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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2023

Cassazione n. 19032/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, atteso che la memoria, asseritamente non considerata, si limitava a riproporre i motivi presentati dal precedente difensore, aggiungendo, ad ulteriore sostegno, la richiesta di tenere conto del comportamento successivo dell'imputato, rispettoso delle regole imposte; rilevato che i motivi di appello sono stati puntualmente esaminati e disattesi in sentenza con congrua e corretta motivazione con cui si dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., della sussistenza della recidiva in ragione dei numerosi precedenti penali e della maggiore pericolosità espressa dalla circostanza di trovarsi insieme ad altro pregiudicato, ritenuti ostativi alla conversione della pena detentiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliercqestensore [OSCURATO:PERSONA] nte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che il motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, atteso che la memoria, asseritamente non considerata, si limitava a riproporre i motivi presentati dal precedente difensore, aggiungendo, ad ulteriore sostegno, la richiesta di tenere conto del comportamento successivo dell'imputato, rispettoso delle regole imposte; rilevato che i motivi di appello sono stati puntualmente esaminati e disattesi in sentenza con congrua e corretta motivazione con cui si dà atto dell'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., della sussistenza della recidiva in ragione dei numerosi precedenti penali e della maggiore pericolosità espressa dalla circostanza di trovarsi insieme ad altro pregiudicato, ritenuti ostativi alla conversione della pena detentiva; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 3 aprile 2023 Il consigliercqestensore [OSCURATO:PERSONA] nte