CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023
Cassazione n. 30042/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza in data 11 novembre 2022, confermava la condanna pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],, in relazione al reato di rapina aggravata. Rilevato che il motivo relativo alla omessa notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di appello è manifestamente infondato, in quanto l'omissione di tale adempimento non è produttiva di invalidità alcuna della sentenza pronunciata, trattandosi di un vizio insorto nel segmento procedimentale successivo all'emissione della stessa (Sez. 5, n. 40413 del 13/06/2019, Palla, Rv. 277121- 01); né l'omissione incide sulla ritualità della procedura innescata dall'impugnazione del difensore, alla quale, secondo un indirizzo già fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 4, n. 29298 del 22/03/2018, Rallo, Rv. 272977-01), occorre obbligatoriamente dare corso, indipendentemente dalla c:orretta esecuzione degli incombenti già previsti dall'art. 548, comma 3, cod. proc. pen. nei confronti dell'imputato; è vero che secondo altro indirizzo, il giudice dell'impugnazione dovrebbe trasmettere gli atti al giudice a quo per la notifica dell'estratto contumaciale all'imputato, in modo che questi possa essere reintegrato nel suo autonomo diritto di impugnare (Sez. 2, n. 36441 del 21/07/2015, Strano, Rv. 264832-01), ma il primo indirizzo deve essere ora riaffermato, a proposito del ricorso per cassazione, a seguito della entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, antecedente alla sentenza impugnata, che ha modificato l'art. 613 del codice di rito, abolendo la possibilità del ricorso per cassazione personale dell'imputato, il cui potere di impugnazione rimane oramai sussunto in quello del difensore (Sez. 5, n. 40413 del 13/06/2019, Palla, Rv. 277121-01, sopra citata); con la conseguenza che l'omessa notifica dell'avviso di deposito della sentenza contumaciale potrebbe assumere residuale rilievo - sempre e solo in vista della restituzione degli atti al giudice antecedentemente pronunciatosi, a salvaguardia dei diritti e delle prerogative dell'imputato - soltanto ove il difensore impugnante fosse privo di investitura fiduciaria, in qualunque tempo conferita, valendo altrimenti la presunzione (nel caso di specie, in difetto di contrarie deduzioni del ricorrente, pienamente operante) per cui, in forza dell'effettività del rapporto tra patrocinatore e patrono, che la difesa fiduciaria ordinariamente riflette, la sentenza impugnata sia stata portata a conoscenza del secondo e l'esercizio del potere di impugnazione sia stato tra di essi condiviso (vedi Sez.1, 2.2337 del 23/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281391 - 02); Rilevato che il secondo motivo di ricorso risulta del tutto generico, in quanto non indica precise carenze o ovvero illogicità della motivazione della sentenza impugnata, e quindi senza alcun confronto con la stessa, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativa mente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 giugno 2023 Il Consigliere