CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 11226/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cato FrancescoVannicelli-ricorrente-Ministero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall' [OSCURATO:PERSONA] il decreto n. cronol. 3796/2025 pronunciato dal Tribunale di Leccedepositato il 30/10/2025Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva;Numero registro generale 25329/2025Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 11226/2026Data pubblicazione 27/04/2026 P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 22/04/2026LAURA TRICOMI