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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2023

Cassazione n. 00162/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti ascritti all'imputato in termini di estorsione, e se ne invoca la derubricazione nel delitto di truffa, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle 'già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda, in particolare, pagina 4, che correttamente ritiene che la "truffa dello specchietto", a fronte della minaccia di spezzare una gamba alla persona offesa, trasmodi in estorsione), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] ier estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/05/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti ascritti all'imputato in termini di estorsione, e se ne invoca la derubricazione nel delitto di truffa, è indeducibile perché fondato su censure che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle 'già dedotte in appello e puntualmente disattese con corretti argomenti giuridici dalla corte di merito (si veda, in particolare, pagina 4, che correttamente ritiene che la "truffa dello specchietto", a fronte della minaccia di spezzare una gamba alla persona offesa, trasmodi in estorsione), dovendosi le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] ier estensore Il Presidente
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