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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 luglio 2023

Cassazione n. 25258/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20881/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1126/2023, depositata in data 23/05/2023, notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] evocava, avanti al Tribunale di Vicenza, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni riportati nel sinistro sciistico avvenuto in località [OSCURATO:PERSONA] di Folgaria (TN).

A tal fine adduceva di essersi imbattuto, mentre percorreva un tratto di collegamento tra la pista 6 e la pista 7, in una cunetta di neve alta un metro, oltre cui vi era un tratto di terra, non innevato, pieno di erba e di sassi, si impuntava con gli sci e rovinava al suolo a testa in giù, riportando un danno biologico permanente dell’11% e quasi nove mesi di invalidità temporanea, con conseguente perdita del lavoro.

Il Tribunale di Vicenza, con la sentenza n. 682/2022, dichiarava la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. priva di legittimazione passiva, accertava che la dinamica del sinistro narrata dall’attore non aveva trovato alcun riscontro nelle emergenze istruttorie e riteneva l’evento dannoso cagionato dalla condotta imprudente e sconsiderata dello sciatore, il quale, ben sapendo che le piste innevate artificialmente non sono contornate da un paesaggio innevato e che nella specie stava attraversando una stradina di collegamento che imponeva maggiore prudenza, aveva superato il ciglio innevato, pur moderatamente discendente, andando a ricercare un cumulo di neve esterno alla pista, ricadendo su un’area non innevata, dopo aver probabilmente sbandato nell’affrontare il tratto di collegamento.

La Corte d’appello di Venezia, investita dell’impugnazione da [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 1126/2023, ha confermato l’impugnata pronuncia di prime cure quanto al difetto di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., riformandola per il resto.

Segnatamente ha ritenuto: a) che il danneggiato aveva stipulato, acquistando lo skipass giornaliero, un contratto misto di trasporto e di servizio che imponeva all’impresa di informare lo sciatore delle condizioni delle piste, dei limiti dell’area sciabile e della sussistenza di pericoli esterni alla pista; b) che le deposizioni dei testi escussi erano state contraddittorie quanto alla presenza di un tratto di pista non innevato, ma concordanti circa il fatto che l’incidente non era avvenuto fuori pista e che la cunetta di neve era stata creata dagli sparaneve; c) che il fatto di sciare vicino alla parte esterna del tracciato di collegamento tra due piste non era un comportamento censurabile, atteso che il tracciato non era delimitato da recinzioni e che non vi erano altre segnalazioni; d) che la caduta era avvenuta in un tratto scarsamente innevato all’interno della pista di collegamento in cui erano presenti erba e sassi; e) che la presenza di detto tratto non innevato non era stato segnalato dall’appellata che perciò si era resa inadempiente agli obblighi di vigilanza, di segnalazione e di custodia; f) che al danneggiato doveva riconoscersi il risarcimento del danno nella misura di euro 41.826,50. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando quattro motivi.

Nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rimasti intimati.

In data 21 febbraio 2024 il Consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ., ritenendolo improcedibile per mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a ha proposto istanza di trattazione ex art. 380 bis, 2° comma. cod.proc.civ.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo la società ricorrente si duole, ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., dell’omesso, parziale ed errato esame del contenuto integrale delle deposizioni testimoniali decisive per il giudizio.

In particolare, insiste sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato le modalità della caduta e nemmeno le sue cause, rendendo un racconto monco ed inverosimile, che le testimonianze rese erano contraddittore, che era di sicura maggiore attendibilità il teste [OSCURATO:PERSONA], che non aveva l’obbligo di segnalazione o di recinzione del tratto di pista di mero collegamento in assenza di qualsiasi pericolo obiettivo 2) Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 cod.civ., degli artt. 9-17 della L. n. 363/2003, dell’art. 51 della L.Prov. n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 7, degli art. 115 e 116 cod.proc.civ. e delle regole di comportamento degli sciatori emesse dal Servizio turismo della [OSCURATO:PERSONA] di Trento per piste da sci e gestione di area sciabile.

La Corte d’appello avrebbe dato per scontato che dovessero esserci recinzioni e segnalazioni, pur affermando che la pista non presentava alcuna situazione di pericolo, decidendo in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che esclude che dal gestore di una pista da sci sia esigibile un controllo esteso della stessa, stante la natura intrinsecamente pericolosa dell’attività sportiva esercitata sulle piste da sci, le dimensioni ragguardevoli dei tracciati sciistici, la normale imprevedibilità delle condotte anche per la contestuale incidenza di fattori naturali non governabili dal gestore.

La ricorrente aggiunge che la Corte d’appello avrebbe formulato ipotesi indaginose e non avrebbe posto a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, delle quali avrebbe stravolto il contenuto, oltre ad aver violato l’obbligo di valutarle secondo prudente apprezzamento. 3) Con il terzo motivo, exart. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., la ricorrente si duole della violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. in relazione all’art. 1227, 1° comma cod.civ., e di omessa pronuncia, per non essersi il giudice d’appello pronunciato sulla domanda di riduzione del risarcimento a norma dell’art. 1227 cod.civ., dato il concorso colposo causale del danneggiato al verificarsi delle lesioni subite. 4) Il ricorso è improcedibile per il mancato deposito della relata di notifica della impugnata sentenza e ciò preclude lo scrutinio dei motivi in cui esso si articola.

Che non si stata depositata la relata di notifica della sentenza impugnata è indirettamente confermato dalle argomentazioni difensive della ricorrente, la quale chiede a questa Corte, con l’istanza di cui all’art. 380 bis, 2° comma, cod.proc.civ., di tener conto che, per una serie di anomalie del sistema PCT, a lei non imputabili, e di disguidi della Cancelleria di questa Corte, era stata costretta ad un ossessivo ripetersi di tentativi di deposito telematico del ricorso con allegate produzioni «nel contesto delle quali, o di parte di esse, parrebbe che talune non abbiano riportato, tra gli svariati documenti, la relata di notifica (…) comunque sussistente, tanto da essere stata menzionata in dettaglio nell’epigrafe del ricorso ed avente data certa, a riprova della tempestività della notifica del ricorso, finalità perseguita dall’art. 369 COD.PROC.CIV.».

Premesso che « la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod.proc.civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod.proc.civ. » (Cass., Sez.

Un., 6/07/2022, n. 21349), gli effetti caducatori dell'impugnazione discendenti dall'inosservanza della prescrizione in parola - funzionale ad assicurare, a tutela dell'esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, il controllo della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione (Cass. 16/05/2016, n. 9987) - non sono recuperabili né in ragione della disponibilità altrimenti acquisita della relata, secondo l'insegnamento di Cass., Sez.

Un., 02/05/2017 , n. 10648, atteso che di essa non vi è traccia agli atti di causa, né in ragione della prova di resistenza, secondo l'insegnamento già altrove enunciato da questa Corte (Cass. 30/04/2019, n. 11386), atteso che la notifica del ricorso è intervenuta oltre il termine di cuiall’art. 325, 2° comma, cod.proc.civ. , tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza: la sentenza impugnata è stata depositata il 23/05/2023, mentre il ricorso è stato notificato il 9/10/2023, quando il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione era irrimediabilmente spirato.

A nulla valgono le deduzioni difensive della ricorrente, perché il deposito del ricorso è una fattispecie a formazione progressiva che si completa solo con il ricevimento della quarta pec (Cass., Sez.

Un., 11/10/2023, n. 28403); la ricorrenza di problemi tecnici non imputabili alla parte può giustificare la rimessione in termini, ma non incide sulla completezza del deposito che non spetta alla cancelleria di questa Corte accertare. 6) Nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassazione non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede. 7) Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-biscod.proc.civ. vanno applicati – come previsto dal 3° comma, ultima parte, dello stessoart. 380- biscod.proc.civ.– il 3° e il 4° comma dell’art. 96 cod.proc.civ.; non potendo operare il 3° comma, in difetto di costituzione delle parti intimate e di pronuncia sulle spese, va disposta, ai sensi del 4° comma dell’art. 96cod.proc.civ., la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma – nei limiti di legge – in favore della Cassa delle Ammende che il Collegio fissa in euro 500,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento di euro 500,00 a favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, 4° comma, cod.proc.civ.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio del merito, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di cont

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20881/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 1126/2023, depositata in data 23/05/2023, notificata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] evocava, avanti al Tribunale di Vicenza, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni riportati nel sinistro sciistico avvenuto in località [OSCURATO:PERSONA] di Folgaria (TN). A tal fine adduceva di essersi imbattuto, mentre percorreva un tratto di collegamento tra la pista 6 e la pista 7, in una cunetta di neve alta un metro, oltre cui vi era un tratto di terra, non innevato, pieno di erba e di sassi, si impuntava con gli sci e rovinava al suolo a testa in giù, riportando un danno biologico permanente dell’11% e quasi nove mesi di invalidità temporanea, con conseguente perdita del lavoro. Il Tribunale di Vicenza, con la sentenza n. 682/2022, dichiarava la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. priva di legittimazione passiva, accertava che la dinamica del sinistro narrata dall’attore non aveva trovato alcun riscontro nelle emergenze istruttorie e riteneva l’evento dannoso cagionato dalla condotta imprudente e sconsiderata dello sciatore, il quale, ben sapendo che le piste innevate artificialmente non sono contornate da un paesaggio innevato e che nella specie stava attraversando una stradina di collegamento che imponeva maggiore prudenza, aveva superato il ciglio innevato, pur moderatamente discendente, andando a ricercare un cumulo di neve esterno alla pista, ricadendo su un’area non innevata, dopo aver probabilmente sbandato nell’affrontare il tratto di collegamento. La Corte d’appello di Venezia, investita dell’impugnazione da [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 1126/2023, ha confermato l’impugnata pronuncia di prime cure quanto al difetto di legittimazione passiva della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., riformandola per il resto. Segnatamente ha ritenuto: a) che il danneggiato aveva stipulato, acquistando lo skipass giornaliero, un contratto misto di trasporto e di servizio che imponeva all’impresa di informare lo sciatore delle condizioni delle piste, dei limiti dell’area sciabile e della sussistenza di pericoli esterni alla pista; b) che le deposizioni dei testi escussi erano state contraddittorie quanto alla presenza di un tratto di pista non innevato, ma concordanti circa il fatto che l’incidente non era avvenuto fuori pista e che la cunetta di neve era stata creata dagli sparaneve; c) che il fatto di sciare vicino alla parte esterna del tracciato di collegamento tra due piste non era un comportamento censurabile, atteso che il tracciato non era delimitato da recinzioni e che non vi erano altre segnalazioni; d) che la caduta era avvenuta in un tratto scarsamente innevato all’interno della pista di collegamento in cui erano presenti erba e sassi; e) che la presenza di detto tratto non innevato non era stato segnalato dall’appellata che perciò si era resa inadempiente agli obblighi di vigilanza, di segnalazione e di custodia; f) che al danneggiato doveva riconoscersi il risarcimento del danno nella misura di euro 41.826,50. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulando quattro motivi. Nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., rimasti intimati. In data 21 febbraio 2024 il Consigliere delegato ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis cod.proc.civ., ritenendolo improcedibile per mancato deposito della relata di notifica della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a ha proposto istanza di trattazione ex art. 380 bis, 2° comma. cod.proc.civ. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1)Con il primo motivo la società ricorrente si duole, ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., dell’omesso, parziale ed errato esame del contenuto integrale delle deposizioni testimoniali decisive per il giudizio. In particolare, insiste sul fatto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva provato le modalità della caduta e nemmeno le sue cause, rendendo un racconto monco ed inverosimile, che le testimonianze rese erano contraddittore, che era di sicura maggiore attendibilità il teste [OSCURATO:PERSONA], che non aveva l’obbligo di segnalazione o di recinzione del tratto di pista di mero collegamento in assenza di qualsiasi pericolo obiettivo 2) Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 cod.civ., degli artt. 9-17 della L. n. 363/2003, dell’art. 51 della L.Prov. n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 7, degli art. 115 e 116 cod.proc.civ. e delle regole di comportamento degli sciatori emesse dal Servizio turismo della [OSCURATO:PERSONA] di Trento per piste da sci e gestione di area sciabile. La Corte d’appello avrebbe dato per scontato che dovessero esserci recinzioni e segnalazioni, pur affermando che la pista non presentava alcuna situazione di pericolo, decidendo in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte che esclude che dal gestore di una pista da sci sia esigibile un controllo esteso della stessa, stante la natura intrinsecamente pericolosa dell’attività sportiva esercitata sulle piste da sci, le dimensioni ragguardevoli dei tracciati sciistici, la normale imprevedibilità delle condotte anche per la contestuale incidenza di fattori naturali non governabili dal gestore. La ricorrente aggiunge che la Corte d’appello avrebbe formulato ipotesi indaginose e non avrebbe posto a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, delle quali avrebbe stravolto il contenuto, oltre ad aver violato l’obbligo di valutarle secondo prudente apprezzamento. 3) Con il terzo motivo, exart. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., la ricorrente si duole della violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. in relazione all’art. 1227, 1° comma cod.civ., e di omessa pronuncia, per non essersi il giudice d’appello pronunciato sulla domanda di riduzione del risarcimento a norma dell’art. 1227 cod.civ., dato il concorso colposo causale del danneggiato al verificarsi delle lesioni subite. 4) Il ricorso è improcedibile per il mancato deposito della relata di notifica della impugnata sentenza e ciò preclude lo scrutinio dei motivi in cui esso si articola. Che non si stata depositata la relata di notifica della sentenza impugnata è indirettamente confermato dalle argomentazioni difensive della ricorrente, la quale chiede a questa Corte, con l’istanza di cui all’art. 380 bis, 2° comma, cod.proc.civ., di tener conto che, per una serie di anomalie del sistema PCT, a lei non imputabili, e di disguidi della Cancelleria di questa Corte, era stata costretta ad un ossessivo ripetersi di tentativi di deposito telematico del ricorso con allegate produzioni «nel contesto delle quali, o di parte di esse, parrebbe che talune non abbiano riportato, tra gli svariati documenti, la relata di notifica (…) comunque sussistente, tanto da essere stata menzionata in dettaglio nell’epigrafe del ricorso ed avente data certa, a riprova della tempestività della notifica del ricorso, finalità perseguita dall’art. 369 COD.PROC.CIV.». Premesso che « la dichiarazione contenuta nel ricorso per cassazione di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un "fatto processuale" - la notificazione della sentenza - idoneo a far decorrere il termine "breve" di impugnazione e, quale manifestazione di "autoresponsabilità" della parte, impegna quest'ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l'onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod.proc.civ., copia della sentenza munita della relata di notifica (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod.proc.civ. » (Cass., Sez. Un., 6/07/2022, n. 21349), gli effetti caducatori dell'impugnazione discendenti dall'inosservanza della prescrizione in parola - funzionale ad assicurare, a tutela dell'esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, il controllo della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione (Cass. 16/05/2016, n. 9987) - non sono recuperabili né in ragione della disponibilità altrimenti acquisita della relata, secondo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 02/05/2017 , n. 10648, atteso che di essa non vi è traccia agli atti di causa, né in ragione della prova di resistenza, secondo l'insegnamento già altrove enunciato da questa Corte (Cass. 30/04/2019, n. 11386), atteso che la notifica del ricorso è intervenuta oltre il termine di cuiall’art. 325, 2° comma, cod.proc.civ. , tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza: la sentenza impugnata è stata depositata il 23/05/2023, mentre il ricorso è stato notificato il 9/10/2023, quando il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione era irrimediabilmente spirato. A nulla valgono le deduzioni difensive della ricorrente, perché il deposito del ricorso è una fattispecie a formazione progressiva che si completa solo con il ricevimento della quarta pec (Cass., Sez. Un., 11/10/2023, n. 28403); la ricorrenza di problemi tecnici non imputabili alla parte può giustificare la rimessione in termini, ma non incide sulla completezza del deposito che non spetta alla cancelleria di questa Corte accertare. 6) Nulla deve essere liquidato per le spese del giudizio di cassazione non avendo gli intimati svolto attività difensiva in questa sede. 7) Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata ai sensi dell’art. 380-biscod.proc.civ. vanno applicati – come previsto dal 3° comma, ultima parte, dello stessoart. 380- biscod.proc.civ.– il 3° e il 4° comma dell’art. 96 cod.proc.civ.; non potendo operare il 3° comma, in difetto di costituzione delle parti intimate e di pronuncia sulle spese, va disposta, ai sensi del 4° comma dell’art. 96cod.proc.civ., la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma – nei limiti di legge – in favore della Cassa delle Ammende che il Collegio fissa in euro 500,00. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento di euro 500,00 a favore della Cassa delle Ammende, ai sensi dell’art. 96, 4° comma, cod.proc.civ. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio del merito, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di cont
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