Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 novembre 2025

Cassazione n. 01505/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, articolando tre motivi di ricorso, deduce violazione di legge in riferimento alla

I. 197 del 2022 che ha abrogato l'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 (primo motivo) nonché violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto e alla colpevolezza dell'imputato (secondo motivo) e, da ultimo, violazione di legge per mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (terzo motivo); considerato che il primo motivo espone censure manifestamente infondate perché inerenti a prospettazioni di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, poiché l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, secondo comma, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964 - 01; cfr., nello stesso senso, Corte cost., sent. n. 54 del 2004); ritenuto che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso in quanto la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità del ricorrente attese le dichiarazioni del teste Palemburgi, coerenti nell'attestare lo stato di detenzione del ricorrente ancorchè anche in termini di arresti domiciliari, le quali trovano riscontro nella documentazione acquisita agli atti, a nulla valendo quanto poi alla paternità e responsabilità per la domanda, l'eventuale intermediazione del CAF, posto che l'indicazione dei dati occorrenti per la compilazione della domanda non può non essere riferita all'imputato; osservato che le censure relative alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non sono consentite in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso in quanto il Giudice di secondo grado ha correttamente escluso la particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen., attese le modalità della condotta posta in essere dall'imputato, l'abitualità del comportamento, in ragione della personalità dell'imputato e dei precedenti penali che evidenziano una radicata tendenza a delinquere e una particolare insofferenza per l'autorità e, da ultimo, l'entità del danno; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 7, comma 1, d.l. n. 4 del 2019, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, articolando tre motivi di ricorso, deduce violazione di legge in riferimento alla I. 197 del 2022 che ha abrogato l'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019 (primo motivo) nonché violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del fatto e alla colpevolezza dell'imputato (secondo motivo) e, da ultimo, violazione di legge per mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (terzo motivo); considerato che il primo motivo espone censure manifestamente infondate perché inerenti a prospettazioni di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, poiché l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, secondo comma, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964 - 01; cfr., nello stesso senso, Corte cost., sent. n. 54 del 2004); ritenuto che il secondo motivo espone censure non consentite dalla legge in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso in quanto la sentenza impugnata ha fondato il giudizio di responsabilità del ricorrente attese le dichiarazioni del teste Palemburgi, coerenti nell'attestare lo stato di detenzione del ricorrente ancorchè anche in termini di arresti domiciliari, le quali trovano riscontro nella documentazione acquisita agli atti, a nulla valendo quanto poi alla paternità e responsabilità per la domanda, l'eventuale intermediazione del CAF, posto che l'indicazione dei dati occorrenti per la compilazione della domanda non può non essere riferita all'imputato; osservato che le censure relative alla mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto non sono consentite in sede di legittimità, poiché le stesse sono riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso in quanto il Giudice di secondo grado ha correttamente escluso la particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen., attese le modalità della condotta posta in essere dall'imputato, l'abitualità del comportamento, in ragione della personalità dell'imputato e dei precedenti penali che evidenziano una radicata tendenza a delinquere e una particolare insofferenza per l'autorità e, da ultimo, l'entità del danno; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 01505/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris