CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 giugno 2024
Cassazione n. 24971/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Bari ha parzialmente riformato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino in ordine al reato di tentato furto in abitazione pluriaggravato, ex artt. 56, 624 bis, 625 n.2) e 7) cod, pen., riducendo la pena inflitta e confermando nel resto. Ritenuto che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta sia l'errata qualificazione giuridica del fatto poiché il camper non può essere considerato luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora, quanto l'aggravante cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. - non è deducibile in sede di legittimità, avendo ad oggetto una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, e involgendo questioni di fatto non proponibili per la prima volta in questa sede. Ritenuto che il secondo motivo- con cui il ricorrente denunzia vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata esclusione della recidiva - è ripetitivo e manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (pag. 4 della sentenza impugnata in cui il secondo giudice ridetermina la pena qualificandola in misura superiore al minimo edittale avuto riguardo alla già delineata personalità dell'imputato gravato da plurimi precedenti penali che ha continuato a delinquere anche dopo i fatti per i quali si procede). Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 giugno 2024 Il consigliere estensore Il