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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06930/2023

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dalla Corte d'appello di Messina del 18/7/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla i. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, M.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente che insiste nelle conclusioni di cui al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Messina, con ordinanza del 18 luglio 2022, ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza di condanna per il reato di omicidio di [OSCURATO:PERSONA], emessa dalla Corte d'Assise di Catania in data 11 aprile 2002 e confermata dalla Corte d'Assise d'Appello della stessa città, in data 11 marzo 2004.

2. Il ricorrente affida il proprio ricorso ad un unico motivo e lamenta, ex art. 606, lettera b), c) ed e) cod.proc.pen., l'erronea applicazione dell'art. 630, lett. c) e dell'art. 631 del codice di rito, in relazione alla declaratoria di inammissibilità della istanza di revisione.

La "prova nuova" indicata consiste nella testimonianza della madre del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], sentita ex art. 391-cod. proc. pen., avrebbe affermato che la sera il figlio, prima di andare a dormire in carcere, si tratteneva sempre con lei.

Deduce il ricorrente che la Corte d'appello, nonostante tale indicazione, ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione - con procedimento de plano ed in assenza di contraddittorio - in palese violazione delle regole processuali e e sulla base di mere supposizioni senza disporre la trattazione del processo di revisione e l'audizione della teste che avrebbe consentito di smantellare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, divergenti tra loro e sulla cui sola base è stata resa la condanna per omicidio.

La Corte territoriale, inoltre, avrebbe omesso di valutare anche l'ulteriore elemento richiesto, cioè di sentire le mogli dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero potuto riferire che il ricorrente non si trovava con loro il giorno dell'omicidio.

1. Il ricorso è inammissibile.

L'istituto della revisione costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che, dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quella di certezza dei rapporti giuridici, permette, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti del giudicato.

Esso, dunque, non è uno strumento di impugnazione tardiva che consente in ogni tempo di dedurre ciò che nel processo, ormai definitivamente concluso, non è stato rilevato o dedotto e, pertanto, «l'efficacia risolutiva del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o una inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti, copre entrambi), bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli del definito processo» (Sez. 3, n. 2940 del 20/09/1995, Rossi, Rv. 203112) .

Il processo di revisione prevede due fasi, l'una rescindente e l'altra rescissoria.

La prima fase è costituita dalla valutazione — che avviene de plano, senza avviso al difensore o al condannato della data fissata per la camera di consiglio — dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata.

All'autorità giudiziaria è demandata una valutazione preliminare della idoneità delle prove dedotte a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato.

Come reiteratamente e condivisibilmente affermato da questa Corte di legittimità nella fase rescindente si deve pervenire alla valutazione delle prove senza gli approfondimenti richiesti nella fase rescissoria riservati, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (così, ex multis, Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810).

La valutazione preliminare dell'ammissibilità e non manifesta infondatezza della richiesta, proposta sulla base di prove nuove, comporta la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite, che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché però, riscontrabili ictu ()culi (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; Sez. 3, n. 15402 del 2016, cit., in motivazione; Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271071).

Nella fase rescindente, dunque, il giudice, chiamato a decidere dell'ammissibilità della richiesta di revisione fondata sulla prospettazione di una nuova prova, deve valutare l'affidabilità, la persuasività e la congruenza della prova nuova nel contesto probatorio già acquisito nel giudizio di cognizione, del quale occorre, quindi, identificare il tessuto logico-giuridico (Sez. 1, n. 20196 del 05/03/2013, Scimone, Rv. 256157).

La valutazione delle nuove prove di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., infatti, non può prescindere dal complesso degli elementi, processualmente utilizzabili, già accertati nel giudizio precedente alla revisione, al fine di saggiarne e compararne la resistenza rispetto alle prove sopravvenute o scoperte solo dopo la condanna irrevocabile (Sez. 5, n. 38276 del 19/02/2016, Dorigo, Rv. 267786).

In conclusione, dunque, secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base di prove nuove non può prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché riscontrabili ictu ()culi.

3. Orbene, nella situazione in esame, la Corte d'appello, dopo aver sottolineato che è «singolare che l'ipotetica prova ad alibi, proveniente esclusivamente dalla madre dell'imputato, emerga a distanza di oltre trent'anni dal fatto e a circa 20 dal giudizio» ha osservato che «nulla avrebbe impedito allo Scuderi di chiedere e ottenere la citazione della madre quale teste a discarico per offrirgli il presunto alibi che oggi, dopo qualche decennio, vorrebbe utilizzare ai fini della revisione.

La Corte poi evidenzia la palese inconferenza della prova, posto che, «la Catabiano non afferma esplicitamente che la sera del 16 Febbraio 1989 il figlio si trovava in sua compagnia, ma sostiene che in quel periodo il predetto stava sempre con lei e non si allontanava mai dal negozio di famiglia e da casa perché poteva essere controllato».

Correttamente quindi, osserva la Corte, la prova sarebbe tesa a scardinare il principio già affermato nelle sentenze di primo e secondo grado che, disattendendo la tesi difensiva secondo cui il regime di limitazione della libertà a cui il preposto era sottoposto costituiva di per sé ragione per escludere la commissione del delitto, hanno affermato la piena compatibilità del regime di semidetenzione con la partecipazione all'omicidio.

In ordine, infine, all'omessa motivazione in ordine alla richiesta di sentire le mogli di altri due coimputati collaboranti deve rilevarsi l'assoluto difetto di specificità della censura posto che non è stata prodotta alcuna dichiarazione proveniente dalle predette utile per vagliare la novità e rilevanza delle loro dichiarazioni.

In conclusione, dunque, ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia a svolto un adeguato giudizio preliminare, dandone conto con motivazione lineare e immune da illogicità manifesta, escludendo che la prova proposta potesse essere in grado di scardinare la ricostruzione cui era pervenuta la sentenza di condanna, in base a quelle raccolte nel giudizio di cognizione.

Il ricorso, pertanto, deve ritenersi inammissibile.

5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergente dal ricorso (Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di C 3000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza resa dalla Corte d'appello di Messina del 18/7/2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta, ex art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 convertito, con modificazioni, dalla i. 18 dicembre 2020, n. 176, del Sostituto procuratore generale presso questa Corte di cassazione, M.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria del difensore del ricorrente che insiste nelle conclusioni di cui al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Messina, con ordinanza del 18 luglio 2022, ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione della sentenza di condanna per il reato di omicidio di [OSCURATO:PERSONA], emessa dalla Corte d'Assise di Catania in data 11 aprile 2002 e confermata dalla Corte d'Assise d'Appello della stessa città, in data 11 marzo 2004. 2. Il ricorrente affida il proprio ricorso ad un unico motivo e lamenta, ex art. 606, lettera b), c) ed e) cod.proc.pen., l'erronea applicazione dell'art. 630, lett. c) e dell'art. 631 del codice di rito, in relazione alla declaratoria di inammissibilità della istanza di revisione. La "prova nuova" indicata consiste nella testimonianza della madre del ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], sentita ex art. 391-cod. proc. pen., avrebbe affermato che la sera il figlio, prima di andare a dormire in carcere, si tratteneva sempre con lei. Deduce il ricorrente che la Corte d'appello, nonostante tale indicazione, ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione - con procedimento de plano ed in assenza di contraddittorio - in palese violazione delle regole processuali e e sulla base di mere supposizioni senza disporre la trattazione del processo di revisione e l'audizione della teste che avrebbe consentito di smantellare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, divergenti tra loro e sulla cui sola base è stata resa la condanna per omicidio. La Corte territoriale, inoltre, avrebbe omesso di valutare anche l'ulteriore elemento richiesto, cioè di sentire le mogli dei coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero potuto riferire che il ricorrente non si trovava con loro il giorno dell'omicidio. 1. Il ricorso è inammissibile. L'istituto della revisione costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che, dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quella di certezza dei rapporti giuridici, permette, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti del giudicato. Esso, dunque, non è uno strumento di impugnazione tardiva che consente in ogni tempo di dedurre ciò che nel processo, ormai definitivamente concluso, non è stato rilevato o dedotto e, pertanto, «l'efficacia risolutiva del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o una inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti, copre entrambi), bensì l'emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli del definito processo» (Sez. 3, n. 2940 del 20/09/1995, Rossi, Rv. 203112) . Il processo di revisione prevede due fasi, l'una rescindente e l'altra rescissoria. La prima fase è costituita dalla valutazione — che avviene de plano, senza avviso al difensore o al condannato della data fissata per la camera di consiglio — dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata. All'autorità giudiziaria è demandata una valutazione preliminare della idoneità delle prove dedotte a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato. Come reiteratamente e condivisibilmente affermato da questa Corte di legittimità nella fase rescindente si deve pervenire alla valutazione delle prove senza gli approfondimenti richiesti nella fase rescissoria riservati, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle parti (così, ex multis, Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266810). La valutazione preliminare dell'ammissibilità e non manifesta infondatezza della richiesta, proposta sulla base di prove nuove, comporta la necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite, che deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché però, riscontrabili ictu ()culi (Sez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259779; Sez. 3, n. 15402 del 2016, cit., in motivazione; Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271071). Nella fase rescindente, dunque, il giudice, chiamato a decidere dell'ammissibilità della richiesta di revisione fondata sulla prospettazione di una nuova prova, deve valutare l'affidabilità, la persuasività e la congruenza della prova nuova nel contesto probatorio già acquisito nel giudizio di cognizione, del quale occorre, quindi, identificare il tessuto logico-giuridico (Sez. 1, n. 20196 del 05/03/2013, Scimone, Rv. 256157). La valutazione delle nuove prove di cui all'art. 630, lett. c), cod. proc. pen., infatti, non può prescindere dal complesso degli elementi, processualmente utilizzabili, già accertati nel giudizio precedente alla revisione, al fine di saggiarne e compararne la resistenza rispetto alle prove sopravvenute o scoperte solo dopo la condanna irrevocabile (Sez. 5, n. 38276 del 19/02/2016, Dorigo, Rv. 267786). In conclusione, dunque, secondo il costante insegnamento di questa Corte di legittimità, la valutazione preliminare circa l'ammissibilità della richiesta proposta sulla base di prove nuove non può prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, purché riscontrabili ictu ()culi. 3. Orbene, nella situazione in esame, la Corte d'appello, dopo aver sottolineato che è «singolare che l'ipotetica prova ad alibi, proveniente esclusivamente dalla madre dell'imputato, emerga a distanza di oltre trent'anni dal fatto e a circa 20 dal giudizio» ha osservato che «nulla avrebbe impedito allo Scuderi di chiedere e ottenere la citazione della madre quale teste a discarico per offrirgli il presunto alibi che oggi, dopo qualche decennio, vorrebbe utilizzare ai fini della revisione. La Corte poi evidenzia la palese inconferenza della prova, posto che, «la Catabiano non afferma esplicitamente che la sera del 16 Febbraio 1989 il figlio si trovava in sua compagnia, ma sostiene che in quel periodo il predetto stava sempre con lei e non si allontanava mai dal negozio di famiglia e da casa perché poteva essere controllato». Correttamente quindi, osserva la Corte, la prova sarebbe tesa a scardinare il principio già affermato nelle sentenze di primo e secondo grado che, disattendendo la tesi difensiva secondo cui il regime di limitazione della libertà a cui il preposto era sottoposto costituiva di per sé ragione per escludere la commissione del delitto, hanno affermato la piena compatibilità del regime di semidetenzione con la partecipazione all'omicidio. In ordine, infine, all'omessa motivazione in ordine alla richiesta di sentire le mogli di altri due coimputati collaboranti deve rilevarsi l'assoluto difetto di specificità della censura posto che non è stata prodotta alcuna dichiarazione proveniente dalle predette utile per vagliare la novità e rilevanza delle loro dichiarazioni. In conclusione, dunque, ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia a svolto un adeguato giudizio preliminare, dandone conto con motivazione lineare e immune da illogicità manifesta, escludendo che la prova proposta potesse essere in grado di scardinare la ricostruzione cui era pervenuta la sentenza di condanna, in base a quelle raccolte nel giudizio di cognizione. Il ricorso, pertanto, deve ritenersi inammissibile. 5. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergente dal ricorso (Corte Cost., 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di C 3000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3000,00 in favore della Cassa delle
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