CassazionedecretoSezione 6Decisione del 14 aprile 2021
Cassazione n. 31429/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 36334-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti in qualità di ex soci della [OSCURATO:PERSONA] Cooperativa agricola a rl, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 914/2019 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 18/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/04/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n.22/2018, accoglieva la domanda di opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] cooperativa agricola a r.l. in liquidazione (di seguito denominata SOFF) avverso il decreto ingiuntivo n. 2173/09 emesso su istanza di [OSCURATO:PERSONA] s.r.1., dichiarando che nulla era dovuto in favore dell'opposta per avere la stessa pacificamente incassato gli assegni emessi dalla SOFF senza dare prova dell'esistenza di una diversa ragione di credito ovvero di una diversa imputazione del pagamento ai sensi dell'art. 1193 c.c. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte di appello di Cagliari che, nella resistenza degli appellati - ex soci della SOFF medio tempore cancellata dal registro delle imprese in data 31.12.2014 - con sentenza n. 914/2019, accoglieva l'appello e per l'effetto, rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo, condannava in solido gli appellati alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in favore dell'appellante. Avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di ex soci della SOFF, propongono ricorso per cassazione fondato su due motivi. Ritenuto che il ricorso potesse essere rigettato, con la conseguente definibilibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma.1 n. 5) c.p.c., su proposta del relatore, regolarmente comunicata alle parti, il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio. Atteso che: Ric. 2019 n. 36334 sez. M2 - ud. 14-04-2021 -2- - con il primo motivo i ricorrenti denunciano ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione o la falsa applicazione dell'art. 1193 c.c. Ad avviso dei ricorrenti il giudice di appello avrebbe erroneamente applicato il principio di diritto secondo cui, ove venga imputato al pagamento di un credito un assegno emesso in data diversa, l'onere della prova grava non già sul creditore ma sul debitore che deve dimostrare la causale dell'emissione dell'assegno e il collegamento tra il precedente debito azionato e il successivo debito cartolare. I ricorrenti sottolineano che nel caso in esame non vi sarebbe stata alcuna contestazione riguardante gli assegni e per tale motivo il principio corretto da applicare alla fattispecie sarebbe quello invocato dal giudice di primo grado che, al contrario, prevede in capo al creditore l'onere di provare l'esistenza di un credito ulteriore nonché i presupposti per la dedotta diversa imputazione del pagamento. Il motivo va rigettato. Occorre in primo luogo osservare che in via generale, in tema di prova del pagamento, allorché il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare l'esistenza di quest'ultimo nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione. Siffatto principio non trova applicazione nel caso in cui il debitore eccepisca l'estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell'emissione di più assegni bancari, atteso che, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore l'onere di superare tale presunzione dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni (Cass. n. 11491/2016; Cass. n. 3008/2012; Cfr. altresì Cass. n. 194/2016; Cass. n. 3457/2007) Ric. 2019 n. 36334 sez. M2 - ud. 14-04-2021 -3- In altri termini, secondo costante orientamento di questa Corte il principio che pone a carico del creditore l'onere della prova circa l'imputazione del pagamento non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali. Difatti, qualora sussistano tali presupposti, l'onere probatorio si ribalta a carico del debitore che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore (in tal senso Cass. n. 26275/2017). Nella specie, la Corte distrettuale, correttamente richiamando l'orientamento giurisprudenziale succitato, ha ritenuto che l'onere probatorio dovesse gravare sulla società debitrice avendo la stessa dichiarato di aver estinto l'obbligazione oggetto della pretesa creditoria mediante l'emissione di assegni bancari. Pertanto, la società opponente, debitrice in senso sostanziale, avrebbe dovuto provare il collegamento tra il debito azionato e titoli di credito emessi, prova che, secondo l'apprezzamento della Corte di merito, non è stata fornita dal momento che gli assegni prodotti dalla società debitrice non coincidevano, né per importo e né per data, con le fatture azionate; - con il secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione o la falsa applicazione dell'art. 2495 c.c., per averli il giudice di appello condannati in solido alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio senza tener conto che gli stessi, in qualità di ex soci della SOFF, non rispondono in proprio, ma nei limiti della responsabilità che avevano all'interno dell'ormai estinta società e solo nella misura di quanto riscosso a fronte del bilancio finale di liquidazione. Anche il secondo motivo non è fondato. Occorre premettere che la previsione di chiamata in responsabilità dei soci operata dall'art. 2495, comma 2 c.c. - sulla base del quale "ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, ftno alla Ric. 2019 n. 36334 sez. M2 - ud. 14-04-2021 -4- concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione" — implica un meccanismo di tipo successorio che opera nei confronti dei soci della società ormai estinta a seguito della cancellazione dal registro delle imprese. Del resto, la ratio della norma succitata risiede proprio nell'intento di impedire che la società debitrice possa, con un proprio comportamento unilaterale che sfugge al controllo del creditore, espropriare quest'ultimo del suo diritto e siffatto risultato si può realizzare solo attraverso il trasferimento dei debiti sociali non liquidati in capo ai soci, salvo i limiti di responsabilità di cui all'art. 2495, comma 2 c.c. (Cfr. Cass. S.U. n. 6070/2013). Sul piano processale, la cancellazione della società priva la stessa della capacità di stare in giudizio, pertanto, qualora tale fenomeno intervenga nella pendenza di un giudizio riguardante la società, si determina un evento interruttivo di cui agli art. 299 e ss. c.p.c. con eventuale prosecuzione o riassunzione della causa nei confronti dei soci successori della società ai sensi dell'art. 110 c.p.c. (sempre Cass. S.U. n. 6070/2013). In definiva, la legittimazione sostanziale e processuale, attiva e passiva, si trasferisce automaticamente ai soci quali successori a titolo universale divenuti partecipi della comunione in ordine ai beni residuati dalla liquidazione o sopravvenuti alla cancellazione (Cass. n. 13183/2017). Chiarita la qualità di parte del giudizio rivestita dagli ex soci della SOFF in quanto successori a tiolo universale della società venuta meno a norma dell'art. 110 c.c., va altresì precisato che gli odierni ricorrenti si sono attenuti, in secondo grado, alla difesa dell'ormai estinta società, senza far valere alcuna limitazione di responsabilità rispetto ai debiti sociali rimasti insoddisfatti ai sensi dell'art. 2945 c.c. Pertanto la Corte di appello, essendo stata chiamata a decidere in ordine alla prova del pagamento del debito, ha confermato il decreto ingiuntivo ritenendo che l'onere probatorio gravante sulla società debitrice non fosse stato assolto e condannando di conseguenza gli ex soci (in qualità di successori della SOFF) Ric. 2019 n. 36334 sez. M2 - ud. 14-04-2021 -5- al pagamento delle spese di lite in conformità con il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. In conclusione il ricorso deve essere respinto. Nessuna pronuncia sulle spese processuali in difetto di svolgimento di difese della parte intimata. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto. P . Q . M . La Corte rigetta il ricorso; Ai sensi dell'art. 13 comma 1-qualer D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1 comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così de