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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 luglio 2022

Cassazione n. 28182/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso 11976-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 611/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con atto di citazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] ha z_ convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esponendo che: - i convenuti avevano acquistato un immobile in Courmayeur, via della Vittoria 12, che affacciava su una corte interna, di cui l'attrice è comproprietaria; - l'immobile acquistato dai convenuti, al momento dell'acquisto, non era più dotato del vecchio balcone e della relativa rampa di scala di accesso allo stesso, demoliti negli anni ottanta, a seguito della costruzione di un garage interrato nella corte, tant'è che era rimasto solo un tavolato a protezione della scala di accesso ai posti auto interrati; - i convenuti avevano, quindi, illegittimamente iniziato, sull'immobile di loro proprietà, la realizzazione di un balcone, con rampa di accesso dalla corte interna, che si proiettava e in parte insisteva sulla proprietà dell'attrice.

1.2. L'attrice ha, pertanto, chiesto che fosse: - accertato che i convenuti avevano acquistato l'immobile senza balcone e senza scala esterna di accesso allo stesso; - accertato che la costruzione del balcone e della scala aveva, quindi, violato l'art. 840, comma 2°, c.c.; - dichiarato che i convenuti non avevano titolo per realizzare il balcone e la scala; - pronunciata la condanna dei convenuti a demolire quanto realizzato; - dichiarato, ove ritenuta legittima la realizzazione del balcone, che l'accesso allo stesso violava l'art. 936 c.c., con la conseguente condanna alla rimozione dello stesso.

1.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituitisi in giudizio, hanno dedotto di aver acquistato il loro immobile con il terrazzo e di avere, pertanto, legittimamente iniziato i lavori di ristrutturazione, chiedendo, pertanto, il rigetto di tutte le domande di controparte.

1.4. Espletata attività istruttoria e disposta una consulenza tecnica d'ufficio ed un supplemento della stessa, il tribunale di Aosta, con sentenza del 13/3/2014, ha accolto la domanda Ric. 2017 n. 11976, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 proposta dall'attrice ed ha, quindi, condannato i convenuti a rimuovere il balcone e la rampa di accesso.

1.5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello avverso tale sentenza, chiedendone l'integrale riforma, in ragione dell'erronea valutazione delle prove raccolte in giudizio.

1.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al gravame, chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado.

2.1. La corte d'appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l'appello proposto, rigettando tutte le domande formulate dall'attrice.

2.2. La corte, in particolare, dopo aver rilevato come fosse documentalmente provato che: - gli appellanti avevano acquistato l'immobile in questione con atto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il quale descrive l'immobile venduto come un "appartamento ad uso abitazione al piano terreno, composto di due locali, cucina e servizio, con annesso locale di sgombero al piano sotterraneo", chiarendo, però, "a migliore identificazione" dello stesso, che "il bene in contratto risulta graficamente rappresentato dalla planimetria che, data in visione ai comparenti, dagli stessi esaminata e sottoscritta per approvazione", era allegata all'atto di vendita sotto la lettera B; - il contenuto dell'allegato B era costituito sia dalla scheda catastale, che dalla planimetria relativa alla consistenza dei subalterni: nella prima non era evidenziato il terrazzo, che era invece indicato nella seconda; ha ritenuto, a fronte di tali emergenze, che: - alla luce della "planimetria catastale dei subalterni", così come allegata all'atto di compravendita, non v'era alcun dubbio circa l'esistenza del terrazzo; - il richiamo all'allegato B ai fini della migliore identificazione del bene "prova che oggetto della compravendita Ric. 2017 n. 11976, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 dell'atto" dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] "ha incluso anche il terrazzo oggetto di causa".

2.4. Tale conclusione, ha aggiunto la corte, era, peraltro, suffragata da ulteriori circostanze: - dieci diverse planimetrie su undici, allegate ai vari atti di divisione o ad altri atti depositati tra il 22/1/1992 e il 10/8/2010 presso gli [OSCURATO:PERSONA] e acquisite dal consulente tecnico d'ufficio nel supplemento di perizia, evidenziano la presenza del balcone, che risulta un tutt'uno con la struttura dell'immobile; - solo una planimetria non riportava il balcone ma si tratta della planimetria (in data 15/6/2009) relativa alla redistribuzione di spazi interni, predisposta dall'arch.

Gillio e di poco successiva ad altra planimetria del 3/6/2009, depositata dallo stesso professionista, che descrive l'immobile e l'alloggio con il balcone; - le diverse planimetrie raffigurano la presenza sulla sinistra di una "porta finestra", "presente anche nelle fotografie prodotte in atti", e cioè un "varco che non avrebbe alcun senso se non per poter accedere a un balcone o terrazzo"; - il fatto che tra il 1994 e il 1998 era stata realizzata un'autorimessa nell'interrato della corte, con accesso da una rampa di scale sottostanti il balcone in questione, e che, di conseguenza, era stata eliminata la scala che dalla corte permetteva di salire al balcone e di entrare nell'alloggio, "non significa che sia stato demolito anche il balcone, il cui restante piano di calpestio ha, sostanzialmente, continuato a svolgere anche funzione di tettoia della rampa di scale di accesso al garage".

2.5. D'altra parte, ha concluso la corte, è la stessa appellata ad ammettere "l'esistenza di una pensilina, destinata alla copertura dell'accesso ai garage interrati, sovrastante la colonna d'aria proiettata sulla sua proprietà, coincidente in buona parte con il terrazzo del quale si chiede la demolizione", per cui "è di Ric. 2017 n. 11976, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 difficile individuazione l'interesse ad agire" della Meroni "a tutela della libera disponibilità della colonna d'aria sovrastante la sua proprietà".

3.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 12/5/2017, ha chiesto, per sei motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente notificata lo stesso giorno del suo deposito.

3.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

3.3. Fissata per la decisione la camera di consiglio del 16/2/2022, la Corte di cassazione, con ordinanza in pari data, ha assegnato alle parti un termine per osservazioni circa la sussistenza dell'interesse di cui all'art. 840, comma 2°, c.c..

3.4. La ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memorie.

3.5. La Corte, all'esito, ha deciso di rimettere il ricorso alla pubblica udienza.

3.6. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA]

4.1. Con il primo motivo, la ricorrente, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha lamentato la violazione della disciplina, ignorata dalla decisione impugnata, di cui all'art. 15 del d.P.R. n. 650 del 1972, la quale prevede l'iscrizione nel catasto edilizio urbano dei lastrici solari e delle aree scoperte di pertinenza o dipendenza delle unità immobiliari urbane.

Secondo la ricorrente, infatti, la corte d'appello, lì dove ha utilizzato la sola scheda dimostrativa dei subalterni per inferire la presenza del balcone, in contrasto sia con il tenore letterale dell'atto di compravendita, sia con la scheda planimetrica, collide, senza peraltro fornire ragione alcuna, con le norme primarie e secondarie che includono le superfici scoperte pertinenziali nella Ric. 2017 n. 11976, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 consistenza dell'unità immobiliare e impongono la loro indicazione.

4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 132, comma 2°, n. 4 c.p.c., per aver assolutamente omesso l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione assunta in ordine all'esistenza del balcone al momento dell'acquisto dell'unità immobiliare, di cui costituisce accessorio pertinenziale, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Secondo la ricorrente, infatti, non è dato comprendere come mai la corte d'appello, a fronte di due schede, in una sola delle quali è indicato il balcone, abbia poi ritenuto che il balcone risultava presente.

La decisione impugnata è, dunque, affetta da irriducibile e immotivata arbitrarietà, in violazione dell'art. 132, comma 2°, n. 4 c.p.c., avendo omesso di esporre le ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto alla decisione assunta.

4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 132, comma 2°, n. 4 c.p.c., per manifesta illogicità della decisione circa l'inclusione del balcone nell'atto notarile di compravendita.

La corte d'appello, infatti, ha osservato la ricorrente, dopo aver dedotto l'esistenza del balcone dalla sua indicazione nella planimetria catastale dei subalterni, ha affermato la sua inclusione nell'atto notarile di compravendita pur in difetto di una espressa menzione dello stesso nella descrizione dell'unità immobiliare, in forza del richiamo, contenuto nell'atto, all'allegato B per la "migliore identificazione" del bene immobile, senza considerare che, in realtà, l'identificazione comporta l'attribuzione di un'identità a una persona o cosa che, per poter essere identificata, deve esistere.

Per essere "migliore" un'identificazione deve già essere intervenuta e, nel caso di Ric. 2017 n. 11976, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 specie, ha osservato la ricorrente, resta insuperabile la descrizione del bene immobile contenuta nell'atto notarile.

D'altra parte, le risultanze catastali sono recessive di fronte al tenore dell'atto di acquisto che, ad onta di quanto affermato sul punto dalla corte d'appello, ha descritto compiutamente la consistenza dell'immobile, facendo riferimento all'allegato B solo per la migliore identificazione del bene.

4.4. Con il quarto motivo, la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., l'omesso esame delle fotografie di data certa che provano l'inesistenza del balcone al momento dell'acquisto, in palese violazione dell'art. 115 c.p.c..

L'atto d'appello, infatti, aveva lamentato la valutazione operata dal giudice di primo grado delle fotografie dell'immobile alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tanto che gli appellanti hanno dedicato uno specifico motivo di gravame, denominato "indebita valorizzazione del set fotografico".

L'importanza, ai fini della decisione, di queste foto è stata fatta propria dal tribunale, che le ha espressamente richiamate nella motivazione della sentenza di primo grado.

La corte d'appello, invece, ha osservato la ricorrente, ha omesso ogni valutazione delle foto, costituenti il doc. n. 9 di parte attrice in primo grado, le quali mostrano l'assenza del balcone e la presenza della pensilina.

L'omissione in cui è incorsa la corte territoriale, inoltre, stride anche con l'unico elemento posto a fondamento della sentenza impugnata, cioè con la planimetria catastale dei subalterni, allegata all'atto di compravendita, se solo si considera che tale planimetria reca la data del 4/11/2008 ed è, quindi, anteriore al momento, e cioè il 27/4/2009, in cui le predette fotografie hanno rappresentato lo stato dei luoghi.

La sentenza impugnata, pertanto, è censurabile poiché l'esame di tale documentazione sarebbe stato decisivo al fine di statuire sull'inesistenza del balcone all'epoca dell'acquisto e avrebbe Ric. 2017 n. 11976, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 L_ portato a escludere ogni rilevanza della planimetria catastale dei subalterni.

4.5. Con il quinto motivo, la ricorrente, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha lamentato l'omesso esame dell'esito della relazione peritale stilata dal consulente tecnico d'ufficio nel giudizio di primo grado, in palese violazione dell'art. 115 c.p.c..

Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, nella relazione di risposta a chiarimenti, ha rilevato che, alla data del 15/6/2009, meno di due mesi dopo la data delle foto, non era rappresentato alcun balcone.

Di tale relazione e dell'allegata tabella, però, non vi è traccia nella motivazione della sentenza impugnata, la quale, valorizzando l'erronea ed irrilevante raffigurazione del balcone nella planimetria catastale dei subalterni, tralaticiamente conservata nonostante gli interventi edilizi intervenuti, ignora il fatto dirimente costituito dall'assenza del balcone nelle risultanze catastali al momento dell'acquisto da parte dei convenuti dell'unità immobiliare in questione, tanto più se si considera che la data indicata sulla predetta planimetria, e cioè il 4/11/2008, era precedente sia alla data delle fotografie, sia a quella del 15/6/2009 in cui, come affermato dal consulente tecnico d'ufficio, non è rappresentato alcun balcone.

Il consulente tecnico d'ufficio, del resto, nella relazione depositata il 30/10/2012, aveva stabilito che il balcone era stato realizzato a seguito del deposito della denuncia di inizio attività n. 153 in data 4/6/2010, e quindi quattro mesi dopo l'atto di compravendita.

4.6. Con il sesto motivo, la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 132, comma 2°, n. 4 c.p.c., per illogica motivazione della corte territoriale sulle ulteriori circostanze che suffragano l'immotivata decisione sull'esistenza del balcone, posto che: - la prima, e cioè Ric. 2017 n. 11976, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 che "dieci diverse planimetrie su undici... evidenziano la presenza del balcone", lascia trasparire che il criterio adottato dalla corte d'appello è statistico e che, dunque, l'esistenza del balcone risulta dalla frequenza della presenza dello stesso nelle planimetrie che si sono succedute nella storia catastale dell'immobile; - la seconda circostanza, e cioè che solo la planimetria predisposta e depositata presso gli uffici catastali in data 15/6/2009 dall'arch.

Gillio, non riporta il balcone, laddove lo stesso porofessionista, qualche giorno prima, in data 3/6/2009, aveva depositato presso gli uffici catastali altra planimetria dell'alloggio con l'indicazione del balcone, non considera la possibilità che il professionista, avvedutosi dell'errore compiuto, come confermano le fotografie di data anteriore e le risultanze delle indagini del consulente tecnico d'ufficio, abbia provveduto a rimediare, depositando nuova corretta scheda dell'immobile, senza l'indicazione dell'inesistente balcone, tanto più che il giudice d'appello non ha chiarito la ragione per cui si sarebbe dovuto fare riferimento a una planimetria precedente contraddetta da una successiva; - la terza circostanza, e cioè l'assunto per cui una porta finestra costituisce "varco che non avrebbe alcun senso se non per poter accedere ad un balcone o terrazzo", non ha fondamento se solo si pensa a una porta finestra corredata di ringhiera infissa negli stipiti, tanto più che, nel passato, il balcone era presente e quella apertura era proprio il varco per accedere al locale dal balcone; - la quarta circostanza è illogica poiché, nel caso in esame, è la stessa esistenza della struttura a copertura delle scale discendenti che era ed è incompatibile con la permanenza del preesistente balcone poiché, come mostrano le foto allegate alla relazione del consulente tecnico d'ufficio del 30/10/2012, il piano di calpestio del balcone è posto a una qu • e di Ric. 2017 n. 11976, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 33 centimetri rispetto alla soglia della porta di accesso al balcone, per cui, se il balcone fosse stato esistente, la corte avrebbe dovuto spiegare per quale ragione lo stesso si trova ora ben al di sopra della soglia della porta finestra d'accesso; - l'ultima circostanza addotta dalla corte d'appello, e cioè la difficile individuazione dell'interesse ad agire della ricorrente sul rilievo che la struttura di copertura delle scale di accesso alle autorimesse interrate sarebbe "coincidente in buona parte con il terrazzo di cui si chiede la demolizione", è non meno illogica poiché, innanzitutto, non si tratta di buona parte ma di circa la metà, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, ed, in secondo luogo, la parte non coincidente è quella essenziale giacché è proprio in corrispondenza di questa parte, non sovrapposta alla struttura, che si colloca la porta finestra che consente l'accesso al balcone, come emerge dalle foto realizzate dal consulente tecnico d'ufficio, risultando, quindi, evidente l'interesse ad agire della ricorrente.

5.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati.

5.2. La ricorrente, invero, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale o processuale, ha finito, in sostanza, per lamentare l'erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che, al momento del contratto di compravendita, l'immobile acquistato dai convenuti era dotato del balcone.

La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come prevede l'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del Ric. 2017 n. 11976, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della stessa sentenza impugnata o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso (e alla ricorrente più favorevole) della controversia.

La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v.

Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017).

Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento delle emergenze fattuali acquisite in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132 n. 4 e 360 n. 4 c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass.

SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso Ric. 2017 n. 11976, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).

5.3. La corte d'appello, invero, con motivazione nient'affatto apparente o contraddittoria o perplessa, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto, senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.) per omesso esame di una o più circostanze decisive risultanti dagli atti del giudizio, che l'immobile dei convenuti, al momento dell'atto d'acquisto, era dotato del balcone.

Ed una volta affermato che il balcone era esistente al momento dell'atto d'acquisto - come la corte d'appello ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.) per aver del tutto omesso l'esame di una o più circostanze decisive emergenti dagli atti del processo (e non già per non aver adeguatamente valutato gli elementi istruttori che, in ipotesi, avrebbero deposto in senso contrario, una volta che, come nella specie, il fatto rilevante ai fini del giudizio sono stati esaminati dal giudice di merito: Cass.

SU n. 8053 del 2014) - non si presta, evidentemente, a censure la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto della domanda proposta dall'attrice, in quanto volta, appunto, alla rimozione del balcone dagli stessi realizzato.

6. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

8. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei Ric. 2017 n. 11976, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 - presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in C. 5.500,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, della sussis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso 11976-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresenta e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - con troricorrenti - avverso la sentenza n. 611/2017 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nell'udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con atto di citazione dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] ha z_ convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] esponendo che: - i convenuti avevano acquistato un immobile in Courmayeur, via della Vittoria 12, che affacciava su una corte interna, di cui l'attrice è comproprietaria; - l'immobile acquistato dai convenuti, al momento dell'acquisto, non era più dotato del vecchio balcone e della relativa rampa di scala di accesso allo stesso, demoliti negli anni ottanta, a seguito della costruzione di un garage interrato nella corte, tant'è che era rimasto solo un tavolato a protezione della scala di accesso ai posti auto interrati; - i convenuti avevano, quindi, illegittimamente iniziato, sull'immobile di loro proprietà, la realizzazione di un balcone, con rampa di accesso dalla corte interna, che si proiettava e in parte insisteva sulla proprietà dell'attrice. 1.2. L'attrice ha, pertanto, chiesto che fosse: - accertato che i convenuti avevano acquistato l'immobile senza balcone e senza scala esterna di accesso allo stesso; - accertato che la costruzione del balcone e della scala aveva, quindi, violato l'art. 840, comma 2°, c.c.; - dichiarato che i convenuti non avevano titolo per realizzare il balcone e la scala; - pronunciata la condanna dei convenuti a demolire quanto realizzato; - dichiarato, ove ritenuta legittima la realizzazione del balcone, che l'accesso allo stesso violava l'art. 936 c.c., con la conseguente condanna alla rimozione dello stesso. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], costituitisi in giudizio, hanno dedotto di aver acquistato il loro immobile con il terrazzo e di avere, pertanto, legittimamente iniziato i lavori di ristrutturazione, chiedendo, pertanto, il rigetto di tutte le domande di controparte. 1.4. Espletata attività istruttoria e disposta una consulenza tecnica d'ufficio ed un supplemento della stessa, il tribunale di Aosta, con sentenza del 13/3/2014, ha accolto la domanda Ric. 2017 n. 11976, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 proposta dall'attrice ed ha, quindi, condannato i convenuti a rimuovere il balcone e la rampa di accesso. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto appello avverso tale sentenza, chiedendone l'integrale riforma, in ragione dell'erronea valutazione delle prove raccolte in giudizio. 1.6. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito al gravame, chiedendo l'integrale conferma della sentenza di primo grado. 2.1. La corte d'appello di Torino, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l'appello proposto, rigettando tutte le domande formulate dall'attrice. 2.2. La corte, in particolare, dopo aver rilevato come fosse documentalmente provato che: - gli appellanti avevano acquistato l'immobile in questione con atto dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], il quale descrive l'immobile venduto come un "appartamento ad uso abitazione al piano terreno, composto di due locali, cucina e servizio, con annesso locale di sgombero al piano sotterraneo", chiarendo, però, "a migliore identificazione" dello stesso, che "il bene in contratto risulta graficamente rappresentato dalla planimetria che, data in visione ai comparenti, dagli stessi esaminata e sottoscritta per approvazione", era allegata all'atto di vendita sotto la lettera B; - il contenuto dell'allegato B era costituito sia dalla scheda catastale, che dalla planimetria relativa alla consistenza dei subalterni: nella prima non era evidenziato il terrazzo, che era invece indicato nella seconda; ha ritenuto, a fronte di tali emergenze, che: - alla luce della "planimetria catastale dei subalterni", così come allegata all'atto di compravendita, non v'era alcun dubbio circa l'esistenza del terrazzo; - il richiamo all'allegato B ai fini della migliore identificazione del bene "prova che oggetto della compravendita Ric. 2017 n. 11976, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 dell'atto" dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] "ha incluso anche il terrazzo oggetto di causa". 2.4. Tale conclusione, ha aggiunto la corte, era, peraltro, suffragata da ulteriori circostanze: - dieci diverse planimetrie su undici, allegate ai vari atti di divisione o ad altri atti depositati tra il 22/1/1992 e il 10/8/2010 presso gli [OSCURATO:PERSONA] e acquisite dal consulente tecnico d'ufficio nel supplemento di perizia, evidenziano la presenza del balcone, che risulta un tutt'uno con la struttura dell'immobile; - solo una planimetria non riportava il balcone ma si tratta della planimetria (in data 15/6/2009) relativa alla redistribuzione di spazi interni, predisposta dall'arch. Gillio e di poco successiva ad altra planimetria del 3/6/2009, depositata dallo stesso professionista, che descrive l'immobile e l'alloggio con il balcone; - le diverse planimetrie raffigurano la presenza sulla sinistra di una "porta finestra", "presente anche nelle fotografie prodotte in atti", e cioè un "varco che non avrebbe alcun senso se non per poter accedere a un balcone o terrazzo"; - il fatto che tra il 1994 e il 1998 era stata realizzata un'autorimessa nell'interrato della corte, con accesso da una rampa di scale sottostanti il balcone in questione, e che, di conseguenza, era stata eliminata la scala che dalla corte permetteva di salire al balcone e di entrare nell'alloggio, "non significa che sia stato demolito anche il balcone, il cui restante piano di calpestio ha, sostanzialmente, continuato a svolgere anche funzione di tettoia della rampa di scale di accesso al garage". 2.5. D'altra parte, ha concluso la corte, è la stessa appellata ad ammettere "l'esistenza di una pensilina, destinata alla copertura dell'accesso ai garage interrati, sovrastante la colonna d'aria proiettata sulla sua proprietà, coincidente in buona parte con il terrazzo del quale si chiede la demolizione", per cui "è di Ric. 2017 n. 11976, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 difficile individuazione l'interesse ad agire" della Meroni "a tutela della libera disponibilità della colonna d'aria sovrastante la sua proprietà". 3.1. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 12/5/2017, ha chiesto, per sei motivi, la cassazione della sentenza della corte d'appello, dichiaratamente notificata lo stesso giorno del suo deposito. 3.2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. 3.3. Fissata per la decisione la camera di consiglio del 16/2/2022, la Corte di cassazione, con ordinanza in pari data, ha assegnato alle parti un termine per osservazioni circa la sussistenza dell'interesse di cui all'art. 840, comma 2°, c.c.. 3.4. La ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memorie. 3.5. La Corte, all'esito, ha deciso di rimettere il ricorso alla pubblica udienza. 3.6. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 4.1. Con il primo motivo, la ricorrente, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha lamentato la violazione della disciplina, ignorata dalla decisione impugnata, di cui all'art. 15 del d.P.R. n. 650 del 1972, la quale prevede l'iscrizione nel catasto edilizio urbano dei lastrici solari e delle aree scoperte di pertinenza o dipendenza delle unità immobiliari urbane. Secondo la ricorrente, infatti, la corte d'appello, lì dove ha utilizzato la sola scheda dimostrativa dei subalterni per inferire la presenza del balcone, in contrasto sia con il tenore letterale dell'atto di compravendita, sia con la scheda planimetrica, collide, senza peraltro fornire ragione alcuna, con le norme primarie e secondarie che includono le superfici scoperte pertinenziali nella Ric. 2017 n. 11976, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 consistenza dell'unità immobiliare e impongono la loro indicazione. 4.2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 132, comma 2°, n. 4 c.p.c., per aver assolutamente omesso l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione assunta in ordine all'esistenza del balcone al momento dell'acquisto dell'unità immobiliare, di cui costituisce accessorio pertinenziale, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la ricorrente, infatti, non è dato comprendere come mai la corte d'appello, a fronte di due schede, in una sola delle quali è indicato il balcone, abbia poi ritenuto che il balcone risultava presente. La decisione impugnata è, dunque, affetta da irriducibile e immotivata arbitrarietà, in violazione dell'art. 132, comma 2°, n. 4 c.p.c., avendo omesso di esporre le ragioni di fatto e di diritto che hanno condotto alla decisione assunta. 4.3. Con il terzo motivo, la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 132, comma 2°, n. 4 c.p.c., per manifesta illogicità della decisione circa l'inclusione del balcone nell'atto notarile di compravendita. La corte d'appello, infatti, ha osservato la ricorrente, dopo aver dedotto l'esistenza del balcone dalla sua indicazione nella planimetria catastale dei subalterni, ha affermato la sua inclusione nell'atto notarile di compravendita pur in difetto di una espressa menzione dello stesso nella descrizione dell'unità immobiliare, in forza del richiamo, contenuto nell'atto, all'allegato B per la "migliore identificazione" del bene immobile, senza considerare che, in realtà, l'identificazione comporta l'attribuzione di un'identità a una persona o cosa che, per poter essere identificata, deve esistere. Per essere "migliore" un'identificazione deve già essere intervenuta e, nel caso di Ric. 2017 n. 11976, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 specie, ha osservato la ricorrente, resta insuperabile la descrizione del bene immobile contenuta nell'atto notarile. D'altra parte, le risultanze catastali sono recessive di fronte al tenore dell'atto di acquisto che, ad onta di quanto affermato sul punto dalla corte d'appello, ha descritto compiutamente la consistenza dell'immobile, facendo riferimento all'allegato B solo per la migliore identificazione del bene. 4.4. Con il quarto motivo, la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., l'omesso esame delle fotografie di data certa che provano l'inesistenza del balcone al momento dell'acquisto, in palese violazione dell'art. 115 c.p.c.. L'atto d'appello, infatti, aveva lamentato la valutazione operata dal giudice di primo grado delle fotografie dell'immobile alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tanto che gli appellanti hanno dedicato uno specifico motivo di gravame, denominato "indebita valorizzazione del set fotografico". L'importanza, ai fini della decisione, di queste foto è stata fatta propria dal tribunale, che le ha espressamente richiamate nella motivazione della sentenza di primo grado. La corte d'appello, invece, ha osservato la ricorrente, ha omesso ogni valutazione delle foto, costituenti il doc. n. 9 di parte attrice in primo grado, le quali mostrano l'assenza del balcone e la presenza della pensilina. L'omissione in cui è incorsa la corte territoriale, inoltre, stride anche con l'unico elemento posto a fondamento della sentenza impugnata, cioè con la planimetria catastale dei subalterni, allegata all'atto di compravendita, se solo si considera che tale planimetria reca la data del 4/11/2008 ed è, quindi, anteriore al momento, e cioè il 27/4/2009, in cui le predette fotografie hanno rappresentato lo stato dei luoghi. La sentenza impugnata, pertanto, è censurabile poiché l'esame di tale documentazione sarebbe stato decisivo al fine di statuire sull'inesistenza del balcone all'epoca dell'acquisto e avrebbe Ric. 2017 n. 11976, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 L_ portato a escludere ogni rilevanza della planimetria catastale dei subalterni. 4.5. Con il quinto motivo, la ricorrente, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha lamentato l'omesso esame dell'esito della relazione peritale stilata dal consulente tecnico d'ufficio nel giudizio di primo grado, in palese violazione dell'art. 115 c.p.c.. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, nella relazione di risposta a chiarimenti, ha rilevato che, alla data del 15/6/2009, meno di due mesi dopo la data delle foto, non era rappresentato alcun balcone. Di tale relazione e dell'allegata tabella, però, non vi è traccia nella motivazione della sentenza impugnata, la quale, valorizzando l'erronea ed irrilevante raffigurazione del balcone nella planimetria catastale dei subalterni, tralaticiamente conservata nonostante gli interventi edilizi intervenuti, ignora il fatto dirimente costituito dall'assenza del balcone nelle risultanze catastali al momento dell'acquisto da parte dei convenuti dell'unità immobiliare in questione, tanto più se si considera che la data indicata sulla predetta planimetria, e cioè il 4/11/2008, era precedente sia alla data delle fotografie, sia a quella del 15/6/2009 in cui, come affermato dal consulente tecnico d'ufficio, non è rappresentato alcun balcone. Il consulente tecnico d'ufficio, del resto, nella relazione depositata il 30/10/2012, aveva stabilito che il balcone era stato realizzato a seguito del deposito della denuncia di inizio attività n. 153 in data 4/6/2010, e quindi quattro mesi dopo l'atto di compravendita. 4.6. Con il sesto motivo, la ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., la violazione dell'art. 132, comma 2°, n. 4 c.p.c., per illogica motivazione della corte territoriale sulle ulteriori circostanze che suffragano l'immotivata decisione sull'esistenza del balcone, posto che: - la prima, e cioè Ric. 2017 n. 11976, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 che "dieci diverse planimetrie su undici... evidenziano la presenza del balcone", lascia trasparire che il criterio adottato dalla corte d'appello è statistico e che, dunque, l'esistenza del balcone risulta dalla frequenza della presenza dello stesso nelle planimetrie che si sono succedute nella storia catastale dell'immobile; - la seconda circostanza, e cioè che solo la planimetria predisposta e depositata presso gli uffici catastali in data 15/6/2009 dall'arch. Gillio, non riporta il balcone, laddove lo stesso porofessionista, qualche giorno prima, in data 3/6/2009, aveva depositato presso gli uffici catastali altra planimetria dell'alloggio con l'indicazione del balcone, non considera la possibilità che il professionista, avvedutosi dell'errore compiuto, come confermano le fotografie di data anteriore e le risultanze delle indagini del consulente tecnico d'ufficio, abbia provveduto a rimediare, depositando nuova corretta scheda dell'immobile, senza l'indicazione dell'inesistente balcone, tanto più che il giudice d'appello non ha chiarito la ragione per cui si sarebbe dovuto fare riferimento a una planimetria precedente contraddetta da una successiva; - la terza circostanza, e cioè l'assunto per cui una porta finestra costituisce "varco che non avrebbe alcun senso se non per poter accedere ad un balcone o terrazzo", non ha fondamento se solo si pensa a una porta finestra corredata di ringhiera infissa negli stipiti, tanto più che, nel passato, il balcone era presente e quella apertura era proprio il varco per accedere al locale dal balcone; - la quarta circostanza è illogica poiché, nel caso in esame, è la stessa esistenza della struttura a copertura delle scale discendenti che era ed è incompatibile con la permanenza del preesistente balcone poiché, come mostrano le foto allegate alla relazione del consulente tecnico d'ufficio del 30/10/2012, il piano di calpestio del balcone è posto a una qu • e di Ric. 2017 n. 11976, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 33 centimetri rispetto alla soglia della porta di accesso al balcone, per cui, se il balcone fosse stato esistente, la corte avrebbe dovuto spiegare per quale ragione lo stesso si trova ora ben al di sopra della soglia della porta finestra d'accesso; - l'ultima circostanza addotta dalla corte d'appello, e cioè la difficile individuazione dell'interesse ad agire della ricorrente sul rilievo che la struttura di copertura delle scale di accesso alle autorimesse interrate sarebbe "coincidente in buona parte con il terrazzo di cui si chiede la demolizione", è non meno illogica poiché, innanzitutto, non si tratta di buona parte ma di circa la metà, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio, ed, in secondo luogo, la parte non coincidente è quella essenziale giacché è proprio in corrispondenza di questa parte, non sovrapposta alla struttura, che si colloca la porta finestra che consente l'accesso al balcone, come emerge dalle foto realizzate dal consulente tecnico d'ufficio, risultando, quindi, evidente l'interesse ad agire della ricorrente. 5.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono infondati. 5.2. La ricorrente, invero, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale o processuale, ha finito, in sostanza, per lamentare l'erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che, al momento del contratto di compravendita, l'immobile acquistato dai convenuti era dotato del balcone. La valutazione delle prove raccolte, però, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione se non per il vizio consistito, come prevede l'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del Ric. 2017 n. 11976, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 tutto omesso, in sede di accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della stessa sentenza impugnata o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso (e alla ricorrente più favorevole) della controversia. La valutazione delle risultanze delle prove e il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono, in effetti, apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (v. Cass. n. 42 del 2009; Cass. n. 11511 del 2014; Cass. n. 16467 del 2017). Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento delle emergenze fattuali acquisite in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare, a norma degli artt. 132 n. 4 e 360 n. 4 c.p.c., se costoro abbiano dato effettivamente conto delle ragioni in fatto della loro decisione e se la motivazione al riguardo fornita sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso Ric. 2017 n. 11976, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 5.3. La corte d'appello, invero, con motivazione nient'affatto apparente o contraddittoria o perplessa, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto, senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.) per omesso esame di una o più circostanze decisive risultanti dagli atti del giudizio, che l'immobile dei convenuti, al momento dell'atto d'acquisto, era dotato del balcone. Ed una volta affermato che il balcone era esistente al momento dell'atto d'acquisto - come la corte d'appello ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5 c.p.c.) per aver del tutto omesso l'esame di una o più circostanze decisive emergenti dagli atti del processo (e non già per non aver adeguatamente valutato gli elementi istruttori che, in ipotesi, avrebbero deposto in senso contrario, una volta che, come nella specie, il fatto rilevante ai fini del giudizio sono stati esaminati dal giudice di merito: Cass. SU n. 8053 del 2014) - non si presta, evidentemente, a censure la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè il rigetto della domanda proposta dall'attrice, in quanto volta, appunto, alla rimozione del balcone dagli stessi realizzato. 6. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 8. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei Ric. 2017 n. 11976, Sez. 2, PU del 5 luglio 2022 - presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese di lite, che liquida in C. 5.500,00, di cui C. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussis
Sentenza Cassazione n. 28182/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris