CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 45506/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i{ [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 2-- [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la sua condanna, all'esito dell'abbreviato, alla pena sospesa di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 300,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n. 2 e n. 5 cod.pen. (furto, in un esercizio commerciale, di stecche di sigarette ed altro, con violenza sulle cose e commesso da più di tre persone, in data 29 dicembre 2013), concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, lamentando il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti ed alla eccessività della pena, atteso che non è stata valorizzata l'assenza di precedenti, la situazione familiare (in particolare l'esigenza di mantenere i sei figli), l'assenza, all'epoca dei fatti, di occupazione lavorativa, il ritrovamento della refurtiva, il danno minimo, derivante dall'effrazione, alla persona offesa, il comportamento collaborativo al momento dell'arresto. 2. Il ricorso è manifestamente infondato, stante la esaustiva e logica motivazione dei giudici di merito sia ai fini della quantificazione della pena base, sia ai fini del giudizio di bilanciamento delle circostanze. In particolare, nella quantificazione della pena, il discostamento del minimo edittale è stato giustificato, conformemente ai parametri di cui all'art. 133 cod.pen., in considerazione delle gravi modalità del fatto, commesso in forma concorsuale e con l'effrazione della porta di accesso dell'esercizio commerciale, e dell'ingente valore dei beni sottratti (pari a circa euro 10.000,00), tale da non essere strumentale solo al sostentamento della propria famiglia; nel bilanciamento delle circostanze, si è ridimensionato il valore della confessione, stante l'arresto in flagranza e la mancata indicazione dei complici. Con tali puntuali argomentazioni il ricorrente non si è confrontato. Va, peraltro, ricordato che è inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, atteso che quest'ultimo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01). 3.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA] DEpOSI TATA [OSCURATO:PERSONA] - s t