CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2025
Cassazione n. 19374/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03E4PHT nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2024 del TRIBUNALE di PESAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza resa in udienza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. il Tribunale di Pistoia applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena dell'immediata espulsione dal territorio dello Stato per il periodo di anni 10 in sostituzione della pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione ed C 1.200 di multa avendolo ritenuto colpevole del reato ascritto; che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla durata della pena sostitutiva applicata. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che, essendo la durata di 10 anni di espulsione prevista in misura fissa ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 286 del 1998 nulla doveva argomentare il Tribunale in merito alla durata della pena applicata; che il ricorso devo perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2025 Il Consigliere est,ensore il Pres