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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12581/2026

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-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della legale rapp.te protempore [OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] resistente-e contro[OSCURATO:PERSONA]- intimata-Numero registro generale 11805/2025Numero sezionale 959/2026Numero di raccolta generale 12581/2026Data pubblicazione 04/05/2026avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma n. 5506/2025, depositata ilgiorno 8 maggio 2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della sostitutaProcuratrice [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto ilrigetto del ricorso.1. [OSCURATO:PERSONA] propose, innanzi al Tribunale di Roma,opposizione ex art. 615 c.p.c. alla cartella di pagamento recanteimporto di € 3.125,88, notificatale da ADER - Agenzia delle EntrateRiscossione su incarico del Ministero della Giustizia, relativa a undebito maturato nei confronti della Cassa delle Ammende inconseguenza di una pronunzia della Corte d’appello di Roma.Il tribunale dichiarò la propria incompetenza per territorio in favoredel Tribunale di Tivoli, luogo nel quale la cartella era stata notificata ein relazione al quale andava individuato il giudice competente, attesoche l’atto opposto – equiparabile all’atto di precetto ai fini che quioccupano – non ne recava indicazione, come previsto dall’art. 480,comma terzo, c.p.c.2.

L’ordinanza è stata impugnata dall’opponente con ricorso perregolamento di competenza affidato a due motivi, illustrati dasuccessiva memoria.[OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato scrittura difensiva, mentreADER non ha svolto difese.Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le proprie conclusioniscritte.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 11805/2025Numero sezionale 959/2026Numero di raccolta generale 12581/2026Data pubblicazione 04/05/20261.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità dellapronuncia impugnata, lamentando la tardività del rilievo officiosodell’incompetenza territoriale operato dal giudice a quo.Quest’ultimo, infatti, avrebbe dovuto provvedere entro la primaudienza – e non successivamente, come avvenuto – a fronte del fattoche le parti convenute non avevano sollevato alcuna eccezione.2.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’erroneità nel meritodell’ordinanza, assumendo che la cartella di pagamento contenevavalida elezione di domicilio nel Comune di Roma e che, pertanto, lacompetenza avrebbe dovuto radicarsi presso il Tribunale di Roma, nontrovando applicazione il criterio sussidiario del luogo di notificazione3.

In via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilità delricorso per regolamento di competenza sollevata da [OSCURATO:SOCIETA],sul presupposto del difetto di jus postulandi in capo al difensore dellaMastropaolo, che ha dichiarato di agire in virtù della procura conferitain seno al giudizio di opposizione.Secondo la resistente, in particolare, il patrocinio nel presentegiudizio avrebbe reso necessario il rilascio di una procura speciale,successiva alla pronunzia impugnata.Al riguardo, questa Corte ha invece statuito che il difensore dellaparte, munito di procura speciale per il giudizio di merito, è legittimatoa proporre istanza di regolamento di competenza, ove ciò non siaespressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti,perché l'art. 47, comma primo, c.p.c. è norma speciale che prevalesull'art. 83, comma 4, c.p.c., in base al quale la procura speciale devepresumersi conferita per un solo grado di giudizio (tra le altre, Cass.18/2/2022, n. 18340; Cass. 3/6/2020, n. 10439).4.

Ciò posto, il ricorso è infondato.Numero registro generale 11805/2025Numero sezionale 959/2026Numero di raccolta generale 12581/2026Data pubblicazione 04/05/2026Quanto al primo motivo, va osservato che l’ordinanza con la qualeil Tribunale ha declinato la propria competenza reca la data dell’8maggio 2025.Si tratta, pertanto, di provvedimento emanato sotto la vigenza deld.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (cd. correttivo Cartabia), le cuidisposizioni, secondo quanto stabilito dall’art. 7, comma 1, dello stessodecreto, si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28febbraio 2023, e quindi anche al presente giudizio.Intervenendo sui limiti temporali del rilievo officiosodell’incompetenza, l’art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 164/2024ha stabilito che detto rilievo deve aver luogo «con il decreto previstodall’art. 171-bis c.p.c. o, nei procedimenti nei quali non si applica l’art.171 bis c.p.c., non oltre la prima udienza».Con l’indicata previsione, il legislatore ha così anticipato il rilievoofficioso al momento delle verifiche preliminari – e non all’udienzasuccessiva al deposito delle memorie ex art. 171-ter – nell’ottica,sottesa all’intera novella, di consentire una maggiore celerità del rito,ottenuta con la definizione di ogni questione preliminare prima dellafissazione del thema decidendum e del thema probandum.Nel caso di specie, pertanto, non è tardivo il rilievo di incompetenzada parte del tribunale, risultando dalle stesse allegazioni dellaricorrente che esso ebbe luogo anteriormente all'udienza di primacomparizione, appositamente differita per consentire alle parti ilcontraddittorio sulla questione ai sensi dell’art. 171-bis c.p.c.Quanto, poi, al secondo motivo, va anzitutto condiviso il rilievo deltribunale secondo cui la cartella di pagamento costituisce attoequiparabile al precetto; con la conseguenza che, ove esso noncontenga le indicazioni previste dall’art. 480, comma 3 c.p.c, lacompetenza territoriale per l’opposizione va individuata nel luogo inNumero registro generale 11805/2025Numero sezionale 959/2026Numero di raccolta generale 12581/2026Data pubblicazione 04/05/2026cui la cartella è stata notificata (si veda, in proposito, Cass.14/11/2024, n. 29388; nello stesso senso, Cass. 15/9/2015, n.19579; Cass. 15/4/2011, n. 8704).Posta tale premessa, va poi disatteso l’argomento della ricorrentesecondo cui la cartella opposta conteneva un’elezione di domiciliorilevante ai sensi dell’art. 480, comma terzo, c.p.c.Quest’ultima previsione, infatti, impone al creditore precettantel’onere di scegliere, come domicilio per il processo, uno tra i possibililuoghi dell’esecuzione, vale a dire un comune in cui egli possieda unbene pignorabile o nel quale risieda un terzo suo debitore, poiché inmancanza, laddove venga eletto domicilio in luogo “anomalo”, dettaelezione resta priva di effetto e l’opposizione a precetto va propostadavanti al giudice del luogo nel quale il precetto stesso è statonotificato (cfr., fra le altre, Cass. 9/8/2016, n. 16649).Tale ultima è l’evenienza verificatasi nella specie, poiché l’attoimpugnato reca indicata unicamente la sede legale della parteesecutata.5.

Il ricorso per regolamento di competenza va dunque respinto.Il giudice del merito provvederà anche alla liquidazione delle spesedel presente giudizio.Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Spese al merito.Numero registro generale 11805/2025Numero sezionale 959/2026Numero di raccolta generale 12581/2026Data pubblicazione 04/05/2026Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 15 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., in persona della legale rapp.te protempore [OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] resistente-e contro[OSCURATO:PERSONA]- intimata-Numero registro generale 11805/2025Numero sezionale 959/2026Numero di raccolta generale 12581/2026Data pubblicazione 04/05/2026avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma n. 5506/2025, depositata ilgiorno 8 maggio 2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della sostitutaProcuratrice [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto ilrigetto del ricorso.1. [OSCURATO:PERSONA] propose, innanzi al Tribunale di Roma,opposizione ex art. 615 c.p.c. alla cartella di pagamento recanteimporto di € 3.125,88, notificatale da ADER - Agenzia delle EntrateRiscossione su incarico del Ministero della Giustizia, relativa a undebito maturato nei confronti della Cassa delle Ammende inconseguenza di una pronunzia della Corte d’appello di Roma.Il tribunale dichiarò la propria incompetenza per territorio in favoredel Tribunale di Tivoli, luogo nel quale la cartella era stata notificata ein relazione al quale andava individuato il giudice competente, attesoche l’atto opposto – equiparabile all’atto di precetto ai fini che quioccupano – non ne recava indicazione, come previsto dall’art. 480,comma terzo, c.p.c.2. L’ordinanza è stata impugnata dall’opponente con ricorso perregolamento di competenza affidato a due motivi, illustrati dasuccessiva memoria.[OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato scrittura difensiva, mentreADER non ha svolto difese.Il Pubblico Ministero ha fatto pervenire le proprie conclusioniscritte.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 11805/2025Numero sezionale 959/2026Numero di raccolta generale 12581/2026Data pubblicazione 04/05/20261. Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità dellapronuncia impugnata, lamentando la tardività del rilievo officiosodell’incompetenza territoriale operato dal giudice a quo.Quest’ultimo, infatti, avrebbe dovuto provvedere entro la primaudienza – e non successivamente, come avvenuto – a fronte del fattoche le parti convenute non avevano sollevato alcuna eccezione.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce l’erroneità nel meritodell’ordinanza, assumendo che la cartella di pagamento contenevavalida elezione di domicilio nel Comune di Roma e che, pertanto, lacompetenza avrebbe dovuto radicarsi presso il Tribunale di Roma, nontrovando applicazione il criterio sussidiario del luogo di notificazione3. In via preliminare, va respinta l’eccezione di inammissibilità delricorso per regolamento di competenza sollevata da [OSCURATO:SOCIETA],sul presupposto del difetto di jus postulandi in capo al difensore dellaMastropaolo, che ha dichiarato di agire in virtù della procura conferitain seno al giudizio di opposizione.Secondo la resistente, in particolare, il patrocinio nel presentegiudizio avrebbe reso necessario il rilascio di una procura speciale,successiva alla pronunzia impugnata.Al riguardo, questa Corte ha invece statuito che il difensore dellaparte, munito di procura speciale per il giudizio di merito, è legittimatoa proporre istanza di regolamento di competenza, ove ciò non siaespressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti,perché l'art. 47, comma primo, c.p.c. è norma speciale che prevalesull'art. 83, comma 4, c.p.c., in base al quale la procura speciale devepresumersi conferita per un solo grado di giudizio (tra le altre, Cass.18/2/2022, n. 18340; Cass. 3/6/2020, n. 10439).4. Ciò posto, il ricorso è infondato.Numero registro generale 11805/2025Numero sezionale 959/2026Numero di raccolta generale 12581/2026Data pubblicazione 04/05/2026Quanto al primo motivo, va osservato che l’ordinanza con la qualeil Tribunale ha declinato la propria competenza reca la data dell’8maggio 2025.Si tratta, pertanto, di provvedimento emanato sotto la vigenza deld.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (cd. correttivo Cartabia), le cuidisposizioni, secondo quanto stabilito dall’art. 7, comma 1, dello stessodecreto, si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28febbraio 2023, e quindi anche al presente giudizio.Intervenendo sui limiti temporali del rilievo officiosodell’incompetenza, l’art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 164/2024ha stabilito che detto rilievo deve aver luogo «con il decreto previstodall’art. 171-bis c.p.c. o, nei procedimenti nei quali non si applica l’art.171 bis c.p.c., non oltre la prima udienza».Con l’indicata previsione, il legislatore ha così anticipato il rilievoofficioso al momento delle verifiche preliminari – e non all’udienzasuccessiva al deposito delle memorie ex art. 171-ter – nell’ottica,sottesa all’intera novella, di consentire una maggiore celerità del rito,ottenuta con la definizione di ogni questione preliminare prima dellafissazione del thema decidendum e del thema probandum.Nel caso di specie, pertanto, non è tardivo il rilievo di incompetenzada parte del tribunale, risultando dalle stesse allegazioni dellaricorrente che esso ebbe luogo anteriormente all'udienza di primacomparizione, appositamente differita per consentire alle parti ilcontraddittorio sulla questione ai sensi dell’art. 171-bis c.p.c.Quanto, poi, al secondo motivo, va anzitutto condiviso il rilievo deltribunale secondo cui la cartella di pagamento costituisce attoequiparabile al precetto; con la conseguenza che, ove esso noncontenga le indicazioni previste dall’art. 480, comma 3 c.p.c, lacompetenza territoriale per l’opposizione va individuata nel luogo inNumero registro generale 11805/2025Numero sezionale 959/2026Numero di raccolta generale 12581/2026Data pubblicazione 04/05/2026cui la cartella è stata notificata (si veda, in proposito, Cass.14/11/2024, n. 29388; nello stesso senso, Cass. 15/9/2015, n.19579; Cass. 15/4/2011, n. 8704).Posta tale premessa, va poi disatteso l’argomento della ricorrentesecondo cui la cartella opposta conteneva un’elezione di domiciliorilevante ai sensi dell’art. 480, comma terzo, c.p.c.Quest’ultima previsione, infatti, impone al creditore precettantel’onere di scegliere, come domicilio per il processo, uno tra i possibililuoghi dell’esecuzione, vale a dire un comune in cui egli possieda unbene pignorabile o nel quale risieda un terzo suo debitore, poiché inmancanza, laddove venga eletto domicilio in luogo “anomalo”, dettaelezione resta priva di effetto e l’opposizione a precetto va propostadavanti al giudice del luogo nel quale il precetto stesso è statonotificato (cfr., fra le altre, Cass. 9/8/2016, n. 16649).Tale ultima è l’evenienza verificatasi nella specie, poiché l’attoimpugnato reca indicata unicamente la sede legale della parteesecutata.5. Il ricorso per regolamento di competenza va dunque respinto.Il giudice del merito provvederà anche alla liquidazione delle spesedel presente giudizio.Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, deld.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo atitolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Spese al merito.Numero registro generale 11805/2025Numero sezionale 959/2026Numero di raccolta generale 12581/2026Data pubblicazione 04/05/2026Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 15 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
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