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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 16 marzo 2026

Cassazione n. 10033/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10033/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 601/2026* * CC 13/02/2026* DI * R G N 37256/2025* * * ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto daavverso l ordinanza del 14/10/2025 del * * di Bariudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del P G * * che ha chiesto dichiararsi l inammissibilitàdel ricorsoRitenuto in fatto e considerato in diritto1 Con ordinanza del 14 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha revocato lamisura alternativa della detenzione domiciliare di cui all art 47 ter ord pen che conprecedente ordinanza dell 8 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Lecce avevaconcesso al condannato * *2 Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato per il tramitedel difensoreCon il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché ilTribunale ha revocato la misura sulla base di meri sospetti che il condannato abbia ripresol attività di spaccio sospetti smentiti dalle quattro perquisizioni domiciliari negative cui lostesso è stato sottoposto in corso di misuraCon il secondo motivo deduce violazione di legge perché il Tribunale ha revocato lamisura senza compiere alcuna valutazione in concreto sulla proporzionalità della revoca esulle alternative proposte ovvero la collocazione presso una ulteriore abitazione nella suadisponibilità diversa da quella in cui sarebbe stata accertata avvenire l attività di spaccio3 Con requisitoria scritta il Procuratore Generale * * ha concluso perl inammissibilità del ricorso4 Il ricorso è infondatoIl primo motivo è infondato perché dalla lettura dell ordinanza impugnata si apprendeche il primo acquirente identificato in * * e che ha dichiarato di essereentrato nel palazzo per acquistare stupefacente è stato visto bussare proprio alla portadell abitazione del condannato che il secondo ed il terzo acquirente identificati in ** ed * * sono stati fermati all uscita del palazzo in cui abita ilcondannato con indosso 0 25 grammi di cocaina e bustine confezionate nel medesimomodo e che il quarto acquirente identificato in * * è stato seguitoall interno dell edificio e visto arrivare al terzo piano dello stabile che è proprio quello in cuiabita il condannato* motivazione di questo tipo supporta in modo non manifestamente illogico laconclusione che ne ha tratto il Tribunale secondo cui il condannato ha ripresocontinuativamente a spacciare in corso di detenzione domiciliareNé rende manifestamente illogica tale motivazione la circostanza dedotta nel primomotivo secondo cui il condannato è stato destinatario di quattro perquisizioni tutte negativeperché dalla stessa lettura dell ordinanza impugnata emerge che in occasione di una diqueste perquisizioni il * appostato fuori la porta sentiva in modo nitido il rumore diacqua corrente circostanza compatibile con il comportamento del disfarsi della sostanzastupefacente scaricandola nelle acque reflue inoltre la circostanza che il condannatoavesse sistemato una telecamere di sicurezza fuori la porta quale che sia la ragione per cuil ha sistemata ragione che è del tutto neutra consente allo stesso di controllare i movimentidi polizia fuori dell abitazione e di non lasciarsi sorprendere da essiÈ infondato anche il secondo motivo che deduce sulla mancanza di valutazione inconcreto sulla proporzionalità della revoca a fronte delle violazioni e sulle alternativeproposteLa valutazione sul se la violazione commessa durante la misura alternativa siacompatibile o meno con la prosecuzione della stessa è infatti connotata da profili didiscrezionalità cfr Sez 1 n 13376 del 18/02/2019 * Rv 275239 – 01 ed ilcontrollo dell esercizio della discrezionalità avviene attraverso il giudizio sulla logicità edadeguatezza della motivazione della ordinanza di revoca cfr Sez 1 n 27711 del06/06/2013 De * Rv 256479 – 01Nel caso in esame il Tribunale ha evidenziato in motivazione che la ripresa in modocontinuativo dell attività di spaccio che peraltro è anche uno dei reati per cui il ricorrente èin espiazione dimostra l insufficienza della misura alternativa a contenere la pericolosità delricorrente e la necessità che il seguito della detenzione avvenga con modalità intramurariaIl Tribunale pertanto non si è limitato a constatare la esistenza della violazione ma haeffettuato proprio quel giudizio complessivo sul comportamento del condannato durante lamisura alternativa richiesto dalla giurisprudenza di legittimitàNe consegue che l ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte eche il ricorso deve essere respinto5 Ai sensi dell art 616 comma 1 cod proc pen alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento6 In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi a norma dell art 52 d lgs 196/03 in quanto imposto dallaleggeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10033/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 601/2026* * CC 13/02/2026* DI * R G N 37256/2025* * * ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto daavverso l ordinanza del 14/10/2025 del * * di Bariudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del P G * * che ha chiesto dichiararsi l inammissibilitàdel ricorsoRitenuto in fatto e considerato in diritto1 Con ordinanza del 14 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha revocato lamisura alternativa della detenzione domiciliare di cui all art 47 ter ord pen che conprecedente ordinanza dell 8 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Lecce avevaconcesso al condannato * *2 Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato per il tramitedel difensoreCon il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché ilTribunale ha revocato la misura sulla base di meri sospetti che il condannato abbia ripresol attività di spaccio sospetti smentiti dalle quattro perquisizioni domiciliari negative cui lostesso è stato sottoposto in corso di misuraCon il secondo motivo deduce violazione di legge perché il Tribunale ha revocato lamisura senza compiere alcuna valutazione in concreto sulla proporzionalità della revoca esulle alternative proposte ovvero la collocazione presso una ulteriore abitazione nella suadisponibilità diversa da quella in cui sarebbe stata accertata avvenire l attività di spaccio3 Con requisitoria scritta il Procuratore Generale * * ha concluso perl inammissibilità del ricorso4 Il ricorso è infondatoIl primo motivo è infondato perché dalla lettura dell ordinanza impugnata si apprendeche il primo acquirente identificato in * * e che ha dichiarato di essereentrato nel palazzo per acquistare stupefacente è stato visto bussare proprio alla portadell abitazione del condannato che il secondo ed il terzo acquirente identificati in ** ed * * sono stati fermati all uscita del palazzo in cui abita ilcondannato con indosso 0 25 grammi di cocaina e bustine confezionate nel medesimomodo e che il quarto acquirente identificato in * * è stato seguitoall interno dell edificio e visto arrivare al terzo piano dello stabile che è proprio quello in cuiabita il condannato* motivazione di questo tipo supporta in modo non manifestamente illogico laconclusione che ne ha tratto il Tribunale secondo cui il condannato ha ripresocontinuativamente a spacciare in corso di detenzione domiciliareNé rende manifestamente illogica tale motivazione la circostanza dedotta nel primomotivo secondo cui il condannato è stato destinatario di quattro perquisizioni tutte negativeperché dalla stessa lettura dell ordinanza impugnata emerge che in occasione di una diqueste perquisizioni il * appostato fuori la porta sentiva in modo nitido il rumore diacqua corrente circostanza compatibile con il comportamento del disfarsi della sostanzastupefacente scaricandola nelle acque reflue inoltre la circostanza che il condannatoavesse sistemato una telecamere di sicurezza fuori la porta quale che sia la ragione per cuil ha sistemata ragione che è del tutto neutra consente allo stesso di controllare i movimentidi polizia fuori dell abitazione e di non lasciarsi sorprendere da essiÈ infondato anche il secondo motivo che deduce sulla mancanza di valutazione inconcreto sulla proporzionalità della revoca a fronte delle violazioni e sulle alternativeproposteLa valutazione sul se la violazione commessa durante la misura alternativa siacompatibile o meno con la prosecuzione della stessa è infatti connotata da profili didiscrezionalità cfr Sez 1 n 13376 del 18/02/2019 * Rv 275239 – 01 ed ilcontrollo dell esercizio della discrezionalità avviene attraverso il giudizio sulla logicità edadeguatezza della motivazione della ordinanza di revoca cfr Sez 1 n 27711 del06/06/2013 De * Rv 256479 – 01Nel caso in esame il Tribunale ha evidenziato in motivazione che la ripresa in modocontinuativo dell attività di spaccio che peraltro è anche uno dei reati per cui il ricorrente èin espiazione dimostra l insufficienza della misura alternativa a contenere la pericolosità delricorrente e la necessità che il seguito della detenzione avvenga con modalità intramurariaIl Tribunale pertanto non si è limitato a constatare la esistenza della violazione ma haeffettuato proprio quel giudizio complessivo sul comportamento del condannato durante lamisura alternativa richiesto dalla giurisprudenza di legittimitàNe consegue che l ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte eche il ricorso deve essere respinto5 Ai sensi dell art 616 comma 1 cod proc pen alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento6 In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi a norma dell art 52 d lgs 196/03 in quanto imposto dallalegge P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 13/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 13/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10033/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 601/2026* * CC 13/02/2026* DI * R G N 37256/2025* * * ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto daavverso l ordinanza del 14/10/2025 del * * di Bariudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del P G * * che ha chiesto dichiararsi l inammissibilitàdel ricorsoRitenuto in fatto e considerato in diritto1 Con ordinanza del 14 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha revocato lamisura alternativa della detenzione domiciliare di cui all art 47 ter ord pen che conprecedente ordinanza dell 8 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Lecce avevaconcesso al condannato * *2 Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato per il tramitedel difensoreCon il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché ilTribunale ha revocato la misura sulla base di meri sospetti che il condannato abbia ripresol attività di spaccio sospetti smentiti dalle quattro perquisizioni domiciliari negative cui lostesso è stato sottoposto in corso di misuraCon il secondo motivo deduce violazione di legge perché il Tribunale ha revocato lamisura senza compiere alcuna valutazione in concreto sulla proporzionalità della revoca esulle alternative proposte ovvero la collocazione presso una ulteriore abitazione nella suadisponibilità diversa da quella in cui sarebbe stata accertata avvenire l attività di spaccio3 Con requisitoria scritta il Procuratore Generale * * ha concluso perl inammissibilità del ricorso4 Il ricorso è infondatoIl primo motivo è infondato perché dalla lettura dell ordinanza impugnata si apprendeche il primo acquirente identificato in * * e che ha dichiarato di essereentrato nel palazzo per acquistare stupefacente è stato visto bussare proprio alla portadell abitazione del condannato che il secondo ed il terzo acquirente identificati in ** ed * * sono stati fermati all uscita del palazzo in cui abita ilcondannato con indosso 0 25 grammi di cocaina e bustine confezionate nel medesimomodo e che il quarto acquirente identificato in * * è stato seguitoall interno dell edificio e visto arrivare al terzo piano dello stabile che è proprio quello in cuiabita il condannato* motivazione di questo tipo supporta in modo non manifestamente illogico laconclusione che ne ha tratto il Tribunale secondo cui il condannato ha ripresocontinuativamente a spacciare in corso di detenzione domiciliareNé rende manifestamente illogica tale motivazione la circostanza dedotta nel primomotivo secondo cui il condannato è stato destinatario di quattro perquisizioni tutte negativeperché dalla stessa lettura dell ordinanza impugnata emerge che in occasione di una diqueste perquisizioni il * appostato fuori la porta sentiva in modo nitido il rumore diacqua corrente circostanza compatibile con il comportamento del disfarsi della sostanzastupefacente scaricandola nelle acque reflue inoltre la circostanza che il condannatoavesse sistemato una telecamere di sicurezza fuori la porta quale che sia la ragione per cuil ha sistemata ragione che è del tutto neutra consente allo stesso di controllare i movimentidi polizia fuori dell abitazione e di non lasciarsi sorprendere da essiÈ infondato anche il secondo motivo che deduce sulla mancanza di valutazione inconcreto sulla proporzionalità della revoca a fronte delle violazioni e sulle alternativeproposteLa valutazione sul se la violazione commessa durante la misura alternativa siacompatibile o meno con la prosecuzione della stessa è infatti connotata da profili didiscrezionalità cfr Sez 1 n 13376 del 18/02/2019 * Rv 275239 – 01 ed ilcontrollo dell esercizio della discrezionalità avviene attraverso il giudizio sulla logicità edadeguatezza della motivazione della ordinanza di revoca cfr Sez 1 n 27711 del06/06/2013 De * Rv 256479 – 01Nel caso in esame il Tribunale ha evidenziato in motivazione che la ripresa in modocontinuativo dell attività di spaccio che peraltro è anche uno dei reati per cui il ricorrente èin espiazione dimostra l insufficienza della misura alternativa a contenere la pericolosità delricorrente e la necessità che il seguito della detenzione avvenga con modalità intramurariaIl Tribunale pertanto non si è limitato a constatare la esistenza della violazione ma haeffettuato proprio quel giudizio complessivo sul comportamento del condannato durante lamisura alternativa richiesto dalla giurisprudenza di legittimitàNe consegue che l ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte eche il ricorso deve essere respinto5 Ai sensi dell art 616 comma 1 cod proc pen alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento6 In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi a norma dell art 52 d lgs 196/03 in quanto imposto dallaleggeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e PRIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10033/2026196/2003 e ss mm Roma lì 16/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 601/2026* * CC 13/02/2026* DI * R G N 37256/2025* * * ** * Relatoreha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto daavverso l ordinanza del 14/10/2025 del * * di Bariudita la relazione svolta dal Consigliere * *lette le conclusioni del P G * * che ha chiesto dichiararsi l inammissibilitàdel ricorsoRitenuto in fatto e considerato in diritto1 Con ordinanza del 14 ottobre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Bari ha revocato lamisura alternativa della detenzione domiciliare di cui all art 47 ter ord pen che conprecedente ordinanza dell 8 aprile 2025 il Tribunale di sorveglianza di Lecce avevaconcesso al condannato * *2 Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato per il tramitedel difensoreCon il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché ilTribunale ha revocato la misura sulla base di meri sospetti che il condannato abbia ripresol attività di spaccio sospetti smentiti dalle quattro perquisizioni domiciliari negative cui lostesso è stato sottoposto in corso di misuraCon il secondo motivo deduce violazione di legge perché il Tribunale ha revocato lamisura senza compiere alcuna valutazione in concreto sulla proporzionalità della revoca esulle alternative proposte ovvero la collocazione presso una ulteriore abitazione nella suadisponibilità diversa da quella in cui sarebbe stata accertata avvenire l attività di spaccio3 Con requisitoria scritta il Procuratore Generale * * ha concluso perl inammissibilità del ricorso4 Il ricorso è infondatoIl primo motivo è infondato perché dalla lettura dell ordinanza impugnata si apprendeche il primo acquirente identificato in * * e che ha dichiarato di essereentrato nel palazzo per acquistare stupefacente è stato visto bussare proprio alla portadell abitazione del condannato che il secondo ed il terzo acquirente identificati in ** ed * * sono stati fermati all uscita del palazzo in cui abita ilcondannato con indosso 0 25 grammi di cocaina e bustine confezionate nel medesimomodo e che il quarto acquirente identificato in * * è stato seguitoall interno dell edificio e visto arrivare al terzo piano dello stabile che è proprio quello in cuiabita il condannato* motivazione di questo tipo supporta in modo non manifestamente illogico laconclusione che ne ha tratto il Tribunale secondo cui il condannato ha ripresocontinuativamente a spacciare in corso di detenzione domiciliareNé rende manifestamente illogica tale motivazione la circostanza dedotta nel primomotivo secondo cui il condannato è stato destinatario di quattro perquisizioni tutte negativeperché dalla stessa lettura dell ordinanza impugnata emerge che in occasione di una diqueste perquisizioni il * appostato fuori la porta sentiva in modo nitido il rumore diacqua corrente circostanza compatibile con il comportamento del disfarsi della sostanzastupefacente scaricandola nelle acque reflue inoltre la circostanza che il condannatoavesse sistemato una telecamere di sicurezza fuori la porta quale che sia la ragione per cuil ha sistemata ragione che è del tutto neutra consente allo stesso di controllare i movimentidi polizia fuori dell abitazione e di non lasciarsi sorprendere da essiÈ infondato anche il secondo motivo che deduce sulla mancanza di valutazione inconcreto sulla proporzionalità della revoca a fronte delle violazioni e sulle alternativeproposteLa valutazione sul se la violazione commessa durante la misura alternativa siacompatibile o meno con la prosecuzione della stessa è infatti connotata da profili didiscrezionalità cfr Sez 1 n 13376 del 18/02/2019 * Rv 275239 – 01 ed ilcontrollo dell esercizio della discrezionalità avviene attraverso il giudizio sulla logicità edadeguatezza della motivazione della ordinanza di revoca cfr Sez 1 n 27711 del06/06/2013 De * Rv 256479 – 01Nel caso in esame il Tribunale ha evidenziato in motivazione che la ripresa in modocontinuativo dell attività di spaccio che peraltro è anche uno dei reati per cui il ricorrente èin espiazione dimostra l insufficienza della misura alternativa a contenere la pericolosità delricorrente e la necessità che il seguito della detenzione avvenga con modalità intramurariaIl Tribunale pertanto non si è limitato a constatare la esistenza della violazione ma haeffettuato proprio quel giudizio complessivo sul comportamento del condannato durante lamisura alternativa richiesto dalla giurisprudenza di legittimitàNe consegue che l ordinanza impugnata resiste alle censure che le sono state rivolte eche il ricorso deve essere respinto5 Ai sensi dell art 616 comma 1 cod proc pen alla decisione consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese del procedimento6 In caso di diffusione del presente provvedimento devono essere omesse legeneralità e gli altri dati identificativi a norma dell art 52 d lgs 196/03 in quanto imposto dallalegge P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 13/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *P Q MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì è deciso 13/02/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]* *
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