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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 1963

Cassazione n. 04584/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia), il 15/06/1963, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 03/03/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, previa rettifica dell'errore denunciato con il terzo motivo di ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse dal difensore di fiducia, che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Noia in data 16/11/2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale, quale legale rappresentante della Tris s.r.I., dichiarata fallita in data 11/12/2011.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data 16/06/2023, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 110 cod. pen., 216, 223 legge fallimentare, 530 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., alla luce della lacunosa motivazione della sentenza impugnata, quanto alla ricostruzione della vicenda, basata su una superficiale valutazione delle prove, inidonea a fondare la condotta distrattiva; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis, 132, 133 cod. pen., 27 Costituzione, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto all'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche e, quindi, la mancata adeguatezza della pena in riferimento al fatto; 2.3 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen., avendo la Corte di merito ridotto le pene accessorie fallimentari ad anni tre nella motivazione della sentenza, senza indicare in dispositivo tale statuizione.

3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020 convertito in legge n. 176 del 18/12/2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25/02/2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30/06/2023 dall'art. 94, comma 2, del d.

Igs. 10/10/2022, n. 150. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Il primo motivo di ricorso risulta del tutto generico e versato in fatto, ponendo a base della ricostruzione della vicenda di bancarotta fraudolenta per distrazione una alternativa valutazione del compendio probatorio.

La natura fittizia della vendita del ramo di azienda della società fallita è fondata - secondo entrambe le sentenze di merito - sul mancato rinvenimento di ogni traccia del pagamento del prezzo concordato, pari ad euro 20.000,00; tale importo sarebbe stato pagato mediante assegno bancario che, tuttavia, non risultava mai versato su alcuno dei conti correnti della società; la cessione, inoltre, era stata conclusa pochi mesi prima della messa in liquidazione della società, tant'è vero che la curatela aveva agito per accertare la simulazione della stessa, ovvero, in subordine, per ottenerne la risoluzione, concludendo, infine, una transazione con la cessionaria.

Non appare, quindi, in alcun modo decisivo, ai fini della motivazione circa la sussistenza della fattispecie distrattiva, il rapporto di parentela o di affinità tra il Caccavale e la legale rappresentante della società cessionaria.

Né alcun pregio hanno le considerazioni successive, contenute nel primo motivo di ricorso, che si fondano su di una del tutto irrituale citazione di stralci delle dichiarazioni del teste di P.G., brigadiere Dragone, che, peraltro, non risultano neanche citate dalla Corte di merito.

Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di merito ha valutato la gravità delle condotte dell'imputato, osservando come questi non avesse fornito alcun contributo all'accertamento dei fatti, né manifestato resipiscenza, elementi tutti più che idonei a giustificare, in assenza di circostanze di segno positivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Resta da considerare che la pena risulta inflitta in anni tre mesi due di reclusione, prossima, quindi, al minimo edittale e con un aumento minimo per la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare.

In sintesi, appare di tutta evidenza come i motivi di ricorso ripropongano pedissequamente i motivi di appello, prescindendo da ogni serio confronto con le argomentazioni della Corte di merito.

L'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di procedere alla rettifica della misura delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, avendo, all'evidenza, la Corte di merito, per mero errore materiale, omesso di indicare, nel dispositivo, la misura di tali pene accessorie, così come determinate alla stregua delle ragioni illustrate nella motivazione della sentenza, alle pagg. 6 e 7; a tale errore materiale potrà provvedere la stessa Corte di. merito, su istanza della parte interessata, atteso che la previsione dell'art. 619 cod. proc. pen. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 cod. proc. pen.; ne consegue, che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, la competenza del giudice dell'impugnazione può essere concretamente attivata solo a condizione che l'impugnazione stessa non sia dichiarata inammissibile (in termini: Sez. 4, n. 40112 del 26/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285067).

Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Francia), il 15/06/1963, avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 03/03/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, previa rettifica dell'errore denunciato con il terzo motivo di ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse dal difensore di fiducia, che si è riportato ai motivi di ricorso, insistendo per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Noia in data 16/11/2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta per distrazione e bancarotta fraudolenta documentale, quale legale rappresentante della Tris s.r.I., dichiarata fallita in data 11/12/2011. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], in data 16/06/2023, deducendo tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 110 cod. pen., 216, 223 legge fallimentare, 530 cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., alla luce della lacunosa motivazione della sentenza impugnata, quanto alla ricostruzione della vicenda, basata su una superficiale valutazione delle prove, inidonea a fondare la condotta distrattiva; 2.2 violazione di legge, in riferimento agli artt. 62-bis, 132, 133 cod. pen., 27 Costituzione, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., quanto all'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche e, quindi, la mancata adeguatezza della pena in riferimento al fatto; 2.3 inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e) cod. proc. pen., avendo la Corte di merito ridotto le pene accessorie fallimentari ad anni tre nella motivazione della sentenza, senza indicare in dispositivo tale statuizione. 3. Non essendo stata richiesta la trattazione orale del procedimento, il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 28/10/2020 convertito in legge n. 176 del 18/12/2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30/12/2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25/02/2022, e per le impugnazioni proposte sino al 30/06/2023 dall'art. 94, comma 2, del d. Igs. 10/10/2022, n. 150. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Il primo motivo di ricorso risulta del tutto generico e versato in fatto, ponendo a base della ricostruzione della vicenda di bancarotta fraudolenta per distrazione una alternativa valutazione del compendio probatorio. La natura fittizia della vendita del ramo di azienda della società fallita è fondata - secondo entrambe le sentenze di merito - sul mancato rinvenimento di ogni traccia del pagamento del prezzo concordato, pari ad euro 20.000,00; tale importo sarebbe stato pagato mediante assegno bancario che, tuttavia, non risultava mai versato su alcuno dei conti correnti della società; la cessione, inoltre, era stata conclusa pochi mesi prima della messa in liquidazione della società, tant'è vero che la curatela aveva agito per accertare la simulazione della stessa, ovvero, in subordine, per ottenerne la risoluzione, concludendo, infine, una transazione con la cessionaria. Non appare, quindi, in alcun modo decisivo, ai fini della motivazione circa la sussistenza della fattispecie distrattiva, il rapporto di parentela o di affinità tra il Caccavale e la legale rappresentante della società cessionaria. Né alcun pregio hanno le considerazioni successive, contenute nel primo motivo di ricorso, che si fondano su di una del tutto irrituale citazione di stralci delle dichiarazioni del teste di P.G., brigadiere Dragone, che, peraltro, non risultano neanche citate dalla Corte di merito. Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte di merito ha valutato la gravità delle condotte dell'imputato, osservando come questi non avesse fornito alcun contributo all'accertamento dei fatti, né manifestato resipiscenza, elementi tutti più che idonei a giustificare, in assenza di circostanze di segno positivo, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Resta da considerare che la pena risulta inflitta in anni tre mesi due di reclusione, prossima, quindi, al minimo edittale e con un aumento minimo per la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare. In sintesi, appare di tutta evidenza come i motivi di ricorso ripropongano pedissequamente i motivi di appello, prescindendo da ogni serio confronto con le argomentazioni della Corte di merito. L'inammissibilità del ricorso preclude la possibilità di procedere alla rettifica della misura delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fallimentare, avendo, all'evidenza, la Corte di merito, per mero errore materiale, omesso di indicare, nel dispositivo, la misura di tali pene accessorie, così come determinate alla stregua delle ragioni illustrate nella motivazione della sentenza, alle pagg. 6 e 7; a tale errore materiale potrà provvedere la stessa Corte di. merito, su istanza della parte interessata, atteso che la previsione dell'art. 619 cod. proc. pen. non ha carattere speciale e derogatorio rispetto a quella di cui all'art. 130 cod. proc. pen.; ne consegue, che, ove il provvedimento da emendare sia impugnato, la competenza del giudice dell'impugnazione può essere concretamente attivata solo a condizione che l'impugnazione stessa non sia dichiarata inammissibile (in termini: Sez. 4, n. 40112 del 26/06/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285067). Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Ro
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