CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 35154/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 21 gennaio 2022, confermava la sentenza di condanna pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bologna in data 17 novembre 2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di tentata rapina aggravata. Rilevato che il primo motivo di ricorso - che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante il giudice di prime cure avesse escluso la recidiva - risulta manifestamente infondato, in quanto il richiamo operato dalla Corte d'appello alle pagine 5 e 6 della motivazione ai precedenti penali da cui risulta gravato l'imputato consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02); Considerato che il secondo motivo di ricorso contiene censure prive di reali effetti favorevoli per il ricorrente, in quanto, anche l'esistenza di due precedenti penali per resistenza a pubblico ufficiale, in luogo dei tre richiamati dalla Corte territoriale, unitamente alla mancanza di elementi favorevoli idonei a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio, costituisce circostanza non decisiva per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; del resto, la difesa non ha indicato elementi decisivi che possano incidere sul negativo giudizio espresso dal giudice di secondo grado; Rilevato che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che i giudici di secondo grado con motivazione congrua hanno ritenuto non rilevante ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche l'avvenuto risarcimento del danno, essendo quest'ultimo stato già valutato dal Giudice dell'udienza preliminare per riconoscere circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., ma soprattutto perché non sono emersi elementi positivamente valutabili. Si è, dunque, in presenza di una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2023 Il Consigliere estens