CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20207/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05WW1DC) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2025 della CORTE APPELLO di [OSCURATO:PERSONA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, articolando un unico motivo di ricorso, deduce, violazione di legge in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'eccessività del trattamento sanzionatorio; Considerato che il motivo espone censure non consentite in sede di legittimità, siccome relative al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, nonché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, in quanto il giudice di secondo grado ha correttamente motivato perché non è possibile riconoscere all'imputato le circostanze attenuanti generiche e perché la pena irrogata dal giudice di primo grado, di sei mesi superiore al minimo edittale ed in assenza di pena pecuniaria, è equa ai sensi dell'art. 133 cod. pen., valorizzando, in particolare, l'assenza di elementi positivamente valutabili a favore dell'attuale ricorrente, il quantitativo di stupefacente sequestrato e il numero delle dosi rinvenute nella disponibilità del medesimo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P. P.Q.M1,15. 2026 e Sorbii