CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10751/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Il ricorso è inammissibile per la evidente genericità del motivo di ricorso, che denuncia violazione della disposizione di cui all'art. 129 cod. proc. pen., motivo che si risolve in un mero enunciato in assenza di un critico confronto con la sentenza impugnata che ha ricostruito sia le condotte, con riguardo agli elementi evincibili dagli atti di Polizia concernenti la notifica del provvedimento di sottoposizione alla misura degli arresti domiciliari, che l'elemento psicologico del reato, il dolo generico, ravvisabile in ragione del concreto comportamento dell'imputata; All'inammissibilità dell'impugnazione segue per legge la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso