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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33915/2024

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nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14312/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e di- feso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), il primo in virtù di procura speciale allegata al ricorsoe il secondo in virtù di procura speciale in data 8 febbraio 2024, elettivamente domiciliato presso l’in- dirizzo PEC dei difensor i e –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]: contratti bancari – diligenza della banca –nullità -esclusione N.14312/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino BOCCI (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del di- fensore - c ontroricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliata presso l’in- dirizzo PEC del difensore -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 3994/2022, pub- blicata il 16 dicembre 2022, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., deducendo –in particolare - la prima attrice di avere acquistato Bond argentini in data 8 luglio1999, titoli poi ceduti dalla prima attrice al secondo attore in data 12 ottobre 2005; gli attori hanno chiesto dichiararsi la nullità degli ordini di acquisto dei titoli ar- gentini e, in subordine, pronunciarsi la risoluzione per inadempimento dei contratti, con restituzione delle somme pagate, nonché il risarci- mento dei danni subiti.

2. Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di nullità e dichia- rato prescritta la domanda di risoluzione per inadempimento e la con- nessa domanda di restituzione degli importi versati, accogliendoinvece la domanda di risarcimento dannidella prima attrice, danno liquidato N.14312/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino in base ai rendimenti BTP, quali titoli già presenti nel dossier titolidella medesima, senza interessi e rivalutazione monetaria.

3. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello principale degli originari attori e ha accolto l’appello incidentale della banca.

Quanto alla domanda di nullità, il giudice di appello ha rilevato che la violazione degli obblighi informativi, sia che riguardino le attività compiute sino alla stipula del contratto di inter- mediazione, sia che riguardino i singoli ordini di negoziazione, non comportano la nullità dei singoli contratti posti in essere.

Ha, poi, rite- nuto prescritta la domanda di risoluzione contrattuale, così rigettando anche la domanda di restituzione, decorrendo la stessa dagli ordini di acquisto dei titoli argentini(8 luglio 1999), rispetto al cui momento la raccomandata di messa in mora in data 8 novembre 2011 è intervenuta dopo il decorso del termine prescrizionale.Nell’accogliere l’appello in- cidentale della banca, la sentenza impugnata ha rigettato per difetto di prova la domanda di risarcimento danni della correntista [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che non è stato chiarito a quale valore i titoli sa- rebbero stati negoziati nel 2005 con l’altro appellante principale e che non vi sarebbe stato il conteggio delle cedole ricevute, ritenendo in ogni caso non provato il mancato guadagno.

E’, infine, stata confer- mata la sentenza impugnata quanto al rigetto della domanda risarcito- ria dell’altro appellante principale, non avendo questi avuto alcun rap- porto con la banca appellata.

4. Ha proposto ricorso per cassazioneGiovanni Cossellu , affidato a un solo motivo, subarticolat o sotto diversi profili , cui ha nno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.

5. E’ stata emessa proposta di definizione accelerata, opposta dal ricorrente, il quale ha depositato memoria.

I controricorrenti hanno de- positato memorie.

N.14312/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino [OSCURATO:PERSONA]

1. Deve preliminarmente rilevarsi che l’odierno ricorso non è stato notificato all’altra originaria appellante principale [OSCURATO:PERSONA]- ria.

Sotto questo profilo varichiamato il principio di ragionevole durata del processo, secondo cui può essere omessa l’integrazione del con- traddittorio nei confronti della parte che non avrebbe alcun nocumento dalla pronuncia di legittimità (Cass., Sez.

U., 26373/2008), principio esteso dalla giurisprudenza di questa Corte, in generale, a tutte le ipo- tesi di inammissibilità del ricorso (Cass., Sez.

U.,n. 6826/2010; Cass., n. 15106/2013; Cass., n. 11287/2018; Cass., n. 16141/2019; Cass., n. 12515/2018), dalla quale l’altra appellanteprincipale non può rice- vere nocumento per non avere proposto impugnazione avverso la sen- tenza di appello, passata pertanto in cosa giudicata quanto alla posi- zione della suddetta.

2. Con un primo profilo dell’unico motivo di ricorso, subarticolato sottodiversi ulteriori profili , si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ., violazione dall’art. 11, Direttiva 93/22/CEE, dell’art.21, lettera b) d. lgs. 24 febbraio 1958, n. 98 (TUF), dell’art.28 Reg.

Consob n. 11522/1998 e dell’art. 47 Cost. (pag. 1 0 ricorso).

Parte ricorrente censura la condotta negligente della banca, deducendo che la stessa si pone come causa di nullità dei contratti stipulati con i consumatori.La censura viene, inoltre, articolata anche in base alla sentenza CEDU nella causa n.55064/11, Succi + 2.

3. Con un secondo profilo di censura, parte ricorrente si duole della statuizione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato prescritta la domanda di risoluzione contrattuale.

Evidenzia parte ricor- rente che il termine prescrizionale dovrebbe ritenersi sospeso «per to- tale responsabilità della banca», nonché evidenzia come il contratto non possa considerarsi esaurito con l’iniziale negoziazione, ma perdura per effetto della detenzione in custodia dei titoli («è continuato a N.14312/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino vivere»), durante il quale la banca ha l’obbligo di continuare a infor- mare i clienti, per cui la raccomandata dell’8 novembre 2011 sarebbe idonea a interrompere la prescrizione.

4. Con un terzo profilo si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. nella parte in cui la sentenza di appello ha ritenuto prescritta la domanda restitutoria, in quanto pronunciatasi su una deduzione difen- siva inammissibile e generica.

5. Con un quarto profilo parte ricorrente si duole della statuizione in ordine alla domanda restitutoria, censura discendente dall’accogli- mento delle precedenti.

6. Con un quinto profilo parte ricorrente si duole della statuizione di accoglimento dell’appello incidentale relativo al rigetto dell’originaria domanda di risarcimento del danno formulata dall’altra originaria at- trice e appellante principale [OSCURATO:PERSONA], censurando il ri- getto della domanda in sorte capitale e per l’omessa maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria.

7. Con un ulteriore profilo, parte ricorrente si duole delrigetto della domanda risarcitoria proposta dall’odierno ricorrente, deducendosi come il passaggio di titoli tra gli originari due attori non sia consistito in una compravendita di titoli ma in una operazione meramente conta- bile di passaggio da un correntista a un altro.

8. La proposta di definizione accelerata del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] concluso per l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per mancata esposizione dei fatti di causa, nonché per omessa indicazione delle singole rationes decidendi della sentenza impugnata oggetto di censura; è stata, inoltre, rilevata la violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa indicazione dei parametri normativi, nonché per omessa indi- cazione delle argomentazioni a sostegno, nonché (infine) per difetto di specificità.

N.14312/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino

9. Parte ricorrente deduce, in memoria, questione di costituziona- litàdell’art. 380 - bis cod. proc. civ. , nonché di incompatibilità della di- sposizione interna con l’art. 6 CEDU, deducendo incompatibilità del consigliere delegato a partecipare alla camera di consiglio, con conse- guente difetto di imparzialità del collegiogiudicante.

10. L’eccezione è manifestamente infondata in quanto, in disparte la circostanza che alla camera di consiglio non ha partecipato il consi- gliere delegato che ha emesso la PDA, nel procedimento ex art. 380- biscod. proc. civ. l’estensore della PDA può far parte del collegio ed essere anche nominato relatore in caso di richiesta di decisione, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assu- mere valore di pronuncia definitiva; né la decisione in camera di con- siglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con ca- rattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa(Cass., Sez.

U., n. 9611/2024).

11. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Il primo profilo è manifestamente infondato, posto che – in disparte l’inammissibilità del motivo per difetto di specificità e di indicazione di quali sono le statuizioni della sentenza impugnata- non rientra tra le ipotesi di nullità per violazione di norme inderogabili la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei con- traenti, come nel caso del comportamento della banca che, in tema di intermediazione finanziaria, abbia violato sia gli obblighi di informa- zione del cliente, sia quelli di corretta esecuzione delle operazioni; nel qual caso, come correttamente statuito dalla sentenza impugnata, la violazione delle norme regolamentari è fonte di responsabilità precon- trattuale per la banca, ove dette violazioni avvengano nella fase ante- cedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermedia- zione ( cd.

"contratto quadro" ) , ovvero fonte di responsabilità N.14312/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le singole operazioni di negoziazione (investimento o disinvestimento) compiute in esecu- zione del contratto quadro( Cass., Sez.

U., n n . 267 24, 26725/2007; Cass., n. 8462/2014; Cass., n. 15099/2021).

12. Il secondo profilo èinammissibile in quanto –in disparte la non corretta censura della ratio decidendi della sentenza impugnata – la censura difetta di specificità, posto che la ascrizione della prescrizione a singoli atti di negoziazione richiede –ai fini del computo del termine prescrizionale –l’indicazione dei singoli atti gestori successivi in ordine ai quali si ritiene la prescrizione non maturata, laddove nel caso di spe- cie sono stati indicati atti gestori successiviall’acquisto in data 8 luglio 1999, fonte di responsabilità contrattuale come statuito dalla giurispru- denza indicata al punto precedente.

Di conseguenza, è assorbito l’esame degli ulteriori profili relativi alla originaria domanda restituto- ria.

13. Il quinto profilo è manifestamente infondato, trattandosi di sta- tuizione riguardante l’altra appellante [OSCURATO:PERSONA] la quale, come correttamente evidenziato dai controricorrenti, non ha proposto ricorso per cassazione avverso la statuizione che la riguarda.

14. L’ultimo profilo è inammissibile, per non avere il ricorrente cor- rettamente censurato la ratio decidendi, che ha ascritto il rigetto della domanda risarcitoria del ricorrente, conformemente alle statuizioni del giudice di primo grado, secondo cui il ricorrente «non ha avuto alcun rapporto con la banca, sì da non potersi dolere del mancato assolvi- mento degli obblighi informativi posti a base della pretesa risarcitoria per cui è causa».

15. Il ricorso va, pertanto, rigettato, in conformità alla proposta di definizione accelerata, con condanna alle spese liquidate come da di- spositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti e raddoppio del con- tributo unificato.

La condanna alle somme di cui al terzo comma N.14312/23 R.G.

Est.

F. D’Aquino dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla conferma della proposta di definizione accelerata, quantificata in via equitativa in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez.

U., n. 32001/2022; Cass., n. 34693/2022), come da dispositivo, così come viene equitativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essa come da dispositivo.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida in comples- sivi € 7.600,00 per ciascuno dei controricorrenti , oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’importo di € 7.600,00 a termini dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ.per ciascuno dei controricor- renti, nonché all’importo ulteriore di € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 mag

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14312/2023R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e di- feso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), il primo in virtù di procura speciale allegata al ricorsoe il secondo in virtù di procura speciale in data 8 febbraio 2024, elettivamente domiciliato presso l’in- dirizzo PEC dei difensor i e –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]: contratti bancari – diligenza della banca –nullità -esclusione N.14312/23 R.G. Est. F. D’Aquino BOCCI (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC del di- fensore - c ontroricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale allegata al controricorso, elettivamente domiciliata presso l’in- dirizzo PEC del difensore -controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 3994/2022, pub- blicata il 16 dicembre 2022, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 dicembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., deducendo –in particolare - la prima attrice di avere acquistato Bond argentini in data 8 luglio1999, titoli poi ceduti dalla prima attrice al secondo attore in data 12 ottobre 2005; gli attori hanno chiesto dichiararsi la nullità degli ordini di acquisto dei titoli ar- gentini e, in subordine, pronunciarsi la risoluzione per inadempimento dei contratti, con restituzione delle somme pagate, nonché il risarci- mento dei danni subiti. 2. Il Tribunale di Milano ha rigettato la domanda di nullità e dichia- rato prescritta la domanda di risoluzione per inadempimento e la con- nessa domanda di restituzione degli importi versati, accogliendoinvece la domanda di risarcimento dannidella prima attrice, danno liquidato N.14312/23 R.G. Est. F. D’Aquino in base ai rendimenti BTP, quali titoli già presenti nel dossier titolidella medesima, senza interessi e rivalutazione monetaria. 3. La Corte di Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello principale degli originari attori e ha accolto l’appello incidentale della banca. Quanto alla domanda di nullità, il giudice di appello ha rilevato che la violazione degli obblighi informativi, sia che riguardino le attività compiute sino alla stipula del contratto di inter- mediazione, sia che riguardino i singoli ordini di negoziazione, non comportano la nullità dei singoli contratti posti in essere. Ha, poi, rite- nuto prescritta la domanda di risoluzione contrattuale, così rigettando anche la domanda di restituzione, decorrendo la stessa dagli ordini di acquisto dei titoli argentini(8 luglio 1999), rispetto al cui momento la raccomandata di messa in mora in data 8 novembre 2011 è intervenuta dopo il decorso del termine prescrizionale.Nell’accogliere l’appello in- cidentale della banca, la sentenza impugnata ha rigettato per difetto di prova la domanda di risarcimento danni della correntista [OSCURATO:PERSONA], ritenendo che non è stato chiarito a quale valore i titoli sa- rebbero stati negoziati nel 2005 con l’altro appellante principale e che non vi sarebbe stato il conteggio delle cedole ricevute, ritenendo in ogni caso non provato il mancato guadagno. E’, infine, stata confer- mata la sentenza impugnata quanto al rigetto della domanda risarcito- ria dell’altro appellante principale, non avendo questi avuto alcun rap- porto con la banca appellata. 4. Ha proposto ricorso per cassazioneGiovanni Cossellu , affidato a un solo motivo, subarticolat o sotto diversi profili , cui ha nno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. 5. E’ stata emessa proposta di definizione accelerata, opposta dal ricorrente, il quale ha depositato memoria. I controricorrenti hanno de- positato memorie. N.14312/23 R.G. Est. F. D’Aquino [OSCURATO:PERSONA] 1. Deve preliminarmente rilevarsi che l’odierno ricorso non è stato notificato all’altra originaria appellante principale [OSCURATO:PERSONA]- ria. Sotto questo profilo varichiamato il principio di ragionevole durata del processo, secondo cui può essere omessa l’integrazione del con- traddittorio nei confronti della parte che non avrebbe alcun nocumento dalla pronuncia di legittimità (Cass., Sez. U., 26373/2008), principio esteso dalla giurisprudenza di questa Corte, in generale, a tutte le ipo- tesi di inammissibilità del ricorso (Cass., Sez. U.,n. 6826/2010; Cass., n. 15106/2013; Cass., n. 11287/2018; Cass., n. 16141/2019; Cass., n. 12515/2018), dalla quale l’altra appellanteprincipale non può rice- vere nocumento per non avere proposto impugnazione avverso la sen- tenza di appello, passata pertanto in cosa giudicata quanto alla posi- zione della suddetta. 2. Con un primo profilo dell’unico motivo di ricorso, subarticolato sottodiversi ulteriori profili , si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3, 4, 5, cod. proc. civ., violazione dall’art. 11, Direttiva 93/22/CEE, dell’art.21, lettera b) d. lgs. 24 febbraio 1958, n. 98 (TUF), dell’art.28 Reg. Consob n. 11522/1998 e dell’art. 47 Cost. (pag. 1 0 ricorso). Parte ricorrente censura la condotta negligente della banca, deducendo che la stessa si pone come causa di nullità dei contratti stipulati con i consumatori.La censura viene, inoltre, articolata anche in base alla sentenza CEDU nella causa n.55064/11, Succi + 2. 3. Con un secondo profilo di censura, parte ricorrente si duole della statuizione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato prescritta la domanda di risoluzione contrattuale. Evidenzia parte ricor- rente che il termine prescrizionale dovrebbe ritenersi sospeso «per to- tale responsabilità della banca», nonché evidenzia come il contratto non possa considerarsi esaurito con l’iniziale negoziazione, ma perdura per effetto della detenzione in custodia dei titoli («è continuato a N.14312/23 R.G. Est. F. D’Aquino vivere»), durante il quale la banca ha l’obbligo di continuare a infor- mare i clienti, per cui la raccomandata dell’8 novembre 2011 sarebbe idonea a interrompere la prescrizione. 4. Con un terzo profilo si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. nella parte in cui la sentenza di appello ha ritenuto prescritta la domanda restitutoria, in quanto pronunciatasi su una deduzione difen- siva inammissibile e generica. 5. Con un quarto profilo parte ricorrente si duole della statuizione in ordine alla domanda restitutoria, censura discendente dall’accogli- mento delle precedenti. 6. Con un quinto profilo parte ricorrente si duole della statuizione di accoglimento dell’appello incidentale relativo al rigetto dell’originaria domanda di risarcimento del danno formulata dall’altra originaria at- trice e appellante principale [OSCURATO:PERSONA], censurando il ri- getto della domanda in sorte capitale e per l’omessa maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria. 7. Con un ulteriore profilo, parte ricorrente si duole delrigetto della domanda risarcitoria proposta dall’odierno ricorrente, deducendosi come il passaggio di titoli tra gli originari due attori non sia consistito in una compravendita di titoli ma in una operazione meramente conta- bile di passaggio da un correntista a un altro. 8. La proposta di definizione accelerata del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] concluso per l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. per mancata esposizione dei fatti di causa, nonché per omessa indicazione delle singole rationes decidendi della sentenza impugnata oggetto di censura; è stata, inoltre, rilevata la violazione dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per omessa indicazione dei parametri normativi, nonché per omessa indi- cazione delle argomentazioni a sostegno, nonché (infine) per difetto di specificità. N.14312/23 R.G. Est. F. D’Aquino 9. Parte ricorrente deduce, in memoria, questione di costituziona- litàdell’art. 380 - bis cod. proc. civ. , nonché di incompatibilità della di- sposizione interna con l’art. 6 CEDU, deducendo incompatibilità del consigliere delegato a partecipare alla camera di consiglio, con conse- guente difetto di imparzialità del collegiogiudicante. 10. L’eccezione è manifestamente infondata in quanto, in disparte la circostanza che alla camera di consiglio non ha partecipato il consi- gliere delegato che ha emesso la PDA, nel procedimento ex art. 380- biscod. proc. civ. l’estensore della PDA può far parte del collegio ed essere anche nominato relatore in caso di richiesta di decisione, atteso che la proposta non ha funzione decisoria e non è suscettibile di assu- mere valore di pronuncia definitiva; né la decisione in camera di con- siglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura quale fase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione con ca- rattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa(Cass., Sez. U., n. 9611/2024). 11. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Il primo profilo è manifestamente infondato, posto che – in disparte l’inammissibilità del motivo per difetto di specificità e di indicazione di quali sono le statuizioni della sentenza impugnata- non rientra tra le ipotesi di nullità per violazione di norme inderogabili la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei con- traenti, come nel caso del comportamento della banca che, in tema di intermediazione finanziaria, abbia violato sia gli obblighi di informa- zione del cliente, sia quelli di corretta esecuzione delle operazioni; nel qual caso, come correttamente statuito dalla sentenza impugnata, la violazione delle norme regolamentari è fonte di responsabilità precon- trattuale per la banca, ove dette violazioni avvengano nella fase ante- cedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermedia- zione ( cd. "contratto quadro" ) , ovvero fonte di responsabilità N.14312/23 R.G. Est. F. D’Aquino contrattuale, ove si tratti di violazioni riguardanti le singole operazioni di negoziazione (investimento o disinvestimento) compiute in esecu- zione del contratto quadro( Cass., Sez. U., n n . 267 24, 26725/2007; Cass., n. 8462/2014; Cass., n. 15099/2021). 12. Il secondo profilo èinammissibile in quanto –in disparte la non corretta censura della ratio decidendi della sentenza impugnata – la censura difetta di specificità, posto che la ascrizione della prescrizione a singoli atti di negoziazione richiede –ai fini del computo del termine prescrizionale –l’indicazione dei singoli atti gestori successivi in ordine ai quali si ritiene la prescrizione non maturata, laddove nel caso di spe- cie sono stati indicati atti gestori successiviall’acquisto in data 8 luglio 1999, fonte di responsabilità contrattuale come statuito dalla giurispru- denza indicata al punto precedente. Di conseguenza, è assorbito l’esame degli ulteriori profili relativi alla originaria domanda restituto- ria. 13. Il quinto profilo è manifestamente infondato, trattandosi di sta- tuizione riguardante l’altra appellante [OSCURATO:PERSONA] la quale, come correttamente evidenziato dai controricorrenti, non ha proposto ricorso per cassazione avverso la statuizione che la riguarda. 14. L’ultimo profilo è inammissibile, per non avere il ricorrente cor- rettamente censurato la ratio decidendi, che ha ascritto il rigetto della domanda risarcitoria del ricorrente, conformemente alle statuizioni del giudice di primo grado, secondo cui il ricorrente «non ha avuto alcun rapporto con la banca, sì da non potersi dolere del mancato assolvi- mento degli obblighi informativi posti a base della pretesa risarcitoria per cui è causa». 15. Il ricorso va, pertanto, rigettato, in conformità alla proposta di definizione accelerata, con condanna alle spese liquidate come da di- spositivo in favore di ciascuno dei controricorrenti e raddoppio del con- tributo unificato. La condanna alle somme di cui al terzo comma N.14312/23 R.G. Est. F. D’Aquino dell’art. 96 cod. proc. civ. consegue alla conferma della proposta di definizione accelerata, quantificata in via equitativa in relazione alla liquidazione delle spese legali (Cass., Sez. U., n. 32001/2022; Cass., n. 34693/2022), come da dispositivo, così come viene equitativamente determinata la somma di danaro di cui al quarto comma del medesimo articolo, anch’essa come da dispositivo. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida in comples- sivi € 7.600,00 per ciascuno dei controricorrenti , oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso forfetario e accessori di legge; condanna, altresì, il ricorrente al pagamento dell’importo di € 7.600,00 a termini dell’art. 96, terzo comma cod. proc. civ.per ciascuno dei controricor- renti, nonché all’importo ulteriore di € 2.500,00 in favore della Cassa delle Ammende; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 mag
Sentenza Cassazione n. 33915/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris