CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 agosto 2025
Cassazione n. 22898/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE TRIBUTARIAComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: *[OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28689/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 141, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -controricorrente- Numero registro generale 28689/2019 Numero sezionale 5244/2025 Numero di raccolta generale 22898/2025 Data pubblicazione 08/08/2025 avverso l’ordinanza n. 32277/2024 della Corte di cassazione, depositata il 13 dicembre 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con comunicazione in data 21.2.25, la Cancelleria segnala che, erroneamente, nel dispositivo dell’ordinanza n. 32277/2024, emessa dalla Sez. 5 Civ. di questa S.C. ad esito dell’udienza del 24.10.24 e pubblicata il 13.12.24, è disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria della Lombardia, anziché del Lazio. La contribuente deposita memoria telematica mediante la quale condivide la segnalazione della Cancelleria. Considerato che: Si configura un’ipotesi di errore materiale. Nel frontespizio dell’ordinanza di cui innanzi, la sentenza impugnata è indicata come sentenza della CTR del Lazio n. 1020/2019. Ne consegue che, in dispositivo, il rinvio avrebbe dovuto indicare quale giudice “ad quem” la Corte di giustizia tributaria del Lazio e non della Lombardia. Il dispositivo va dunque corretto in tal senso. P.Q.M Dispone che il dispositivo dell’ordinanza n. 32277/2024, emessa dalla Sez. 5 Civ. di questa S.C. ad esito dell’udienza del 24.10.24 e pubblicata il 13.12.24, sia corretto come segue: laddove è scritto “[…] con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di Numero registro generale 28689/2019 Numero sezionale 5244/2025 Numero di raccolta generale 22898/2025 Data pubblicazione 08/08/2025 secondo grado della Lombardia […]”, leggasi “[…] con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio […]”. Manda la Cancelleria per l’annotazione sull’originale. Così deciso a Roma, lì 13 giugno 2025. [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 28689/2019 Numero sezionale 5244/2025 Numero di raccolta generale 22898/2025 Data pubblicazione 08/08/2025