CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 maggio 2026
Cassazione n. 12852/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato– controricorrente –Numero registro generale 7519/2025Numero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 12852/2026Data pubblicazione 06/05/2026avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma R.G. n. 28005/2024depositata il 07/03/2025.Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona delSostituto [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper il rigetto del ricorso con affermazione della competenza definitivadel Tribunale di Parma.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno29/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] impugna con regolamento di competenzal’ordinanza del Tribunale di Roma del 7 marzo 2025, la quale – nelgiudizio promosso dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e col quale l’odierna ricorrente ha chiestodichiararsi la nullità, sotto molteplici profili, del contratto di mutuoconcluso con la medesima Banca, con condanna di quest’ultima allaripetizione delle somme percepite indebitamente nonché alrisarcimento dei danni derivanti dalla illegittima segnalazione allaCentrale Rischi e dalla violazione di regole sulla trasparenza bancaria– ha dichiarato l’incompetenza territoriale dello stesso Tribunale diRoma a favore del Tribunale di Parma, fissando termine per lariassunzione innanzi il giudice competente.2. Il Tribunale, infatti, dopo aver evidenziato che la bancaconvenuta aveva contestato la competenza territoriale del Tribunalestesso sia in relazione al Foro del consumatore sia in relazione aicriteri di competenza di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., ha rilevato chel’odierna ricorrente aveva affermato la sussistenza della competenzaterritoriale del Tribunale di Roma sulla base della clausola delcontratto di mutuo che faceva salve le disposizioni di cui al D. Lgs. n.Sez. S1 - R.G. 7519/2025 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 2 di 6Numero registro generale 7519/2025Numero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 12852/2026Data pubblicazione 06/05/2026206/2005 ed ha osservato che l’odierna ricorrente, in quanto societàcommerciale, non poteva essere qualificata quale consumatore.Il Tribunale, pertanto, ha concluso che competente a conosceredella controversia in relazione ai criteri previsti agli artt. 19 e 20c.p.c. è il Tribunale di Parma, “sia in relazione alla sede dellaconvenuta che al luogo in cui è sorta e deve essere seguital’obbligazione (quest’ultima di fonte contrattuale”.3. Al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] resiste con memoria [OSCURATO:PERSONA].4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte ex art. 380-ter c.p.c., concludendo per la declaratoria di competenza delTribunale di Parma.Le parti hanno depositato memorie.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso viene progressivamente a dedurre:− la violazione e falsa applicazione degli artt. 1267 e 1372 c.c.in relazione all’art. 63, D. Lgs. n. 206/2005;− la violazione dell’art. 20 c.p.c.;− la violazione degli artt. 30 c.p.c. e 33, comma 2, D. Lgs. n.205/2005.La ricorrente – la quale premette di avere attualmente sede inRoma – argomenta, in primo luogo, che la competenza del [OSCURATO:PERSONA] deve essere desunta dalla previsione di cui all’art. 11 delcontratto di mutuo, il quale dispone “sono fatte salve le disposizionidel D. Lgs. del 06.09.2005 n. 206 (Codice del Consumo); nonprodurranno effetto, pertanto, le clausole del presente contratto, eSez. S1 - R.G. 7519/2025 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 3 di 6Numero registro generale 7519/2025Numero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 12852/2026Data pubblicazione 06/05/2026dei relativi allegati, che possano essere ritenute in contrasto con lasuddetta disciplina”.Secondo la ricorrente si deve ritenere, sulla scorta di tale clausola,che la competenza del Tribunale di Roma derivi non dall’applicazionediretta del criterio di cui al Codice del Consumo, ma dall’applicazionedella clausola medesima, in quanto con la stessa le parti avrebberovoluto determinare in ogni caso la competenza del Foro delconsumatore.Argomenta ulteriormente che “quando deve applicarsi la disciplinadel foro del consumatore, sia pure non come effetto normativo macome effetto contrattuale, la nozione di “consumatore” ben puòallargarsi a quella di contribuente più debole. Nella specie è indubbioche tra la banca erogatrice del mutuo e l’imprenditore che è costrettoa ricorrere al credito, la parte più debole sia quella mutuataria”.In secondo luogo, il ricorso viene ad argomentare la competenzaterritoriale del Tribunale di Roma sulla scorta del criterio del luogo incui si è verificato l’evento dannoso ex art. 20 c.p.c., in quanto alcunedelle domande formulate dalla stessa ricorrente hanno ad oggettol’accertamento del diritto al risarcimento dei danni di matriceextracontrattuale, dovendo quindi operare il criterio che radica lacompetenza nel luogo ove si è concretizzato l’evento dannoso, e cioènel luogo ove la ricorrente ha sede, essendosi integrata una lesionealla sua reputazione.In via subordinata la ricorrente argomenta la competenza delTribunale di Rimini, in quanto il contratto di mutuo per cui è causa èstato concluso per atto pubblico in Rimini ed in Rimini è collocata lafiliale presso la quale è aperto il conto corrente intestato allamedesima ricorrente e sul quale doveva avvenire il pagamento dellerate di ammortamento e degli interessi di preammortamento, oltre aSez. S1 - R.G. 7519/2025 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 4 di 6Numero registro generale 7519/2025Numero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 12852/2026Data pubblicaz ion e 06/05/2026doversi collocare in Rimini il luogo di adempimento dell’obbligazionerestitutoria.Deduce ulteriormente che sussisterebbe comunque la competenzadel Tribunale di Rimini ai sensi dell’art. 30 c.p.c., in quanto nelcontratto di mutuo le parti avevano entrambe eletto domicilio inRimini, luogo ove avevano sede sia la Banca sia, all’epoca, la stessaricorrente.2. Osserva questa Corte che il ricorso in esame, invocando, tra glialtri, il criterio di competenza del luogo in cui si è verificato l’eventodannoso in relazione alla dedotta illegittimità della segnalazione dellaricorrente alla [OSCURATO:PERSONA] o violazione delle norme sullatrasparenza bancaria, viene a sollevare la questione della natura dellaresponsabilità della Banca in relazione, appunto, a tali fattispecie.Natura che il Pubblico Ministero, nelle conclusioni scritte, haritenuto di ricondurre alla responsabilità da inadempimento –deducendo che “se la segnalazione (o la violazione della trasparenza),viene ad essere effettuata in assenza dei suoi presupposti normativi,l’istituto di credito si rende inadempiente prima al contrattosottoscritto con il cliente, e solo in subordine, rispetto al principio delneminem laedere” – ma che almeno due precedenti di questa Corte(Cass. Sez. 3 - Ordinanza n. 29252 del 13/11/2024; Cass. Sez. 3 -Ordinanza n. 3130 del 09/02/2021) hanno invece ricondottonell’alveo della responsabilità aquiliana, seppure in modo meramenteassertivo e senza affrontare direttamente la questione, essendosioccupati di altri profili concernenti tale responsabilità – in primis laprova del danno – ma indipendenti dalla sua natura.La rilevanza della questione va ravvisata nel fatto che, ove siritenesse fondata la tesi della ricorrente, la collocazione della sede diquest’ultima in Roma e l’operatività del criterio del forum commissiSez. S1 - R.G. 7519/2025 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 5 di 6Numero registro generale 7519/2025Numero sezionale 1956/2026Numero di raccolta generale 12852/2026Data pubblicaz ion e 06/05/2026delicti ex art. 20 c.p.c. in relazione alla lesione dell’immagine (Cass.Sez. U, Ordinanza n. 21661 del 13/10/2009; Cass. Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 271 del 12/01/2015; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.17858 del 01/06/2022) – criterio operante anche qualora il soggettola cui immagine sia lesa sia una persona giuridica (Cass. Sez. U,Ordinanza n. 21661 del 13/10/2009) - verrebbe a determinare lacompetenza del Tribunale di Roma.Competenza che, invece, risulterebbe esclusa qualora l’ipotesi diillegittima segnalazione del correntista alla [OSCURATO:PERSONA] o laviolazione delle previsioni in tema di trasparenza bancaria sempre adanno del correntista venissero ricondotte nell’ambito dellaresponsabilità da inadempimento del contratto.3. Ritiene pertanto questa Corte che la questione posta con ilricorso – non risultando precedenti che l’abbiano affrontata in mododiretto - venga a sollevare profili di rilevanza nomofilattica cherendono opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza. P.Q.MLa Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione inpubblica udienza.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 29 aprile 2026.Il PresidenteENRICO SCODITTISez. S1 - R.G. 7519/2025 – CC 29/04/2026 - Pagina nr. 6 di 6