CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 26015/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27862/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta determina di incarico , congiuntamente e disgiuntamente, dall’avvocatura comunale nelle persone degli avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Roma, via E. Tazzoli, n. 2presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesagiusta procura allegata al controricorso con ricorso incidentale, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), elettivamente domiciliata in Roma, via delle Medaglie d’oro, n. 163,presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 256/2021 del la Corte d’ A ppello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, pubblicata in data 13 luglio 2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Comune di Taranto ricorre sulla base di tre motivi per la cassazione della sentenza n. 256/2021del 13 luglio 2021 della Corte d' A ppello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, che così pronunciava: accoglie per quanto di ragione sia l'appello principale del Comune di Taranto sia quello incidentale della [OSCURATO:SOCIETA]. e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Taranto, n. 1893/2018 nel 29 giugno 2018, che per il resto conferma, condanna l'ente civico al pagamento in favore della menzionata società della somma complessiva di euro 1.001.516,04 oltre interessi moratori ex d.lgs. 231/2002 atitolo di responsabilità contrattuale e non ex art. 2041 cod. civ. Resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, la [OSCURATO:SOCIETA]. 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis, 1 comma, c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.; nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.; violazione dell'art. 97 e 111,comma 6, C ost. Assume il Comune di Taranto che la corte territoriale non ha considerato la mancanza di un valido contratto scritto a fondamento del credito.Con il secondo motivo il Comune ricorrente deduce apparente motivazione;violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ.; nullità processuale e violazione dell'art. 111,comma 6, Cost. Lamenta che la corte di merito ha omesso di indicare in motivazione le ragioni per la quali le determine del 2001 e del 2003 assurgano a contratti vincolanti per la pubblica amministrazione. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3 cod. proc. civ.); violazione e falsa applicazione dell'art. 1350 cod. civ.; violazione falsa applicazione dell'art. 17 r.d. 2440/1923 e dell'art. 44 legge 724/1994; contraddittoria e omessa motivazione. Apparente motivazione . 1.1 I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, sono infondati. Osserva il Collegio in via assolutamente dirimente, che, come si evince dalla articolata motivazione, la sentenza di appello: a) ha dato atto dell’esistenza del contratto di fornitura di servizi vari di informatica e telematica, con relativa manutenzione ed assistenza, originariamente stipulato tra il Comune di Taranto e la [OSCURATO:SOCIETA]. in data 21 novembre 1999; b) ha esaminato la documentazione prodotta in atti, in particolare le determine dirigenziali n. 55 del 10 ottobre 2001 e n. 40 del 30 settembre 2003, che hanno prorogato la validità del suddetto contratto del 1999; c) ha valorizzato le adesioni della società [OSCURATO:SOCIETA] alle determine dirigenziali ; d) ha anche espressamente motivato in riferimento all’art. 17 r.d. 2440/1923, che per i contratti con le imprese commerciali deroga alla necessità della formale sottoscrizione di un unico documento contrattuale, ed all’art. 44 legge 724/1994 che consente la proroga e la rinnovazione dei contratti con i fornitori in presenza di ragioni di convenienza e di interesse pubblico; e) ha in ultima analisi riconosciuto il credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. come fondato su validi atti negoziali posti alla base della incontestata fornitura di beni e servizi informatici al Comune di Taranto (v. penultima pagina della sentenza impugnata). Orbene, va anzitutto premesso che, in linea generale, questa Suprema Corte ritiene che i l contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire forma scritta ad substantiame l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo della P.A. legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e dell'entità del compenso; ne consegue che non rispetta detti requisiti formali l'adozione da parte dell'organo collegiale dell'ente di un'autorizzazione al conferimento dell'incarico, trattandosi di mero atto interno(Cass., 27/03/2023, n. 8574). In materia di contratti con imprese commerciali è stato specificatamente ritenuto chei contratti con la P.A. devono essere redatti, a pena di nullità, in forma scritta con la sottoscrizione di un unico documento, salva appunto la deroga prevista dall'art. 17 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, per i contratti con le imprese commerciali, che possono essere conclusi attraverso atti non contestuali, a mezzo di corrispondenza "secondo l'uso del commercio", non essendo comunque sufficiente che da atti scritti risultino comportamenti attuativi di un accordo solo verbale(Cass., 17/03/2015, n. 5263) La sentenza impugnata ha quindi fatto buon governo dei suindicatiprincipi. 1.2 Prive di pregio sono dunque le ulteriori censure formulate da parte ricorrente, ivi comprese le argomentazioni in ordine alle risultanze della esperita consulenza tecnica. Sotto tale specifico profilo osserva il Collegio sia che le risultanze peritali non sono state contestate nei precedenti gradi di merito sia che,in ogni caso, la sentenza della corte di merito non si fonda sulle conclusioni della consulenza tecnica, ma sul diretto esame dei singoli documenti prodotti, conferendo loro valenza contrattuale a sostegno del credito. 2. Con un unico motivo di ricorso incidentale la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce omessa e/o apparente motivazione in relazione alla parte di credito non riconosciuta e già oggetto di espresso motivo di appello incidentale . Sostiene la ricorrente incidentale che la motivazione sia sostanzialmente mancante, perché la corte territoriale si è limitata a escludere gli importi, pur accertati nella espletata consulenza tecnica come ad essa società ancor a dovuti dal Comune, senza motivare alcunché sotto tale profilo , mentre lai somme ben possono essere riconosciuti a favore di essa [OSCURATO:SOCIETA] quantomeno ai sensi e per gli effetti di cui all'art.2041 cod. civ. 2.1 Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha espressamente motivato che, sebbene l’espletata CTU abbia individuato una ulteriore somma di euro 217.640,41 come corrispettivo di beni e servizi effettivamente resi, non c’è stato impegno di spesa né successivo riconoscimento come debito fuori bilancio, per cui in relazione a tale somma non sussiste alcun valido atto amministrativo o contrattuale, né alcuna delibera del consiglio comunale. Ai sensi dell’art. 191 d.lgs., [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 267, correttamente richiamato ed applicato dalla corte territoriale, qualora le obbligazioni della P.A. non rientrino nello schema procedimentale di spesa, insorge un rapporto obbligatorio direttamente con il funzionario che abbia consentito la prestazione, sicché resta preclusa l’azione di arricchimento nei confronti dell’ente locale per difetto del requisito della sussidiarietà, dovendo il privato depauperato agire direttamente e personalmente nei confronti di tale funzionario. 3. In conclusione, vanno rigettati sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. 4. Stante la reciproca soccombenza, le spese del giudizio di legittimità devono essere integralmente compensate tra le parti. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale. Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, sia da parte del ricorrente principale sia da parte della ricorrente incidentale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in