CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2022
Cassazione n. 29572/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n.[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 20/9/2021 che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha rideterminato, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e confermato nel resto le statuizioni del primo giudice nei confronti degli altri ricorrenti in ordine ai reati rispettivamente ascritti (per tutti il delitto associativo di cui al capo 1) della rubrica, per la Romaniello anche il tentativo di estorsione limitatamente a due episodi, unitamente alla sostituzione di persona). Al riguardo, con separati ricorsi, deducono: 2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (capo 1 della rubrica con ruolo qualificato) 2.1. mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. 2.2. mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (capo 1 della rubrica, con ruolo di partecipe) 3.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla partecipazione del ricorrente al reato associativo che i giudici di merito avevano tratto dal generico coinvolgimento nella vicenda illecita, in assenza dell'individuazione di una precisa condotta dotata di efficienza eziologica con l'evento antigiuridico e della necessaria consapevolezza di farne parte. A conferma della genericità della motivazione resa si indica anche l'omessa individuazione dei reati fine. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (capi 1 e 27 della rubrica) 4.1. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alle censure sollevate con l'atto di appello con riferimento alla sussistenza dell'elemento soggettivo in capo alla ricorrente. Si era adottata una motivazione priva di carattere individualizzante che si era limitata a fare riferimento alla natura dell'attività criminosa svolta dall'associazione. La ricorrente, invece, si era limitata ad effettuare telefonate per il recupero dei crediti sulla base delle indicazioni fornite dall'azienda, ignara del contesto e dei fini illeciti perseguiti, attenendosi alle direttive impartite dai titolari (e facendo ragionevole affidamento sulla presenza in ufficio anche di un avvocato che provvedeva a dare indicazioni per le diffide da inoltrare). 4.2. vizio della motivazione anche sotto il profilo del travisamento in ordine al delitto di cui al capo 17) della rubrica (limitatamente ai fatti del 20 e 26 febbraio 2014). La Corte di merito aveva affermato la penale responsabilità dell'imputata sulla base di due elementi, costituiti dallo pseudonimo utilizzato nel corso della telefonata con la persona offesa e dall'utenza cellulare rinvenuta presso la ricorrente in sede di perquisizione, non avvedendosi che lo stesso Tribunale aveva affermato l'impossibilità di attribuire ad una determinata persona l'effettuazione di specifiche telefonate stante l'uso promiscuo dei dispositivi e che in alcuni occasioni un nome di fantasia è stato utilizzato dall'uno o altro imputato. Un dato, dunque, meramente indiziario ma privo dei necessari connotati di gravità, precisione e concordanza. 4.3. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione (mancanza) con riferimento alla pena base, stabilita in misura superiore al minimo edittale, al diniego delle attenuanti generiche a fronte dello stato di incensuratezza dell'imputata, della leale condotta processuale e della tranquillizzante situazione familiare e con riguardo all'eccessivo aumento apportato per la continuazione. 5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (capo 1 della rubrica, quale partecipe) 5.1. inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. 5.1.1. mancanza dell'elemento psicologico del reato ascritto alla ricorrente (nel senso che vi debba essere la consapevolezza dei singoli membri in ordine al fatto che con i reati fine stiano perseguendo e realizzando il fine cui l'associazione criminosa tende, da escludersi nel caso in esame in quanto la ricorrente svolgeva l'attività di mera segretaria del Colella, suo superiore, il quale non era obbligato a dare alla medesima conto delle attività svolte). 5.1.2. mancato raggiungimento della prova certa della partecipazione della ricorrente al sodalizio (avendo svolto solo un ruolo marginale). 5.2. mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. 5.2.1. apparente la motivazione sull'esistenza di un ruolo non marginale della ricorrente all'interno del sodalizio. 5.2.2. assenza di coscienza e volontà nel commettere fatti delittuosi in ragione della mera attività di segretaria svolta.5.2.3. mancata concessione delle attenuanti generiche, fondata sul generico richiamo all'assenza di elementi positivamente valutabili, al di fuori dell'incensuratezza. 5.2.4. omessa motivazione in ordine alla richiesta di rideterminare la pena tenendo adeguatamente conto di tutti i parametri stabiliti dall'art. 133 cod. pen. 6. Con requisitoria in data 27/05/2022 la P.G. presso questa Corte, sul rilievo della manifesta infondatezza dei motivi dedotti, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. 7. Con memoria e nota spese in data 06/06/2022, il difensore e patrono della parte civile [OSCURATO:PERSONA], costituita nei confronti di tutti i ricorrenti, ha concluso per la conferma della decisione impugnata, per la liquidazione di una somma a titolo risarcitorio pari ad C 162.163,83, per la concessione di una provvisionale, con vittoria di spese in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiaratasi antistataria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene il Collegio che i ricorsi vadano dichiarati inammissibili. 2. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Il ricorso è inammissibile essendo entrambi i motivi dedotti non consentiti. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, Rv. 278170). I motivi dedotti non attengono a nessuna delle ipotesi per le quali è contemplato il ricorso per cassazione.3. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] (capo 1 della rubrica) 3.1. Il ricorso è inammissibile in quanto non scandito dalla necessaria analisi critica dell'intero corpo argomentativo posto a base della decisione impugnata, risolvendosi, pertanto, nella riformulazione di censura adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici ad opera della Corte di merito. Il contributo partecipativo del ricorrente al sodalizio incriminato e l'affectio societatis, lungi dall'essere stati ricavati dalla mera prestazione di una attività lecita di call center, rinvengono, invece, precisi elementi dimostrativi. Al riguardo, si è, infatti, evidenziato come i ripetuti contatti telefonici seguissero un copione prestabilito, con evidenti falsità e avvertenze mendaci, nell'ambito di un ordito illecito di carattere organizzato, le cui precise modalità sono descritte nell'imputazione (e su cui ha riferito anche il teste assistito Colella, v. pag. 14 e 15 sentenza di primo grado) e dalla cui esecuzione l'associazione riceveva indebite somme e ciascun partecipe personale profitto. Non, pertanto, un mero esecutore ignaro di altrui disposizioni, ma un anello consapevole della catena illecita, finalizzata alla percezione di denaro non dovuto da parte di soggetti sottoposti a coercizione per effetto delle pressioni e minacce appositamente confezionate. Stante la natura dell'attività criminosa svolta dall'associazione che pervadeva le stesse modalità organizzative e comportamentali di chi vi prendeva parte, correttamente il giudice del merito ne ha logicamente ricavato l'elemento soggettivo. Quanto, poi, al rilievo relativo alla "mancanza" dei delitti fine, va ribadito il principio, di cui il giudice del merito ha fatto corretta applicazione, secondo cui in materia di reati associativi, la commissione dei "reati-fine" dell'associazione, di qualunque tipo essa sia, non è necessaria, né ai fini della configurabilità e nemmeno ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (Sez. 3, n. 9459, del 6/11/2015, dep. 8/03/2016, Rv. 266710; Sez. 2, n. 20183 del 2022, non mass.). 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile per essere i motivi riproduttivi di profili di censura adeguatamente valutati con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata e/o perché manifestamente infondati. 4.1-4.2. Preliminare alla risoluzione della questione attinente alla consapevolezza della ricorrente di far parte ed agire in favore di un consesso organizzato di tipo delinquenziale è la risoluzione del secondo motivo di ricorso attinente all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata per gli episodi di tentata estorsione (unitamente alla sostituzione di persona) ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, posto che tali reati costituiscono una delle modalità con cui il sodalizio perseguiva l'obiettivo di ottenere indebite corresponsioni di denaro ad opera degli ignari malcapitati, la "conferma" del giudizio di colpevolezza esclude in radice, proprio in ragione delle modalità illecite e dichiaratamente truffaldine utilizzate, la verosimiglianza di un'ipotesi alternativa che vuole la ricorrente mera dipendente di cali center inconsapevole degli orditi criminali perseguiti dagli altri correi attraverso la società per cui ella prestava l'attività lavorativa. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la lettura della sentenza impugnata, in uno con quella del primo giudice (si verte, infatti, in ipotesi di cd. doppia conforme, con la conseguenza che le sentenze di merito costituiscono un unico plesso argomentativo), consentono di escludere i paventati vizi di legittimità, financo il dedotto travisamento attinente in realtà al profilo valutativo del mezzo di prova. Ciò che contraddistingue, infatti, la vicenda che vede coinvolta la ricorrente dalle altre (vedi ad es. capo 18) rispetto alle quali il giudice del merito è pervenuto all'assoluzione, è il dato, particolarmente significativo in punto di gravità indiziaria, costituito dalla convergenza e compresenza di molteplici elementi - anche di tipo individualizzante - che consentono di superare l'obiezione derivante dall'uso promiscuo delle utenze telefoniche o sulla fungibilità dei nomi di fantasia. Invero, a carico dell'imputata si è accertato che il falso nominativo del dott. [OSCURATO:PERSONA] con cui una persona di sesso femminile si è presentata alla persona offesa in relazione alle conversazioni telefoniche del 20 e del 26 febbraio 2014, coincide con quello abbinato al nome "Marghe", logicamente riferito alla [OSCURATO:PERSONA], riportato sul foglio manoscritto rinvenuto dalla polizia giudiziaria in occasione della perquisizione del 24/07/2014 presso l'abitazione del Muscia (che svolgeva le funzioni di capo gruppo tra i dipendenti della [OSCURATO:PERSONA] chiamati ad operare illecitamente); a ciò si aggiunge il dato costituito dal fatto che l'utenza telefonica utilizzata per chiamare la persona offesa è la stessa che la polizia giudiziaria, durante la perquisizione del 24/07/2014 presso la [OSCURATO:PERSONA], ha rinvenuto tra gli effetti personali della ricorrente, nonché la stessa scritta sul foglio che si trovava sulla scrivania della Valente proprio accanto al nome Maggy, diminutivo di quello di Margherita, utilizzata dalla ricorrente anche come account Facebook. Pertanto, nel caso in esame, il portato indiziario del documento rinvenuto è stato legato al riscontro esterno costituito dalle risultanze della perquisizione eseguita presso gli uffici della [OSCURATO:PERSONA] ove si è rinvenuto nella disponibilità della ricorrente un telefono, la cui sim corrispondeva a quella associata nel foglio manoscritto al nominativo Maggy, diminutivo della Romaniello. Peraltro, tale dato non può essere disgiunto anche dal ruolo che la stessa ricorrente svolgeva all'interno del sodalizio, descritto come ben lungi dall'assumere la valenza di attività lavorativa prestata in modo inconsapevole, avendo i giudici di merito precisato, anche sulla scorta delle testimonianze acquisite, come la ricorrente distribuiva i canovacci e forniva indicazioni circa la necessità di presentarsi alle vittime con nominativi fittizi e/o titoli inesistenti, occupandosi, in un'occasione, del pagamento in contanti di quanto dovuto per l'attività svolta dalla collega Fiscaletti. 4.3. La motivazione addotta in punto di trattamento sanzionatorio e di diniego delle attenuanti generiche non si presta ad alcune censura. 4.3.1. La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163; Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269). 4.3.2. Deve correttamente ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena essendo stati indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., tra i quali risultano evocati precisi elementi di disvalore tra cui la gravità del reato, la specifica condotta attribuita e la pervicacia dimostrata nel perseguimento degli scopi illeciti per come avvalorato dalla realizzazione di due tentate estorsioni a breve distanza di tempo ai danni della medesima persona offesa (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410). 4.3.3. Anche gli aumenti per la continuazione, di misura modesta, rinvengono congrua motivazione essendosi richiamata la gravità delle condotte. 5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ricorso è inammissibile per essere i motivi manifestamente infondati. 5.1. Nessuna illogicità sconta la sentenza impugnata, né tantomeno incorre in violazione di legge, per avere ricavato il dolo di partecipazione della ricorrente stante la natura dell'attività criminosa svolta dall'associazione a cui era direttamente funzionale l'attività di segretaria dalla, stessa prestata. Si è, infatti, evidenziato come il sodalizio fosse stato costituito allo scopo di commettere, con le particolari modalità declinate nell'imputazione e agendo sotto diverse società, una serie indeterminata di truffe ed estorsioni anche in danno di soggetti anziani. In tale contesto, proprio al raggiungimento di tali illeciti obiettivi si prestavano i compiti ai partecipi affidati. Pertanto, privo di decisività è il rilievo di avere svolto un'attività ordinaria di impiego, in quanto l'attività di segretaria — peraltro svolta in favore di uno dei promotori del sodalizio - risulta perfettamente calata nell'ambito di un'impresa avente carattere criminale, la cui esteriorizzazione, tanto all'interno che all'esterno, segue canovacci illeciti ben collaudati, condivisi e noti (vedi sul punto anche le testimonianze riportate dal primo giudice della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), a cui ciascuno dei partecipi si presta secondo le sue precise attribuzioni. Peraltro, a corredo dell'affectio societatis, si cita anche l'elemento individualizzante e significativo del rinvenimento, sulla scrivania della ricorrente, di un foglio manoscritto utilizzato nel corso della condotta estorsiva contestata alla coimputata [OSCURATO:PERSONA]. 5.2. Le sentenze di merito hanno accertato in fatto che la ricorrente svolgeva l'attività di segretaria di uno dei promotori del sodalizio, estrinsecatasi mediante la consegna ed il ritiro dei dispositivi telefonici che venivano di volta in volta utilizzati dagli addetti al cali center, la spedizione dei cd. plichi "esca", forniva i recapiti telefonici delle vittime da contattare, ritirava l'elenco di coloro che avevano ceduto alla sottoscrizione dell'abbonamento, si occupava del pagamento, sempre in contanti, degli operatori. Si tratta, all'evidenza, di compiti essenziali, sul piano causale, all'esistenza e al rafforzamento dell'associazione e, quindi, alla realizzazione dell'offesa degli interessi tutelati dalla norma incriminatrice. Corretta è, dunque, l'attribuzione del ruolo di partecipe, qualità ricoperta da chi mette a disposizione il proprio contributo, accettato dall'organizzazione malavitosa, mediante una qualsiasi attività strumentale all'esistenza della stessa. 5.3. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis cod. pen. disposta con il d.l. n. 92 del 2008, convertito con modifiche nella legge n. 125 del 2008, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986). Peraltro, nel caso in esame, la censura è anche generica non specificandosi gli elementi positivi che il giudice del merito avrebbe dovuto apprezzare ai fini della concessione.5.4. La giustificazione del trattamento sanzionatorio rinviene adeguata motivazione essendosi fatto anzitutto riferimento alla valutazione del Tribunale di cui la Corte di merito ha condiviso il percorso argomentativo e, in particolare, agli indici di gravità dei singoli fatti, al ruolo assunto da ciascun imputato, ed alla condotta processuale serbata. Inoltre, quanto alla ricorrente si è anche apprezzato il ruolo non marginale, valutazione non affatto illogica se si tiene conto del ruolo di trade unione svolto dalla ricorrente con gli operatori cali center e di stretto esecutore di uno die promotori del sodalizio. 6. In conclusione, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. 7. Vanno invece dichiarate inammissibili poiché consistono in petitum di merito le richieste avanzate dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla liquidazione di una somma a titolo di risarcimento del danno e di provvisionale, ad eccezione della richiesta di condanna dei ricorrenti alle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo nella misura che tiene conto dell'attività svolta e della relativa tariffa legale; parimenti le spese di giudizio andranno anche riconosciute in favore della Filcams CGIL quale ulteriore persona offesa già costituitasi parte civile che ha presentato in udienza conclusioni scritte e nota spese. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di assistenza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi C 4.000,00, oltre a