'unicità deldisegno criminoso, inteso quale scopo unitario dei singoli reati, i quali si presentano comerealizzazione di un programma, delineato - sia pure a grandi linee - ab initio nella mente delsoggetto, intesa nel senso che, da quando si commette la prima violazione, le altre siano giàdeliberate nelle loro linee essenziali, per cui le singole manifestazioni della volontà violatricedella norma o delle norme esprimono l'attuazione, sia pur dilazionata nel tempo, di un unicointellettivo disegno criminoso.

La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole diun più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi sidetermina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminoseindipendenti e reiterate - investendo la sfera psichica del soggetto, va ricavata da indiciesteriori alla condotta posta in essere, quali l'omogeneità delle violazioni, la tipologia di reaticommessi, il bene protetto, la modalità di commissione dei reati ( Sez.1, n.34502 del02/07/2015 ).

Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione,non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica dellasussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, lacontiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità ele abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primoreato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).In tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul qualefondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod.pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra leviolazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitariapredeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012 - dep.11/09/2012, Madonia e altri, Rv. 253664).La "ratio" della disciplina va ravvisata - con riferimento all'aspetto intellettivo - nellaprevisione di una ricorrenza di azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente;e - con riferimento all'aspetto della volontà - in una deliberazione di massima richiedente, divolta in volta, in sede attuativa, una specifica volizione (Sez. 3, n. 11503 del 17/10/1995 -dep. 28/11/1995, Martini, Rv. 203013).In tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplinadel reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendosufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità oanalogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progettocriminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate allasistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010 - dep.04/06/2010, Faneli, Rv. 247356).1.2.

L’ordinanza impugnata non fa corretto uso dei principi appena indicati.Invero, il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazionetra plurime condotte illecite (di danneggiamento aggravato, resistenza e minaccia a pubblicoufficiale, tentate lesioni personali) poste in essere in ambito inframurario, durantel’esecuzione di una pena detentiva, in quanto ritenute espressive del malessere personaledell’agente e riconducibili al disagio per la restrizione detentiva, senza però indicarequalsivoglia elemento dimostrativo dell’ideazione unitaria dei reati commessi.A parte la contiguità temporale tra i danneggiamenti aggravati giudicati con lecondanne sub 4) e 5) del Tribunale di Foggia, commessi a quattro giorni di distanza l’unodall’altro nello stesso istituto di restrizione, per i quali resta fermo l’accertamento del vincolodella continuazione, non oggetto di impugnazione come specificato dal Procuratoregenerale, per i restanti reati la distanza di mesi tra i fatti e i diversi contesti carcerari (Matera,Torino, Foggia, Venezia, Milano e Trento), sembrerebbero, piuttosto, far pensare, comeevidenziato dal ricorrente, che gli stessi siano stati determinati da ragioni di ordinecontingente e occasionale e abbiano mera natura estemporanea, anche considerato il tipo direati; e siano piuttosto espressivi di una scelta di vita criminale da parte del richiedente,caratterizzata dall’insofferenza per la condizione di detenuto.

E, comunque, la motivazioneofferta dalla Corte di appello di Trento, facente leva sulla problematicità personologica diCozzolino, le cui intemperanze realizzate nei vari istituti di detenzione sarebbero espressivedel disagio e del malessere personale dell’agente, a prescindere dallo specifico luogo o daltempo di commissione, e sarebbero accomunate dalla medesima finalità criminosa, nonspiega in che cosa vada ravvisata l’unitaria ideazione e in che modo [OSCURATO:PERSONA] nel momentoin cui poneva in essere a Matera il primo danneggiamento aggravato, a marzo 2019, sipotesse prefigurare tutte le successive intemperanze, peraltro commesse in contesticarcerari diversi, fino al danneggiamento aggravato e alla resistenza a pubblico ufficiale,posti in essere a settembre-ottobre 2020.2.

Dette carenze e/o contraddizioni motivazionali – assorbenti senza dubbio rispetto alrilievo sull’errato calcolo della pena - impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata edil rinvio per nuovo giudizio, alla luce delle considerazioni sopra svolte, quale giudicedell’esecuzione, alla Corte di appello di Trento, in diversa composizione giusta sentenzaCorte cost. n. 183 del 2013.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trento.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ino [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]della Corte d'appello di TrentoLetta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte dicassazione [OSCURATO:PERSONA], con cui è stato chiesto l’annullamento con rinviodell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Trento, in funzione di giudicedell'esecuzione, ha accolto la richiesta presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],finalizzata ad ottenere l’applicazione del regime della continuazione in executivis in relazioneai reati di cui a nove sentenze esecutive in essa specificamente indicate, e per l’effetto harideterminato la pena complessiva per detti reati in anni tre, mesi due e giorni venti direclusione.2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione la Procura generale dellaRepubblica presso la Corte di appello di Trento.2.1. Con il primo motivo di impugnazione deduce violazione dell’art. 81 cod. pen. peravere il Giudice dell’esecuzione elevato a fattore fondante del medesimo disegno criminosouna componente soggettiva dell’autore, costituita dal disagio e dal malessere personale che,in quanto tale non può valere ad illuminare una matrice unitaria dei reati.Rileva che non può la sussistenza della preordinazione di fondo che unifica le singoleviolazioni essere affidata al modello di risposta interiore del soggetto attivo e alla correlataomogeneità dei reati.Osserva che, peraltro, la sperimentazione di un diverso ambiente carcerario, determinauna frattura con il contesto antecedente, in termini di nuovi operatori, nuovi educatori, nuovimomenti di riflessione, bisogni e necessità di ordine contingente, in presenza dei quali ilreato diviene frutto di autonoma proposizione volitiva.Insiste, quindi, per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, che, fermorestando la continuazione tra i fatti giudicati con le sentenze riportate al n. 4 e al n. 5, nonoggetto di impugnazione, dovrà riesaminare la materia controversa. 2.2. Col secondo motivo di ricorso, proposto in via subordinata rispetto al primo, sichiede la rideterminazione della pena che, ai sensi dell’art. 81, primo comma, cod. pen. nonpuò superare il triplo della pena individuata per il reato più grave.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che di seguito saranno specificati.1.1 L'elemento caratterizzante l'istituto della continuazione va ravvisato nell'unicità deldisegno criminoso, inteso quale scopo unitario dei singoli reati, i quali si presentano comerealizzazione di un programma, delineato - sia pure a grandi linee - ab initio nella mente delsoggetto, intesa nel senso che, da quando si commette la prima violazione, le altre siano giàdeliberate nelle loro linee essenziali, per cui le singole manifestazioni della volontà violatricedella norma o delle norme esprimono l'attuazione, sia pur dilazionata nel tempo, di un unicointellettivo disegno criminoso. La prova di detta congiunta previsione - ritenuta meritevole diun più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi sidetermina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anziché di spinte criminoseindipendenti e reiterate - investendo la sfera psichica del soggetto, va ricavata da indiciesteriori alla condotta posta in essere, quali l'omogeneità delle violazioni, la tipologia di reaticommessi, il bene protetto, la modalità di commissione dei reati ( Sez.1, n.34502 del02/07/2015 ). Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione,non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica dellasussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, lacontiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità ele abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primoreato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendosufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivireati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).In tema di continuazione, il decorso del tempo costituisce elemento decisivo sul qualefondare la valutazione ai fini del riconoscimento delle condizioni previste dall'art. 81 cod.pen., atteso che, in assenza di altri elementi, quanto più ampio è il lasso di tempo fra leviolazioni, tanto più deve ritenersi improbabile l'esistenza di una programmazione unitariapredeterminata almeno nelle linee fondamentali (Sez. 4, n. 34756 del 17/05/2012 - dep.11/09/2012, Madonia e altri, Rv. 253664).La "ratio" della disciplina va ravvisata - con riferimento all'aspetto intellettivo - nellaprevisione di una ricorrenza di azioni criminose rispondenti a determinate finalità dell'agente;e - con riferimento all'aspetto della volontà - in una deliberazione di massima richiedente, divolta in volta, in sede attuativa, una specifica volizione (Sez. 3, n. 11503 del 17/10/1995 -dep. 28/11/1995, Martini, Rv. 203013).In tema di esecuzione, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplinadel reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendosufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità oanalogia dei titoli di reato, in quanto indici sintomatici non di attuazione di un progettocriminoso unitario quanto di una abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate allasistematica e contingente consumazione di illeciti (Sez. 5, n. 21326 del 06/05/2010 - dep.04/06/2010, Faneli, Rv. 247356).1.2. L’ordinanza impugnata non fa corretto uso dei principi appena indicati.Invero, il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto sussistente il vincolo della continuazionetra plurime condotte illecite (di danneggiamento aggravato, resistenza e minaccia a pubblicoufficiale, tentate lesioni personali) poste in essere in ambito inframurario, durantel’esecuzione di una pena detentiva, in quanto ritenute espressive del malessere personaledell’agente e riconducibili al disagio per la restrizione detentiva, senza però indicarequalsivoglia elemento dimostrativo dell’ideazione unitaria dei reati commessi.A parte la contiguità temporale tra i danneggiamenti aggravati giudicati con lecondanne sub 4) e 5) del Tribunale di Foggia, commessi a quattro giorni di distanza l’unodall’altro nello stesso istituto di restrizione, per i quali resta fermo l’accertamento del vincolodella continuazione, non oggetto di impugnazione come specificato dal Procuratoregenerale, per i restanti reati la distanza di mesi tra i fatti e i diversi contesti carcerari (Matera,Torino, Foggia, Venezia, Milano e Trento), sembrerebbero, piuttosto, far pensare, comeevidenziato dal ricorrente, che gli stessi siano stati determinati da ragioni di ordinecontingente e occasionale e abbiano mera natura estemporanea, anche considerato il tipo direati; e siano piuttosto espressivi di una scelta di vita criminale da parte del richiedente,caratterizzata dall’insofferenza per la condizione di detenuto. E, comunque, la motivazioneofferta dalla Corte di appello di Trento, facente leva sulla problematicità personologica diCozzolino, le cui intemperanze realizzate nei vari istituti di detenzione sarebbero espressivedel disagio e del malessere personale dell’agente, a prescindere dallo specifico luogo o daltempo di commissione, e sarebbero accomunate dalla medesima finalità criminosa, nonspiega in che cosa vada ravvisata l’unitaria ideazione e in che modo [OSCURATO:PERSONA] nel momentoin cui poneva in essere a Matera il primo danneggiamento aggravato, a marzo 2019, sipotesse prefigurare tutte le successive intemperanze, peraltro commesse in contesticarcerari diversi, fino al danneggiamento aggravato e alla resistenza a pubblico ufficiale,posti in essere a settembre-ottobre 2020.2. Dette carenze e/o contraddizioni motivazionali – assorbenti senza dubbio rispetto alrilievo sull’errato calcolo della pena - impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata edil rinvio per nuovo giudizio, alla luce delle considerazioni sopra svolte, quale giudicedell’esecuzione, alla Corte di appello di Trento, in diversa composizione giusta sentenzaCorte cost. n. 183 del 2013. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Trento.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]