CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 gennaio 2023
Cassazione n. 15654/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE di APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], per il rigetto dei ricorsi; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia accolto; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], insiste per l'accoglimento del ricorso e, in specifico, per la rimessione alle Sezioni Unite della questione relativa alla sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico in relazione ai reati di lesioni personali e di rapina impropria. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di VENEZIA, con sentenza del 1°/7/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal GIUDICE per le [OSCURATO:PERSONA] del TRIBUNALE di TREVISO il 17/3/2017 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 628, commi primo e terzo e 61 n. 5 cod. pen. e 110, 582 e 61 n. 2 cod. pen. 1. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso gli imputati che, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno dedotto i seguenti motivi. 2. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, commi 2 e 3, 125, comma 3 cod. proc. pen. e 111, comma 6 cost. con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico. 2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione in relazione agli artt. 110 cod. pen. e 27 cost.2.3. Vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. 2.4. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. con riferimento alla quantificazione e in punto di mancata differenziazione della posizione dei due imputati. 3. Avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in ordine alla dichiarazione di responsabilità. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti. 3.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. 4. In data 24 dicembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. [OSCURATO:PERSONA], chiede che i ricorsi siano rigettatati. 5. In data 4 gennaio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 6. In data 4 gennaio 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], insiste per la rimessione della questione relativa alla sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico in relazione ai reati di lesioni personali e di rapina impropria [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente infondato. 1.1. Nel primo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione, anche con riferimento al travisamento della prova, in ordine alla dichiarazione di responsabilità rileva ndo che la conclusione della Corte territoriale sarebbe illogica in quanto non terrebbe in alcuna considerazione le intrinseche contraddizioni contenute nelle dichiarazioni - rese dalla persona offesa e l'incompatibilità delle lesioni riferite con quelle che emergerebbero nel referto medico. La doglianza, formulata in termini generici e comunque reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, con motivazione che si salda e integra con quella del primo giudice, facendo riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa ed evidenziando che l'eventuale discrasia circa le concrete modalità con le quali sarebbe avvenuto il trascinannento, comunque accertato e confermato dal certificato medico in atti sono irrilevanti (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), ha fornito corretta e adeguata risposta alle critiche della difesa. Le censure, quindi, tendendo a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, non sono consentite e risultano comunque manifestamente infondate. Ogni diversa lettura, fondata peraltro su di una diversa valutazione delle prove, non è d'altro canto consentita in questa sede (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 dei 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 1.2. Nel secondo motivo la difesa, facendo riferimento ad alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica attribuita ai fatti evidenziando che quanto accaduto, considerato che la violenza sarebbe stata riferibile alla sola borsa, configurerebbe il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. e non quello di rapina contestato. La doglianza è manifestamente infondata. La Corte territoriale, infatti, a fronte dell'accertato svolgimento dei fatti, impossessamento della borsa e trascinamento della persona offesa con l'autovettura in marcia (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata), si è conformata alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, ciò considerato che in tale situazione la violenza è da considerarsi direttamente riferibile alla vittima per vincerne la resistenza e non è limitata al bene (così da ultimo, come evidenziato in motivazione e a prescindere dalla fattispecie concreta, cfr. Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Melegari, Rv. 276558 - 01; Sez. 2, n. 2553 del 19/12/2014, Bocchetti, Rv. 262281; Sez. 2, n. 41464 del 11/11/2010, P., Rv. 248751; n. 34206 del 03/10/2006 P.g. in proc. Vaccaro, Rv. 234776, che sottolinea l'istintivo e deliberato contrasto che in siffatti casi la vittima oppone alla sottrazione, Sez. 6, Sentenza n. 10840 del 20/05/1987, P.M., Rv. 176850 - 01). 1.3. Nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. Nello specifico il ricorrente rileva che la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale in ordine alla sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico tra il reato di lesioni personali e quello di rapina impropria sarebbe errata o che, quanto meno, in ordine a tale soluzione sussisterebbe un contrasto di giurisprudenza per risolvere il quale il ricorrente chiede che la decisione della questione sia rimessa ai sensi degli artt. 610, comma 2 e 618 cod. proc. pen. alle Sezioni Unite Penali. La doglianza è infondata. Nel caso di specie, invero, non si pone il problema dell'assorbimento del reato di lesioni personali in quello di rapina impropria e, conseguentemente, della configurabilità o meno dell'aggravante del nesso teleologico tra tali reati. Come correttamente evidenziato dal giudice per le indagini preliminari, agli imputati non è contestato il reato di rapina impropria ma, proprio in virtù della specifica condotta posta in essere, quello di rapina propria (cfr. pag. 3 della sentenza di primo grado). Sotto tale profilo, pertanto, la conclusione cui è addivenuta la Corte territoriale ritenendo la sussistenza dell'aggravante contestata, al di là e a prescindere dell'errato riferimento al reato di rapina impropria contenuto nella sentenza impugnata, è corretta. Le lesioni personali provocate alla persona offesa mediante il trascinamento, infatti, erano finalizzate a conseguire l'impossessamento della borsa, cioè a commettere il reato di rapina propria di cui all'art. 628, primo comma cod. pen., di cui al capo a) dell'im putazione. 1.4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 2.1. Nei primi due motivi la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità sia quanto all'assenza dell'elemento psicologico che alla carenza di una condotta del ricorrente qualificabile nei termini di contributo causale alla commissione del fatto. Nello specifico. La difesa, nel primo motivo, rileva che la Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con le censure sollevate nell'atto di appello e in tal modo non avrebbe considerato la diversa condotta tenuta dai due imputati e che il ricorrente non aveva avuto alcuna consapevolezza dell'azione di sottrazione posta in essere e decisa in piena autonomia solo da [OSCURATO:PERSONA]. Nel secondo motivo, invece, la difesa evidenzia che la conclusione della Corte territoriale quanto al ritenuto concorso del ricorrente nella commissione del reato sarebbe errata. Dagli atti, infatti, emergerebbe che l'imputato non ha contribuito alla condotta di impossessamento né ha cooperato in altro modo, quanto meno consapevolmente, alla realizzazione del fatto tipico. Le doglianze sono manifestamente infondate. Pure a fronte delle critiche articolate nell'atto di appello, infatti, la Corte territoriale, anche facendo riferimento alle dichiarazioni rese dalla persona offesa in ordine alla partecipazione del ricorrente alla conversazione intercorsa, ha dato conto della piena consapevolezza dello stesso in ordine a quanto stava accadendo e circa il decisivo contributo dallo stesso fornito per la commissione del reato. Sotto tale ultimo profilo, d'altro canto, la repentina ripresa della marcia e il trascinamento della vittima, anche solo per qualche istante, costituisce elemento da solo idoneo alla commissione del fatto tipico previsto dalla norma del quale il ricorrente, che era alla guida dell'autovettura, era consapevole esecutore. Ragione questa per la quale la motivazione della sentenza impugnata, che si salda e integra con quella resa dal giudice di primo grado, nella quale la Corte territoriale ha dato atto di essersi conformata al dato normativo, è adeguata e coerente ed è pertanto insindacabile in questa sede. 2.3. Nel terzo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. La doglianza è manifestamente infondata. Come correttamente indicato dal Procuratore generale, infatti, la Corte territoriale, valorizzando sul punto l'orario notturno in cui è stata commessa la rapina, il luogo comunque appartato e l'avvenuto utilizzo di una autovettura, ha dato conto della concreta condizione di minorata difesa nella quale si è trovata la vittima, così fornendo una risposta corretta e conforme ai principi enucleati anche dalla più recente giurisprudenza di legittimità sul punto (cfr. Sez. U, n.40275de115/07/2021, Cardellini, Rv 282095 - 01 per la quale "La commissione del reato in tempo di notte è idonea ad integrare, anche in difetto di ulteriori circostanze di tempo, di luogo o di persona, la circostanza aggravante della cosiddetta "minorata difesa", essendo peraltro sempre necessario che la pubblica o privata difesa ne siano rimaste in concreto ostacolate e che non ricorrano circostanze ulteriori, di natura diversa, idonee- a neutralizzare il predetto effetto"), senza che possa assumere alcun valore la resistenza posta in essere dalla persona offesa, neutralizzata proprio grazie alle particolari condizioni -luogo isolato e utilizzo dell'autovettura- nelle quali si è realizzata l'azione illecita. 2.4. Nel quarto motivo la difesa deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 cod. pen. con riferimento alla quantificazione della pena e in punto di mancata differenziazione della posizione dei due imputati. La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, al quale sono state anche riconosciute le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. con giudizio di equivalenza, ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito e ciò, tenuto conto comunque della modalità del fatto, anche in relazione all'equiparazione delle due posizioni nonché al bilanciamento, in termini di equivalenza, delle accordate circostanze attenuanti rispetto alle numerose aggravanti. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, pertanto, sono meramente assertive e in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818) 2.5. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibile il ricorso d