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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:C:1995:190
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61994CJ0220_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-220/94, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori Anders C. Jessen, membro del servizio giuridico, e J.-F.

Pasquier, funzionario nazionale messo a disposizione dello stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo, rappresentato dal signor N. Schmit, consigliere di legazione (1ª classe) presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo stesso ministero, 5, rue Notre-Dame, convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto in via principale a far dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva del Consiglio 5 giugno 1992, 92/44/CEE, sull' applicazione della fornitura di una rete aperta ([OSCURATO:PERSONA]ONP) alle linee affittate (GU L 165, pag. 27), e, in subordine, a far dichiarare che, non avendo informato immediatamente la [OSCURATO:PERSONA] di siffatte misure, il [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell' art. 189, terzo comma, del Trattato CE, nonché a norma dell' art. 15 di detta direttiva, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, P. Jann, J.C.

Moitinho de Almeida, D.A.O.

Edward (relatore) e L. Sevón, giudici, avvocato generale: M.B.

Elmer cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 9 marzo 1995, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo era rappresentato dall' avv.

G. Harles, del foro di Lussemburgo, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 11 maggio 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 28 luglio 1994, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto in via principale a far dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva del Consiglio 5 giugno 1992, 92/44/CEE, sull' applicazione della fornitura di una rete aperta ([OSCURATO:PERSONA]ONP) alle linee affittate (GU L 165, pag. 27, in prosieguo: la "direttiva"), e, in subordine, a far dichiarare che, non avendo informato immediatamente la [OSCURATO:PERSONA] di siffatte misure, il [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell' art. 189, terzo comma, del Trattato CE, nonché a norma dell' art. 15 di detta direttiva. 2 La direttiva contiene fra l' altro norme che garantiscono agli utenti l' accesso all' informazione sulle offerte di linee affittate (art. 3), norme sulle condizioni di fornitura che devono essere pubblicate (art. 4), sui diritti degli utenti in caso di cessazione di dette prestazioni (art. 5), nonché sull' osservanza degli obblighi fondamentali in relazione alle condizioni di accesso e ai criteri di utilizzazione (art. 6).

Inoltre, la direttiva obbliga gli Stati a provvedere affinché gli organismi di telecomunicazione forniscano un insieme minimo di linee affittate conformi alle caratteristiche tecniche armonizzate (art. 7) e ad esercitare un controllo su tali organismi (art. 8); stabilisce principi tariffari e di calcolo dei costi, delle tariffe e dei canoni (artt. 9 e 10) e, infine, istituisce una procedura di conciliazione (art. 12). 3 L' art. 15, n. 1, della direttiva dispone che "gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 5 giugno 1993" e "ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]". 4 Non avendo ricevuto dal governo lussemburghese comunicazione delle misure di recepimento della direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] ha intimato a quest' ultimo, con lettera 9 agosto 1993, di conformarsi agli obblighi ad esso incombenti a norma della direttiva e del Trattato CE. 5 Non avendo ricevuto alcuna risposta a detta lettera, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al suddetto governo il 7 febbraio 1994 un parere motivato con il quale essa lo invitava ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.

Anche detto parere è rimasto privo di risposta. 6 Nel controricorso il governo lussemburghese afferma di aver adottato tutti i provvedimenti necessari per garantire l' istituzione di procedure conformi alla direttiva.

Esso si basa al riguardo sulla legge 10 agosto 1992 recante creazione dell' impresa delle poste e delle telecomunicazioni, che ha trasformato la precedente amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in un' impresa pubblica che fruisce dell' autonomia finanziaria e amministrativa, ed è dotata della personalità giuridica. 7 Per quanto riguarda l' accesso ai servizi considerati e le condizioni nelle quali devono essere prestati, essi sarebbero disciplinati dalle "Condizioni generali da applicare ai servizi di telecomunicazione", pubblicate, con l' elenco dei servizi offerti e dei prezzi, dall' impresa delle poste e delle telecomunicazioni. 8 Il governo lussemburghese ammette tuttavia che la normativa sui servizi e sulle infrastrutture di telecomunicazione esiste solo allo stato di progetto. 9 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le "Condizioni generali", non essendo state pubblicate ufficialmente, non costituiscano un sufficiente recepimento della direttiva.

Per di più, la loro redazione sarebbe priva della precisione e della chiarezza necessarie per garantire la certezza del diritto e l' istituzione di un sistema trasparente conforme alla direttiva. 10 Secondo una giurisprudenza costante, al fine di garantire la piena applicazione delle direttive, non solo in diritto ma anche in fatto, gli Stati membri devono stabilire un preciso ambito normativo nel settore di cui trattasi mediante l' adozione di disposizioni giuridiche atte a delineare una situazione sufficientemente precisa, chiara e trasparente per consentire ai singoli di conoscere i loro diritti e di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali (v., in particolare, sentenza 30 maggio 1991, causa C-361/88, [OSCURATO:PERSONA]/Germania, Racc. pag.

I-2567, punto 24). 11 Anche ammesso che le condizioni generali adottate e pubblicate dall' impresa delle poste e delle telecomunicazioni abbiano un contenuto conforme alla direttiva ° del che la [OSCURATO:PERSONA] dubita ° risulta che il [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo non ha adottato, nel termine prescritto, le disposizioni necessarie per obbligare detta impresa a conformarsi agli obblighi della direttiva e per porre i singoli in grado di conoscere tutti i diritti che vengono loro riconosciuti dalla direttiva stessa e di avvalersene, eventualmente, dinanzi ai giudici nazionali. 12 Si deve pertanto dichiarare che, avendo omesso di adottare entro il termine fissato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva, il [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono a norma dell' art. 15 di detta direttiva.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 13 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.

Il convenuto è rimasto soccombente e dev' essere quindi condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva del Consiglio 5 giugno 1992, 92/44/CEE, relativa all' applicazione della fornitura di una rete aperta ([OSCURATO:PERSONA]ONP) alle linee affittate, il [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono a norma dell' art. 15 di detta direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo è condannato alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61994CJ0220_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-220/94, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori Anders C. Jessen, membro del servizio giuridico, e J.-F. Pasquier, funzionario nazionale messo a disposizione dello stesso servizio, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo, rappresentato dal signor N. Schmit, consigliere di legazione (1ª classe) presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo stesso ministero, 5, rue Notre-Dame, convenuto, avente ad oggetto il ricorso diretto in via principale a far dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva del Consiglio 5 giugno 1992, 92/44/CEE, sull' applicazione della fornitura di una rete aperta ([OSCURATO:PERSONA]ONP) alle linee affittate (GU L 165, pag. 27), e, in subordine, a far dichiarare che, non avendo informato immediatamente la [OSCURATO:PERSONA] di siffatte misure, il [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell' art. 189, terzo comma, del Trattato CE, nonché a norma dell' art. 15 di detta direttiva, LA CORTE (Quinta Sezione), composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, P. Jann, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (relatore) e L. Sevón, giudici, avvocato generale: M.B. Elmer cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore vista la relazione d' udienza, sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 9 marzo 1995, nel corso della quale il [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo era rappresentato dall' avv. G. Harles, del foro di Lussemburgo, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 11 maggio 1995, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 28 luglio 1994, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto in via principale a far dichiarare che, non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva del Consiglio 5 giugno 1992, 92/44/CEE, sull' applicazione della fornitura di una rete aperta ([OSCURATO:PERSONA]ONP) alle linee affittate (GU L 165, pag. 27, in prosieguo: la "direttiva"), e, in subordine, a far dichiarare che, non avendo informato immediatamente la [OSCURATO:PERSONA] di siffatte misure, il [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell' art. 189, terzo comma, del Trattato CE, nonché a norma dell' art. 15 di detta direttiva. 2 La direttiva contiene fra l' altro norme che garantiscono agli utenti l' accesso all' informazione sulle offerte di linee affittate (art. 3), norme sulle condizioni di fornitura che devono essere pubblicate (art. 4), sui diritti degli utenti in caso di cessazione di dette prestazioni (art. 5), nonché sull' osservanza degli obblighi fondamentali in relazione alle condizioni di accesso e ai criteri di utilizzazione (art. 6). Inoltre, la direttiva obbliga gli Stati a provvedere affinché gli organismi di telecomunicazione forniscano un insieme minimo di linee affittate conformi alle caratteristiche tecniche armonizzate (art. 7) e ad esercitare un controllo su tali organismi (art. 8); stabilisce principi tariffari e di calcolo dei costi, delle tariffe e dei canoni (artt. 9 e 10) e, infine, istituisce una procedura di conciliazione (art. 12). 3 L' art. 15, n. 1, della direttiva dispone che "gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva prima del 5 giugno 1993" e "ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]". 4 Non avendo ricevuto dal governo lussemburghese comunicazione delle misure di recepimento della direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] ha intimato a quest' ultimo, con lettera 9 agosto 1993, di conformarsi agli obblighi ad esso incombenti a norma della direttiva e del Trattato CE. 5 Non avendo ricevuto alcuna risposta a detta lettera, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato al suddetto governo il 7 febbraio 1994 un parere motivato con il quale essa lo invitava ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla direttiva entro un termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica. Anche detto parere è rimasto privo di risposta. 6 Nel controricorso il governo lussemburghese afferma di aver adottato tutti i provvedimenti necessari per garantire l' istituzione di procedure conformi alla direttiva. Esso si basa al riguardo sulla legge 10 agosto 1992 recante creazione dell' impresa delle poste e delle telecomunicazioni, che ha trasformato la precedente amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in un' impresa pubblica che fruisce dell' autonomia finanziaria e amministrativa, ed è dotata della personalità giuridica. 7 Per quanto riguarda l' accesso ai servizi considerati e le condizioni nelle quali devono essere prestati, essi sarebbero disciplinati dalle "Condizioni generali da applicare ai servizi di telecomunicazione", pubblicate, con l' elenco dei servizi offerti e dei prezzi, dall' impresa delle poste e delle telecomunicazioni. 8 Il governo lussemburghese ammette tuttavia che la normativa sui servizi e sulle infrastrutture di telecomunicazione esiste solo allo stato di progetto. 9 [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le "Condizioni generali", non essendo state pubblicate ufficialmente, non costituiscano un sufficiente recepimento della direttiva. Per di più, la loro redazione sarebbe priva della precisione e della chiarezza necessarie per garantire la certezza del diritto e l' istituzione di un sistema trasparente conforme alla direttiva. 10 Secondo una giurisprudenza costante, al fine di garantire la piena applicazione delle direttive, non solo in diritto ma anche in fatto, gli Stati membri devono stabilire un preciso ambito normativo nel settore di cui trattasi mediante l' adozione di disposizioni giuridiche atte a delineare una situazione sufficientemente precisa, chiara e trasparente per consentire ai singoli di conoscere i loro diritti e di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali (v., in particolare, sentenza 30 maggio 1991, causa C-361/88, [OSCURATO:PERSONA]/Germania, Racc. pag. I-2567, punto 24). 11 Anche ammesso che le condizioni generali adottate e pubblicate dall' impresa delle poste e delle telecomunicazioni abbiano un contenuto conforme alla direttiva ° del che la [OSCURATO:PERSONA] dubita ° risulta che il [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo non ha adottato, nel termine prescritto, le disposizioni necessarie per obbligare detta impresa a conformarsi agli obblighi della direttiva e per porre i singoli in grado di conoscere tutti i diritti che vengono loro riconosciuti dalla direttiva stessa e di avvalersene, eventualmente, dinanzi ai giudici nazionali. 12 Si deve pertanto dichiarare che, avendo omesso di adottare entro il termine fissato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva, il [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono a norma dell' art. 15 di detta direttiva. Decisione relativa alle spese Sulle spese 13 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il convenuto è rimasto soccombente e dev' essere quindi condannato alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato nel termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva del Consiglio 5 giugno 1992, 92/44/CEE, relativa all' applicazione della fornitura di una rete aperta ([OSCURATO:PERSONA]ONP) alle linee affittate, il [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono a norma dell' art. 15 di detta direttiva. 2) [OSCURATO:PERSONA] del Lussemburgo è condannato alle spese.