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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 60/2009

ECLI:EU:T:2009:380
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62005TJ0300_IT

[OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] causa T‑300/05, domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 28 aprile 2005, n. 651, che modifica il regolamento (CE) n. 60/2004 recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 108, pag. 3), e, nella causa T‑316/05, domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 2005, n. 832, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 138, pag. 3).

[OSCURATO:PERSONA]

1) I ricorsi sono respinti. 2) La Repubblica di Cipro è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione. 3) La Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lettonia sopporteranno le proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62005TJ0300_IT [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] della causa [OSCURATO:PERSONA] causa T‑300/05, domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 28 aprile 2005, n. 651, che modifica il regolamento (CE) n. 60/2004 recante misure transitorie nel settore dello zucchero in seguito all’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (GU L 108, pag. 3), e, nella causa T‑316/05, domanda di annullamento del regolamento (CE) della Commissione 31 maggio 2005, n. 832, concernente la determinazione delle eccedenze di zucchero, isoglucosio e fruttosio per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia (GU L 138, pag. 3). [OSCURATO:PERSONA] 1) I ricorsi sono respinti. 2) La Repubblica di Cipro è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione. 3) La Repubblica di Estonia e la Repubblica di Lettonia sopporteranno le proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 60/2009 — Fons Iuris — Fons Iuris