CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35931/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio per quanto riguarda il riconoscimento della circostanza aggravante delle persone riunite e per l'inammissibilità nel resto dei ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza in data 22/02/2021, confermava la pronunzia emessa in data 20/12/2019, all' esito di giudizio abbreviato, dal G.U.P. del Tribunale di Napoli nella parte in cui [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] detto "il profeta" era stato ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi e) (artt.110, 81 cpv 629 comma 2 in relazione all' art. 628 comma 3 n.1) c.p. e 416 bis.1 c.p.) e c) artt. 110, 582-585 c.p. e 416 bis.1 c.p.) e rideterminava il complessivo trattamento sanzionatorio La corte territoriale, in conformità a quanto ricostruito dal giudice di primo grado, precisava che sulla scorta delle complessive emergenze processuali era emersa la prova della compartecipazione del ricorrente, quale mandante, alla estorsione in danno della persona offesa [OSCURATO:PERSONA] titolare della [OSCURATO:PERSONA]. Flor s.r.I., avente ad oggetto la commercializzazione di fiori da immettere sul mercato floreale di Pompei nonché della sua partecipazione al pestaggio in danno di [OSCURATO:PERSONA] amministratore della "Cooperativa floricola 2001" e autotrasportatore di fiori. 2. L' imputato, a mezzo del medesimo difensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], propone due ricorsi per cassazione contro la suddetta sentenza. 2.1. Con il primo ricorso formula quattro motivi. Con il primo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e 629 c.p. e 530 comma 2 c.p.p. nonché motivazione meramente apparente in ordine al devoluto. Assume che nella specie l'imputato era stato condannato in assenza di elementi indiziari gravi, precisi e concordanti. Evidenzia che la prova della responsabilità del ricorrente nel delitto di estorsione era fondata su elementi del tutto generici (le dichiarazioni informali rese da [OSCURATO:PERSONA] contenute nell' informativa di P.G.; le generiche dichiarazioni di Imparato ed una conversazione telefonica) ricostruiti con argomentazioni frutto di mere congetture e che avevano totalmente omesso di esaminare gli specifici motivi di censura. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 110 e 585 c.p. e 530 comma 2 c.p.p. nonché motivazione meramente apparente in ordine al devoluto. Assume che, quanto al pestaggio in danno di [OSCURATO:PERSONA], difettavano elementi probatori idonei a fondare l'affermazione di responsabilità dell'imputato, precisando che del tutto erroneamente i giudici di merito avevano affermato che dalle intercettazioni della p.o. emergeva il coinvolgimento dell'imputato posto che quelle dell'Apuzzo sul conto del [OSCURATO:PERSONA] erano mere supposizioni. Rileva che la motivazione appariva palesemente illogica nella parte in cui aveva ritenuto sintomatico il concorso nell' imputato nel delitto de quo in relazione al rifiuto del ricorrente alla richiesta di incontro formulata dal socio della p.o. e che parimenti illogici erano gli ulteriori elementi sul tema degli sms valorizzati dai giudici di merito. Con il terzo motivo lamenta, con riferimento al capo e), violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 416 bis.1. c.p. nonché motivazione meramente apparente in ordine al devoluto.Assume che con riferimento al reato di cui al capo e) la motivazione era gravemente lacunosa in relazione alla configurabilità del metodo mafioso e graficamente carente nella sentenza di primo grado in relazione alla finalità agevolatrice e che, comunque, non erano emersi elementi comprovanti il fatto che i ratei mensili dell'estorsione erano diretti all' agevolazione del clan. Con il quarto motivo lamenta, con riferimento al capo c), violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all' art. 416 bis.l. c.p. nonché motivazione meramente apparente in ordine al devoluto. Assume che la ragione del pestaggio in questione era rimasta incerta e che da un colloquio fra la p.o. e tale Orlando era emerso che i fatti erano riconducibili a "q uestioni di donne". Con il secondo ricorso formula i seguenti ulteriori motivi. Con il primo motivo lamenta violazione di legge relativamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante delle persone riunite in relazione al reato di estorsione. Osserva che sul punto la motivazione era graficamente assente, essendosi la corte di appello limitata in modo succinto ad esaminare la parallela ma diversa aggravante relativa al reato di lesioni. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge relativamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante delle persone riunite in relazione al reato di lesioni. Assume che anche con riferimento alla configurabilità dell'aggravante in esame la motivazione era gravemente carente e lacunosa. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 81, 132 e 133 c.p. nonché vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio. Osserva che ove ritenuta l'aggravante delle persone riunite l'aumento di pena per il delitto posto in continuazione (lesioni) doveva essere ridimensionato e che la corte di appello sul punto non aveva motivato in ordine alla adeguatezza e congruità di tale aumento. Con il quarto motivo deduce violazione degli artt. 63 IV comma, 132 e 133 c.p. nonché vizio di motivazione in relazione all' aumento per le aggravanti ad effedo speciale fissato in anni tre in assenza di motivazione. Il difensore di fiducia dell'imputato ha pure depositato, ai fin i dell'autosufficienza, dei documenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi possono trovare accoglimento nei limiti appresso specificati. 2. Va, in primo luogo, rilevato che al giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre la Corte, anche nel quadro della nuova disciplina, è - e resta - giudice della motivazione. Deve, quindi, essere rimarcato che ai fini del controllo ch legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello, trattandosi di c.d. doppia conforme, si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando il giudice del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordi nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (Cass. Sez. 3, sent. n. 44418 del 16/07/2013, dep. 04/11/2013, Rv. 257595). Nel giudizio di appello è pertanto consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano - come nel caso di specie - elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata (Cass. Sez. 2, sent. n. 30838 del 19/03/2013, dep. 18/07/2013, Rv. 257056). Va, anche, osservato che l'omesso esame di un motivo di appello da parte della Corte di merito non da' luogo a un difetto di motivazione rilevante a norma dell'art. 606 cod. proc. pen., ne' determina incompletezza della motivazione della sentenza allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente disatteso perché incompatibile con la struttura e con l'impianto della motivazione, nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi cella sentenza medesima. Secondo il disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 1, l'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione nel procedimento (limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti). Pertanto il giudice d'appello deve tenere presente, dandovi risposta in motivazione, quali sono state le doglianze dell'appellante in ordine ai punti (o capi art. 581, comma 1, lett. e) investiti dal gravame, ma non è tenuto ad indagare su tutte le argomentazioni elencate in sostegno dell'appello quando esse siano incompatibili con le spiegazioni svolte nella motivazione, poiché in tal modo quelle argomentazioni si intendono assorbite e respinte dalle spiegazioni fornite dal giudice di secondo grado. (Sez. 1, Sentenza n. 1778 del 21/12/1992 Ud. (dep. 23/02/1993) Rv. 194804). Occorre, poi, osservare che in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento. (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015 - dep. :31/03/2015, 0., Rv. 26296501). Va, altresì, precisato che il giudice, nel libero processo di formazione del suo convincimento, può fondare il giudizio di responsabilità, oltre che sulle prove dirette o rappresentative del fatto da provare, anche su indizi, ossia su elementi di fatto dai quali, attraverso un procedimento inferenziale, è possibile desumere che altro fatto si è verificato. Tali indizi, per aver valore probatorio e costituire la premessa del procedimento inferenziale induttivo e deduttivo del giudice, devono essere certi, quanto alla loro esistenza e non soltanto ipotetici, gravi, anche se isolatamente non risolutivi, e concordanti, nel senso che valutati nel loro complesso e nelle reciproche connessioni e implicazioni, siano idonei a fornire la prova compiuta del fatto da provare, salvo l'obbligo di raccordare con motivazione analitica e l'uso corretto delle norme di esperienza e dell'inferenza logica - la proposizione argomentativa, scaturente dagli indizi, con tutti gli altri elementi emersi nel processo e delle eventuali contrarie deduzioni delle parti. 2.1. Muovendo da tali principi ermeneutici non può che rilevarsi la infondatezza, per taluni profili manifesta, di tutte le censure mosse in forza delle quali il ricorrente contesta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza della prova della sua compartecipazione alla condotta estorsiva di cui al capo e) ed ai fatti cii cui al capo c). 2.2. Rileva, in particolare, la Corte che le argomentazioni dei giudici di merito non appaiono né carenti né illogiche né contraddittorie nella parte in cui, disattendendo le medesime censure oggi reiterate, hanno ritenuto comprovata oltre ogni ragionevole dubbio, la compartecipazione dell' imputato alla condotta estorsiva operando una ricostruzione in via logica basata, in primo luogo, sulle dichiarazioni rese della moglie dell' estorto [OSCURATO:PERSONA] ai C.C. - che avevano provveduto a convocare la vittima nonché quest' ultima - la quale aveva riferito che il dieci di ogni mese per svolgere attività di vendita all' interno dei mercato dei fiori di Pompei da parte del marito veniva pagata la somma di euro 1.500,00 agli emissari dell' odierno imputato. I giudici di merito hanno rimarcato come ulteriori dati di riscontro quanto alla addebitabilità dei fatti in questione al ricorrente scaturivano da una informativa dei C.C. ove tale [OSCURATO:PERSONA] (persona offesa di altro reato oggetto del procedimento in questione) aveva riferito circa il regime di estorsioni imposto nel mercato dei fiori di Pompei anche a [OSCURATO:PERSONA] titolare della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. nonché da una ulteriore informativa ove era riportata una conversazione in cui [OSCURATO:PERSONA] (vittima dell'aggressione di cui al capo C) commentava con [OSCURATO:PERSONA] delle minacce subite dalla ditta Diflor. Orbene il ricorrente tenta, in realtà, di far leva sulla asserita autonomia dei singoli elementi indiziari e, quindi, di frazionare l'insieme del quadro probatorio al fine di meglio confutarlo. Per contro, come ha ripetutamente ritenuto questa Corte, la rilevanza dei singoli dati non può essere accertata estrapolandoli dal contesto in cui essi sono inseriti, ma devono essere posti a confronto con il complesso probatorio, dal momento che soltanto una valutazione globale e una visione di insieme permettono di verificare se essi rivestano realmente consistenza decisiva oppure se risultino inidonei a scuotere la compattezza logica dell impianto argomentativo, dovendo intendersi, in quest'ultimo caso, implicitamente confutati. A fronte di una motivazione, conforme a quella di primo grado, relativa alla ricostruzione delle condotta delittuosa in esame, che appare congrua ed adeguata nella parte in cui ha ritenuto configurabile la responsabilità dell' imputato sulla scorta dei dati indiziari emersi sopra indicati unitariamente valutati ed interpretati, tutte le contestazioni formulate con il primo motivo del ricorso ed, in particolare, quelle relative alla asserita erronea valutazione dei dati probatori ai fini della dimostrazione di una effettiva e diretta compartecipazione alla condotta estorsiva de qua da parte dell' imputato non mirano a contestare la logicità dell'impianto argomentativo delineato nella motivazione della decisione impugnata ma si risolvono nella contrapposizione, in contrasto con giudizio espresso dai giudici di merito - i quali, come detto, hanno disatteso le questioni in questa sede riproposte - di una alternativa ricostruzione dei fatti (nel senso di una estraneità dell' imputato) evidentemente sottratta alla delibazione di questa Suprema Corte in ragione dei limiti posti alla cognizione di legittimità dall'art. 606 cod. proc. pen. 2.3. A non diverse conclusioni deve pervenirsi circa la insussistenza di vizi di legittimità in ordine alla conferma dell'affermazione della responsabilità in ordine al reato di cui al capo c). La sentenza di secondo grado - la quale sul punto ha integralmente confermato la ricostruzione operata dal primo giudice - ha rigettato le contestazioni oggi reiterate, correttamente valorizzando una serie di elementi desunti dal tenore delle conversazioni ambientali antecedenti e successive al pestaggio in questione nonché dalla richiamata messagistica sms ove viene chiaramente evocato il ruolo di mandante del [OSCURATO:PERSONA] riconosciuto come tale dalla stessa vittima che, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, proprio per la caratura criminale dello stesso pur avendo denunziato l' aggressione subita era stato fortemente reticente. A fronte di tutto quanto esposto dai giudici di merito con argomentazioni adeguate e prive di aporie logiche (vedi ff. 9-11) il ricorrente contrappone nella sostanza mere contestazioni in fatto, con le quali si propone solo una non consentita - in questa sede di legittimità - diversa lettura degli elementi valutati dai giudici di merito, senza evidenziare alcuna manifesta illogicità o contraddizione della motivazione. 3. Le censure relative alla insussistenza delle contestate aggravanti ex art. 416 bis.l. c.p. sono in parte infondate ed in parte manifestamente prive di fondamento. 3.1. I giudici di appello, quanto all' episodio estorsivo di cui al capo d), hanno adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza dell'aggravante mafiosa correttamente evidenziato come la medesima condotta del [OSCURATO:PERSONA] il quale, dopo i primi contatti con le forze dell'ordine, si era rifiutato di denunziare ed aveva reso delle dichiarazioni fortemente reticenti dava la misura della consapevolezza della caratura criminale dei soggetti da cui provenivano le minacce, tali da privarlo di ogni possibile libera scelta.Invero nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente" cioè privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza o minaccia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che legittimamente il provvedimento impugnato avesse affermato la sussistenza dell'aggravante con riferimento alla richiesta di versamento di canoni per l'utilizzo a fini di riprese cinematografiche di una villa sequestrata ad un esponente di un sodalizio criminale, avanzata, non dall'amministratore giudiziario, ma dal proprietario dell'immobile, la cui appartenenza ad un clan camorristico era nota alle vittime). (Sez. 2, Sentenza n. 20187 del 03/02/2015 Cc. (dep. 15/05/2015) Rv. 263570 - 01. Ricostruita la sussistenza in concreto della fattispecie aggravata in relazione al c.d. "metodo mafioso" priva di concreto rilievo è la dedotta censura circa assenza di motivazione con riferimento alla finalità di agevolazione. 3.2. Del tutto generico ed aspecifico è il quarto motivo relativo all' aggravante di cui all' art. 416 bis.1 c.p. relazione al reato di cui al capo c) la cui configurabilità è stata correttamente ritenuta dalla corte di appello la quale ha evidenziato, con argomentazioni congrue e corrette in diritto, che l'atto intimidatorio, come era dato desumere dalle modalità dello stesso, mirava palesemente a rafforzare il prestigio criminale del [OSCURATO:PERSONA], soggetto al vertice del clan di Casarano nel territorio da lui controllato. 4. Ritiene il Collegio che è fondata la censura relativa alla ritenuta sussistenza dell'aggravante delle persone riunite in relazione al reato di estorsione. La corte territoriale ha confutato lo specifico motivo di appello con una motivazione che appare lacunosa e carente avendo soltanto osservato, senza fare riferimento a specifiche circostanza emerse nel corso del processo ma con considerazioni meramente generiche, che il figlio dell'imputato aveva accompagnato l'imprenditore vittima al cospetto del padre e aveva partecipato al fatto estorsivo (dato che è stato trovato in possesso dell'elenco delle attività oggetto delle attività estorsive), ma non ha esaminato in dettaglio le analitiche censure formulate dall' imputato in ordine alla sussistenza dei presupposti idonei ad integrare la detta aggravante secondo le linee ermeneutiche fissate dalle giurisprudenza di legittimil:à. 5. Il secondo motivo del secondo ricorso (riguardante anch' essa la aggravante delle persone riunite in relazione al capo c) è infondato. I giudici di merito, accertato il ruolo di mandante dell'azione punitiva de qua da parte dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] detto "il profeta", hanno ritenuto accertata la consapevolezza in capo al predetto del fatto che l'azione punitiva sarebbe stata posta in essere da più persone riunite con argomentazioni che non possono ritenersi né carenti né illogiche.6. Va, dunque, annullata la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante delle più persone riunite di cui al capo e) e di conseguenza al trattamento sanzionatorio - rimanendo quindi, assorbite le ulteriori censure riguardanti il computo complessivo della pena anche in relazione alle riconosciute plurime aggravanti - con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della corte di appello di Napoli e dichiarata l'irrevocabilità della affermazione di responsabilità. P.Q.M. annulla la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante delle più persone riunite di cui al capo e) e di conseguenza al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto