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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 00976/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla memoria e conclude per il rigetto depositando in udienza conclusioni e nota spese.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del ricorso.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. PERNA [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso che il 28 novembre 2019 ha confermato la sentenza del tribunale di Isernia che lo aveva condannato per riciclaggio di denaro provento di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

In particolare gli è stato contestato di aver fatto transitare 3.000.000,00 di euro sui conti correnti della G&B in forma, solo simulata, di versamenti effettuati per la sottoscrizione dell'aumento di capitale della citata società all'esito di una serie di ripetute movimentazioni di giroconto poste in essere per mascherare l'acquisizione del denaro in questione, provento delittuoso perché ottenuto dalle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] a mezzo di finanziamenti pubblici illegittimamente erogati dalla Regione Molise.

2. Deduce il ricorrente:

2.1. violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità.

Lamenta che la Corte d'appello di Campobasso ha escluso la operatività della clausola di riserva ritenendo che l'imputato non avesse provato il proprio concorso nel reato presupposto, pur riconoscendo, a pagina 15 dalla sentenza impugnata, "un fumus, un sospetto, una ipotesi di concorso nel reato presupposto".

Sostiene che le due argomentazioni: riconosciuta configurabilità di ipotesi di concorso nel delitto presupposto/onere della prova a carico dell'imputato del delitto di riciclaggio sono tra loro processualmente incompatibili perché è stato affermato da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che occorre, a carico dell'accusa la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto.

Rileva che nel caso di specie la Corte d'appello ha riconosciuto una circostanza di acquisizione processuale ulteriore rispetto alla mera plausibilità della prospettazione difensiva, ovvero la sussistenza di una vera e propria ipotesi ricostruttiva alternativa laddove, sempre a pagina 15, ha riconosciuto che la documentazione attestante i vari collegamenti societari era comunque idonea a conferire all'odierno ricorrente quantomeno il ruolo di beneficiario e quindi di soggetto accentratore, collettore, delle società coinvolte nella presente vicende giudiziarie.

Sottolinea come è stato confermato dall'istruttoria che il ruolo del PERNA rispetto al delitto presupposto costituiva già in fase di indagine una vera e propria ipotesi anche investigativa.

Evidenza come Re ipotesi alternativa del concorso del PERNA nel reato presupposto, quale amministratore di fatto, delle società SOLBA, [OSCURATO:SOCIETA] e FAITH Industries, oltre ad essere plausibile razionale sotto il profilo pratico, risulta corroborata da plurimi elementi di prova tutti univoci, in parte non disconosciuti neppure dalla Corte d'appello e soprattutto non risulta confutata da alcun dato probatorio di inequivoco di segno contrario, mai indicato dai giudici di merito ed il cui onere doveva ritenersi a carico dell'accusa;

2.2. motivazione contraddittoria e comunque incoerente con riguardo alla valutazione e all'analisi critica del compendio probatorio.

Lamenta che la Corte d'appello non ha chiarito perché le dichiarazioni del PERNA sono state ritenute attendibili nella sola parte in cui si è attribuito la gerenza di fatto anche della società G&[OSCURATO:SOCIETA] e non con riferimento alle altre società.

Ritiene che le argomentazioni della Corte si fondano su una visione parcellizzata, atomistica e contestualizzata rispetto ai dati probatori che non vengono letti secondo una considerazione unitaria e di sintesi.

Contesta anche la valutazione delle prove dichiarative e documentali che non sono state confrontate con la tesi difensiva;

2.3. difetto di correlazione ed erronea applicazione dell'articolo 648 bis.

Illogicità della motivazione in relazione al dolo di riciclaggio.

Sostiene che sono state attribuite all'imputato condotte diverse ed ulteriori rispetto a quelle indicate nel capo di incolpazione, condotte che neppure sono emerse in primo grado, con evidente pregiudizio del diritto della difesa.

In particolare, rileva che la Corte territoriale nel negare la riqualificazione della condotta in termini di ricettazione ha ribadito semplicemente l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita in considerazione della natura fungibile del bene e della sua automatica sostituzione con denaro pulito.

Sostiene che tale passaggio motivazionale concretizza violazione del principio del contraddittorio perché è pacifico che la condotta accertata sia consistita nella solo ricezione degli assegni circolari emessi rispettivamente sui conti di SOLVA e MODA2, circostanza che non trova riscontro nella imputazione formale che contestava la diversa condotta di sostituzione di tale indicata somma di denaro mediante operazione tese ad ostacolare l'identificazione della sua provenienza delittuosa, consistite in ripetute operazioni di giroconto e nella simulazione di una situazione giustificativa delle movimentazioni.

Rileva che la Corte d'appello perviene alla condanna da un lato giustificando la pretesa conformità del fatto accertato alla imputazione formale mediante una argomentazione tecnicamente perplessa e oscura sotto il profilo tecnico giuridico sostanziale oltre che relativa a dati di fatto non emergenti da alcun elemento probatorio; omessa motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche

3. La parte civile Regione Molise presentava memoria difensiva con la quale chiedeva la conferma della sentenza impugnata Anche la difesa dell'imputato presentava memoria con la quale ulteriormente sviluppava i motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso che deducono violazioni della legge penale sostanziale e correlati vizi di motivazione, sono inammissibili perché presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

2. Al di là del dato enunciativo, il ricorrente solo formalmente ha indicato inosservanze di norme di diritto penale sostantivo e vizi di manifesta illogicità della motivazione della decisione gravata, ma non ha prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; ne' è stata lamentata una insufficiente descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento.

I Giudici di merito hanno, invero, adeguatamente motivato in ordine al giudizio di responsabilità valutando in maniera logica e convincente le risultanze probatorie che sono state poste, poi, a base di tale giudizio.

La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede, infatti, una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi denunciati, avendo la Corte territoriale analiticamente spiegato, le ragioni del giudizio di responsabilità.

3. L'imputato è stato ritenuto responsabile in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico e rappresentante legale pro tempore della G&[OSCURATO:SOCIETA] del delitto di riciclaggio avente ad oggetto la somma di tre milioni di euro, provento delittuoso del reato di cui all'articolo 640 bis codice penale, commesso in danno della Regione Molise, ottenuta dalle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA].

Il riciclaggio sarebbe avvenuto mediante movimentazione di giroconto e nella simulazione di una situazione giustificativa delle movimentazioni mediante il versamento effettuato per la sottoscrizione dell'aumento di capitale della G&[OSCURATO:SOCIETA].

3.1. La difesa dell'imputato si è incentrata sul concorso nel reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche poi oggetto di riciclaggio.

Sul punto deve rilevarsi che se è indubitabile, in linea di principio, che il concorrente nel reato presupposto di quello di riciclaggio non può essere chiamato a rispondere di tale successiva attività, fatta rientrare nel post- factum non punibile attraverso la clausola di riserva introdotta nell'art. 648 bis c.p., come già nell'art. 648 c.p., tuttavia non può non rilevarsi come il "criterio temporale" comunemente adottato per distinguere il concorrente dal ricettatore o riciclatore da solo non basta a risolvere la questione.

Occorre, in più, che si proceda a verificare, caso per caso, se la preventiva assicurazione di "lavare" il denaro abbia realmente influenzato o rafforzato, nell'autore del reato principale, la decisione di delinquere.

Come affermato anche da Cass. Sez. 5 n. 8432/2007 Rv. 236254 si tratta di un accertamento minuzioso e specifico, dal momento che esso porta ad un effetto processuale e penale assai rilevante: quello per cui una condotta dotata di tutti i connotati per essere considerata delitto di riciclaggio e dotata quindi di una sua significativa valenza antigiuridica, rimane non punibile in virtù di una previa valutazione del legislatore sulla irrilevanza penale del post-delictum.

Il richiamato accertamento, dunque, non può ritenersi soddisfatto alla stregua di generiche presunzioni.

Nel caso di specie i giudici d'appello hanno dato atto che tutta la documentazione che asserisce ci tale assunto difensivo si ferma alla soglia di una mera valenza indiziaria senza portare al processo alcuna dimostrazione che valesse allo scopo perseguito che deve essere non già quello di riscontrare semplici conoscenze ed interessi del Perna di quanto illecitamente operato dalle due società rifornite dalla Regione Molise di soldi che sarebbero poi finiti nelle casse della G84.13 Investiments, bensì quello di provare giudizialmente che il Perna sia stato concorrente, materiale o morale del progetto criminoso che avrebbe portato alla configurabilità del reato di truffa aggravata in erogazioni pubbliche.

E' stato sottolineato come, al di là delle ammissioni che il Perna ha potuto fare circa l'esclusività e centralità del suo dominio sulla galassia delle società coinvolte nell'operazione di finanziamento illecito in argomento, è risultato che la mappa delle società del gruppo e tutta la documentazione prodotta dalla difesa sono temporalmente ferme al 2008 e sono al più valevoli a rivelare in capo al Perna il ruolo di beneficiario e non quello di gerente e titolare dei poteri decisionali, di modo che già in detta carenza di qualsivoglia traccia formale che sia giuridicamente riconducibile alla persona e alla qualità del Perna risiede, secondo i giudici di merito, l'insuperabile ragione per cui sul piano processuale non sussiste altro che un mero fumus, "un sospetto".

Così come ha indicato il teste operante colonnello Gravina quando ha spiegato al tribunale come non poteva essere stata fatta alcuna indagine che dalla Solba e dalla Moda2 risalisse ad altri soggetti per la semplice ragione che le due società erano cessate pochi mesi dopo avere ottenuto i fondi regionali senza lasciare documentazione contabile che non fossero i bilanci depositati.

Non risultava documentazione che riguardava i progetti finanziari e nessuno approfondimento investigativo era obiettivamente valutabile anche in merito alle società lussemburghesi partecipate dalla Solba e dalla Moda 2 dal momento che alcuna delle persone coinvolte, e sicuramente non il Perna, risultavano averne la titolarità e quindi la gestione decisionale; così come nessun legame di soci o amministratori o interessi era stato riscontrato tra le società finanziate e la G&B che non fosse il flusso di assegni in argomento.

Il teste qualificato ha infatti dichiarato per noi (Pema) era una sorta di deus ex machina ... è stata sempre una figura immanente ... ma nel contempo ed evidentemente in ragione delle emergenze di quelle investigazioni null'altro che un indizio investigativo una sensazione, ulteriormente precisando che del Perna nel corso di tutte le indagini non era venuto fuori alcun comportamento attivo che in prima persona potesse ricondurlo alla Solba e alla Moda2.

3.3. Così come non erano suffragate da documentazione le dichiarazioni dei testi della difesa che nulla provavano in ordine al concorso nel reato presupposto, confermando invece la configurabilità del delitto di riciclaggio, considerato che dimostravano che il Perna conosceva bene i meccanismi che avrebbero potuto portare e hanno portato alla G&B Investments il denaro pubblico illecitamente acquisito dalla Solba e dalla Moda2.

3.4. E' proprio il conferimento di quel denaro a una società terza, al di fuori di ogni collegamento palese e in assenza di qualsivoglia giustificazione logica e plausibile, e addirittura nella forma della sottoscrizione di aumento del capitale di quella società di cui non si sarebbe mai tratto nulla (le società conferenti sarebbero cessate definitivamente dopo qualche mese dal versamento dei tre milioni di euro) che realizza il risultato di ripulitura del denaro di provenienza illecita perché destinata a farne perdere le tracce proprio attraverso un'operazione formalmente legittima e come tale non sospetta.

Viene altresì sottolineato che il Perna non ha semplicemente preso e tenuto per sé ben tracciate e fissate su un conto corrente le somme illeciti in argomento ma le ha mutate in sottoscrizione per aumento di capitale e solo all'esito, come ha spiegato in dibattimento, le ha riprese per finalizzarle al suo progetto di acquisizione dello zuccherificio del Molise.

Sul punto deve comunque rilevarsi che, come già affermato da questa corte (v.

Cass. N. 495 del 2009 Rv. 242372 - 01, N. 26746 del 2011 Rv. 250427, N. 43534 del 2012 Rv. 253795; n. 13085 del 2014 Rv. 259485) non si può dubitare, stante la fungibilità del denaro, che già il deposito in banca di "denaro sporco" realizzi automaticamente la sostituzione di esso, essendo la banca obbligata a restituire al depositante la stessa quantità di denaro depositato.

4. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni.

Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.

Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.

5. Con riguardo al quarto motivo di ricorso deve osservarsi che le circostanze attenuanti erano state genericamente richieste senza alcuna indicazione degli elementi posti a sostegno essendosi limitato il ricorrente ad affermare che il tribunale aveva omesso di motivare in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ritenendo solo genericamente l'assenza di profili di meritevolezza.

Sul punto va richiamato il principio, più volte stabilito da questa Corte, che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62 bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con nnodif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine.

E' stato infatti affermato che "in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; (così, Cass. n. 29679 del 13.6.2011, rv. 219891; n. 44071 del 25.9.2014 Rv. 260610; n. 39566 del 2017 Rv. 270986)

5.1. Ciò premesso deve rilevarsi che non è annullabile per difetto di motivazione la sentenza in argomento per il fatto che ha omesso di prendere in esame un motivo di impugnazione che, per essere privo del requisito della specificità, avrebbero dovuto essere dichiarato inammissibile.

Sussiste, infatti, un effettivo interesse dell'imputato a dolersi della violazione solo quando l'assunto difensivo posto a fondamento del motivo sia in astratto suscettibile di accoglimento. ( Cass. N. 35949 del 2019 Rv. 276745 - 01, N. 47722 del 2015 Rv. 265878 - 01, N. 10173 del 2015 Rv. 263157 - 01)

6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile Regione Molise che liquida in complessivi C 3510,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese del grado in favore de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2019 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. uditi i difensori: L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta alla memoria e conclude per il rigetto depositando in udienza conclusioni e nota spese. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. PERNA [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Campobasso che il 28 novembre 2019 ha confermato la sentenza del tribunale di Isernia che lo aveva condannato per riciclaggio di denaro provento di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. In particolare gli è stato contestato di aver fatto transitare 3.000.000,00 di euro sui conti correnti della G&B in forma, solo simulata, di versamenti effettuati per la sottoscrizione dell'aumento di capitale della citata società all'esito di una serie di ripetute movimentazioni di giroconto poste in essere per mascherare l'acquisizione del denaro in questione, provento delittuoso perché ottenuto dalle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] a mezzo di finanziamenti pubblici illegittimamente erogati dalla Regione Molise. 2. Deduce il ricorrente: 2.1. violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità. Lamenta che la Corte d'appello di Campobasso ha escluso la operatività della clausola di riserva ritenendo che l'imputato non avesse provato il proprio concorso nel reato presupposto, pur riconoscendo, a pagina 15 dalla sentenza impugnata, "un fumus, un sospetto, una ipotesi di concorso nel reato presupposto". Sostiene che le due argomentazioni: riconosciuta configurabilità di ipotesi di concorso nel delitto presupposto/onere della prova a carico dell'imputato del delitto di riciclaggio sono tra loro processualmente incompatibili perché è stato affermato da consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che occorre, a carico dell'accusa la prova dell'estraneità dell'imputato al reato presupposto. Rileva che nel caso di specie la Corte d'appello ha riconosciuto una circostanza di acquisizione processuale ulteriore rispetto alla mera plausibilità della prospettazione difensiva, ovvero la sussistenza di una vera e propria ipotesi ricostruttiva alternativa laddove, sempre a pagina 15, ha riconosciuto che la documentazione attestante i vari collegamenti societari era comunque idonea a conferire all'odierno ricorrente quantomeno il ruolo di beneficiario e quindi di soggetto accentratore, collettore, delle società coinvolte nella presente vicende giudiziarie. Sottolinea come è stato confermato dall'istruttoria che il ruolo del PERNA rispetto al delitto presupposto costituiva già in fase di indagine una vera e propria ipotesi anche investigativa. Evidenza come Re ipotesi alternativa del concorso del PERNA nel reato presupposto, quale amministratore di fatto, delle società SOLBA, [OSCURATO:SOCIETA] e FAITH Industries, oltre ad essere plausibile razionale sotto il profilo pratico, risulta corroborata da plurimi elementi di prova tutti univoci, in parte non disconosciuti neppure dalla Corte d'appello e soprattutto non risulta confutata da alcun dato probatorio di inequivoco di segno contrario, mai indicato dai giudici di merito ed il cui onere doveva ritenersi a carico dell'accusa; 2.2. motivazione contraddittoria e comunque incoerente con riguardo alla valutazione e all'analisi critica del compendio probatorio. Lamenta che la Corte d'appello non ha chiarito perché le dichiarazioni del PERNA sono state ritenute attendibili nella sola parte in cui si è attribuito la gerenza di fatto anche della società G&[OSCURATO:SOCIETA] e non con riferimento alle altre società. Ritiene che le argomentazioni della Corte si fondano su una visione parcellizzata, atomistica e contestualizzata rispetto ai dati probatori che non vengono letti secondo una considerazione unitaria e di sintesi. Contesta anche la valutazione delle prove dichiarative e documentali che non sono state confrontate con la tesi difensiva; 2.3. difetto di correlazione ed erronea applicazione dell'articolo 648 bis. Illogicità della motivazione in relazione al dolo di riciclaggio. Sostiene che sono state attribuite all'imputato condotte diverse ed ulteriori rispetto a quelle indicate nel capo di incolpazione, condotte che neppure sono emerse in primo grado, con evidente pregiudizio del diritto della difesa. In particolare, rileva che la Corte territoriale nel negare la riqualificazione della condotta in termini di ricettazione ha ribadito semplicemente l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi deposita in banca denaro di provenienza illecita in considerazione della natura fungibile del bene e della sua automatica sostituzione con denaro pulito. Sostiene che tale passaggio motivazionale concretizza violazione del principio del contraddittorio perché è pacifico che la condotta accertata sia consistita nella solo ricezione degli assegni circolari emessi rispettivamente sui conti di SOLVA e MODA2, circostanza che non trova riscontro nella imputazione formale che contestava la diversa condotta di sostituzione di tale indicata somma di denaro mediante operazione tese ad ostacolare l'identificazione della sua provenienza delittuosa, consistite in ripetute operazioni di giroconto e nella simulazione di una situazione giustificativa delle movimentazioni. Rileva che la Corte d'appello perviene alla condanna da un lato giustificando la pretesa conformità del fatto accertato alla imputazione formale mediante una argomentazione tecnicamente perplessa e oscura sotto il profilo tecnico giuridico sostanziale oltre che relativa a dati di fatto non emergenti da alcun elemento probatorio; omessa motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche 3. La parte civile Regione Molise presentava memoria difensiva con la quale chiedeva la conferma della sentenza impugnata Anche la difesa dell'imputato presentava memoria con la quale ulteriormente sviluppava i motivi di ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso che deducono violazioni della legge penale sostanziale e correlati vizi di motivazione, sono inammissibili perché presentati per fare valere ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. 2. Al di là del dato enunciativo, il ricorrente solo formalmente ha indicato inosservanze di norme di diritto penale sostantivo e vizi di manifesta illogicità della motivazione della decisione gravata, ma non ha prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa come implausibilità delle premesse dell'argomentazione, irrazionalità delle regole di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le conclusioni; ne' è stata lamentata una insufficiente descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione, intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dalle carte del procedimento. I Giudici di merito hanno, invero, adeguatamente motivato in ordine al giudizio di responsabilità valutando in maniera logica e convincente le risultanze probatorie che sono state poste, poi, a base di tale giudizio. La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede, infatti, una stringente e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi denunciati, avendo la Corte territoriale analiticamente spiegato, le ragioni del giudizio di responsabilità. 3. L'imputato è stato ritenuto responsabile in concorso con [OSCURATO:PERSONA], amministratore unico e rappresentante legale pro tempore della G&[OSCURATO:SOCIETA] del delitto di riciclaggio avente ad oggetto la somma di tre milioni di euro, provento delittuoso del reato di cui all'articolo 640 bis codice penale, commesso in danno della Regione Molise, ottenuta dalle società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA]. Il riciclaggio sarebbe avvenuto mediante movimentazione di giroconto e nella simulazione di una situazione giustificativa delle movimentazioni mediante il versamento effettuato per la sottoscrizione dell'aumento di capitale della G&[OSCURATO:SOCIETA]. 3.1. La difesa dell'imputato si è incentrata sul concorso nel reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche poi oggetto di riciclaggio. Sul punto deve rilevarsi che se è indubitabile, in linea di principio, che il concorrente nel reato presupposto di quello di riciclaggio non può essere chiamato a rispondere di tale successiva attività, fatta rientrare nel post- factum non punibile attraverso la clausola di riserva introdotta nell'art. 648 bis c.p., come già nell'art. 648 c.p., tuttavia non può non rilevarsi come il "criterio temporale" comunemente adottato per distinguere il concorrente dal ricettatore o riciclatore da solo non basta a risolvere la questione. Occorre, in più, che si proceda a verificare, caso per caso, se la preventiva assicurazione di "lavare" il denaro abbia realmente influenzato o rafforzato, nell'autore del reato principale, la decisione di delinquere. Come affermato anche da Cass. Sez. 5 n. 8432/2007 Rv. 236254 si tratta di un accertamento minuzioso e specifico, dal momento che esso porta ad un effetto processuale e penale assai rilevante: quello per cui una condotta dotata di tutti i connotati per essere considerata delitto di riciclaggio e dotata quindi di una sua significativa valenza antigiuridica, rimane non punibile in virtù di una previa valutazione del legislatore sulla irrilevanza penale del post-delictum. Il richiamato accertamento, dunque, non può ritenersi soddisfatto alla stregua di generiche presunzioni. Nel caso di specie i giudici d'appello hanno dato atto che tutta la documentazione che asserisce ci tale assunto difensivo si ferma alla soglia di una mera valenza indiziaria senza portare al processo alcuna dimostrazione che valesse allo scopo perseguito che deve essere non già quello di riscontrare semplici conoscenze ed interessi del Perna di quanto illecitamente operato dalle due società rifornite dalla Regione Molise di soldi che sarebbero poi finiti nelle casse della G84.13 Investiments, bensì quello di provare giudizialmente che il Perna sia stato concorrente, materiale o morale del progetto criminoso che avrebbe portato alla configurabilità del reato di truffa aggravata in erogazioni pubbliche. E' stato sottolineato come, al di là delle ammissioni che il Perna ha potuto fare circa l'esclusività e centralità del suo dominio sulla galassia delle società coinvolte nell'operazione di finanziamento illecito in argomento, è risultato che la mappa delle società del gruppo e tutta la documentazione prodotta dalla difesa sono temporalmente ferme al 2008 e sono al più valevoli a rivelare in capo al Perna il ruolo di beneficiario e non quello di gerente e titolare dei poteri decisionali, di modo che già in detta carenza di qualsivoglia traccia formale che sia giuridicamente riconducibile alla persona e alla qualità del Perna risiede, secondo i giudici di merito, l'insuperabile ragione per cui sul piano processuale non sussiste altro che un mero fumus, "un sospetto". Così come ha indicato il teste operante colonnello Gravina quando ha spiegato al tribunale come non poteva essere stata fatta alcuna indagine che dalla Solba e dalla Moda2 risalisse ad altri soggetti per la semplice ragione che le due società erano cessate pochi mesi dopo avere ottenuto i fondi regionali senza lasciare documentazione contabile che non fossero i bilanci depositati. Non risultava documentazione che riguardava i progetti finanziari e nessuno approfondimento investigativo era obiettivamente valutabile anche in merito alle società lussemburghesi partecipate dalla Solba e dalla Moda 2 dal momento che alcuna delle persone coinvolte, e sicuramente non il Perna, risultavano averne la titolarità e quindi la gestione decisionale; così come nessun legame di soci o amministratori o interessi era stato riscontrato tra le società finanziate e la G&B che non fosse il flusso di assegni in argomento. Il teste qualificato ha infatti dichiarato per noi (Pema) era una sorta di deus ex machina ... è stata sempre una figura immanente ... ma nel contempo ed evidentemente in ragione delle emergenze di quelle investigazioni null'altro che un indizio investigativo una sensazione, ulteriormente precisando che del Perna nel corso di tutte le indagini non era venuto fuori alcun comportamento attivo che in prima persona potesse ricondurlo alla Solba e alla Moda2. 3.3. Così come non erano suffragate da documentazione le dichiarazioni dei testi della difesa che nulla provavano in ordine al concorso nel reato presupposto, confermando invece la configurabilità del delitto di riciclaggio, considerato che dimostravano che il Perna conosceva bene i meccanismi che avrebbero potuto portare e hanno portato alla G&B Investments il denaro pubblico illecitamente acquisito dalla Solba e dalla Moda2. 3.4. E' proprio il conferimento di quel denaro a una società terza, al di fuori di ogni collegamento palese e in assenza di qualsivoglia giustificazione logica e plausibile, e addirittura nella forma della sottoscrizione di aumento del capitale di quella società di cui non si sarebbe mai tratto nulla (le società conferenti sarebbero cessate definitivamente dopo qualche mese dal versamento dei tre milioni di euro) che realizza il risultato di ripulitura del denaro di provenienza illecita perché destinata a farne perdere le tracce proprio attraverso un'operazione formalmente legittima e come tale non sospetta. Viene altresì sottolineato che il Perna non ha semplicemente preso e tenuto per sé ben tracciate e fissate su un conto corrente le somme illeciti in argomento ma le ha mutate in sottoscrizione per aumento di capitale e solo all'esito, come ha spiegato in dibattimento, le ha riprese per finalizzarle al suo progetto di acquisizione dello zuccherificio del Molise. Sul punto deve comunque rilevarsi che, come già affermato da questa corte (v. Cass. N. 495 del 2009 Rv. 242372 - 01, N. 26746 del 2011 Rv. 250427, N. 43534 del 2012 Rv. 253795; n. 13085 del 2014 Rv. 259485) non si può dubitare, stante la fungibilità del denaro, che già il deposito in banca di "denaro sporco" realizzi automaticamente la sostituzione di esso, essendo la banca obbligata a restituire al depositante la stessa quantità di denaro depositato. 4. Le conclusioni circa la responsabilità del ricorrente risultano adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimità diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile. Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali. 5. Con riguardo al quarto motivo di ricorso deve osservarsi che le circostanze attenuanti erano state genericamente richieste senza alcuna indicazione degli elementi posti a sostegno essendosi limitato il ricorrente ad affermare che il tribunale aveva omesso di motivare in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche ritenendo solo genericamente l'assenza di profili di meritevolezza. Sul punto va richiamato il principio, più volte stabilito da questa Corte, che, in caso di diniego, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62 bis c.p. operata con il D.L. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con nnodif. dalla L. 24 luglio 2008, n. 125 che ha sancito essere l'incensuratezza dell'imputato non più idonea da sola a giustificarne la concessione, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere ritenuto l'assenza di elementi o circostanze positive a tale fine. E' stato infatti affermato che "in tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è proprio la suindicata meritevolezza che necessita, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; (così, Cass. n. 29679 del 13.6.2011, rv. 219891; n. 44071 del 25.9.2014 Rv. 260610; n. 39566 del 2017 Rv. 270986) 5.1. Ciò premesso deve rilevarsi che non è annullabile per difetto di motivazione la sentenza in argomento per il fatto che ha omesso di prendere in esame un motivo di impugnazione che, per essere privo del requisito della specificità, avrebbero dovuto essere dichiarato inammissibile. Sussiste, infatti, un effettivo interesse dell'imputato a dolersi della violazione solo quando l'assunto difensivo posto a fondamento del motivo sia in astratto suscettibile di accoglimento. ( Cass. N. 35949 del 2019 Rv. 276745 - 01, N. 47722 del 2015 Rv. 265878 - 01, N. 10173 del 2015 Rv. 263157 - 01) 6. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile Regione Molise che liquida in complessivi C 3510,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese del grado in favore de
Sentenza Cassazione n. 00976/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris