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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2021

Cassazione n. 38263/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 1 luglio 2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata in data 8 novembre 2017 dal Tribunale di Palermo, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all' art. 4 legge n. 110/75, commesso in data 30 giugno 2015, e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000 di ammenda.

L'imputato era stato colto, in centro abitato e a seguito di perquisizione, in possesso di un coltello a serramanico con lama lunga cm. 6, detenuto all'interno di una tasca dei pantaloni.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.

Con il primo motivo viene denunciata erronea applicazione di legge in relazione all'art. 350, comma 5 e 6, cod. proc. pen. in quanto il nucleo centrale del convincimento dei giudici di merito è stato fondato sulla giustificazione inidonea resa dall'imputato nell'immediatezza -riguardo il porto per difesa personale- che, invero, non poteva essere documentata nel verbale degli ufficiali di p.g. (né tantomeno utilizzata in sede processuale) poiché non resa spontaneamente, oltre che in assenza del difensore e in risposta a specifica domanda degli operanti.

La Corte non ha tenuto conto del motivo idoneo di giustificazione reso in dibattimento, allorquando l'imputato ha spiegato di aver portato con se' il coltello per dimenticanza, atteso che era abituato ad utilizzarlo come attrezzo di lavoro in ragione dell'attività agricola che in passato aveva praticato.

Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione in relazione alla contraddizione logica per cui si è ritenuta esclusa la occasionalità della condotta - per via della scelta di vita criminale dell'imputato- e, nello stesso tempo, si è presunta la futura astensione del Mulè dalla commissione di ulteriori reati.

Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. .

Si sottolinea come l'imputato non sia mai stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; pur gravato da un precedente penale, non ha commesso reati della stessa indole e, in ultimo, non ha posto in essere condotte plurime, abituali e reiterate nel tempo.

Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in quanto, in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo, non sussisteva pericolo o chiaro intento di offesa alla persona.

Anche per tali ragioni, in tesi, sarebbe stata pienamente configurabile l'ipotesi di lieve entità.3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a riproporre temi adeguatamente scrutinati in sede di merito. 3.1 Ed invero, quanto alla affermazione di responsabilità va evidenziato che la Corte di Appello ha valorizzato, al di là delle iniziali affermazioni rese dall'indagato (in ogni caso utilizzabili in riferimento alla spontaneità delle stesse ed alla correlazione obiettiva con la necessaria giustificazione del porto), le specifiche modalità e circostanze del fatto (possesso di di significativa offensività, portato in pieno centro abitato) e la genericità della posteriore giustificazione.

Si tratta di valutazioni in fatto che non appaiono manifestamente illogiche, sicchè il contenuto della doglianza appare essenzialmente rivalutativo e, in tale parte, non consentito in sede di legittimità. 3.2 Quanto al secondo motivo, la pretesa contraddittorietà - consìstente in valutazioni negative sulla personalità dell'imputato cui veniva tuttavia concessa la sospensione condizionale della pena - da un lato è solo apparente, non potendosi escludere la formulazione di una prognosi favorevole sulle future condotte pur in /47 presenza di precedenti penali, dall'altro è, quanto al beneficio della pena sospesa, frutto di una valutazione discrezionale in bonam, che non inficia le restanti parti della motivazione basate su dati oggettivi. 3.3 Quanto al terzo e al quarto motivo va evidenziato che le valutazioni negative sulla personalità - ancorate alla ricorrenza di plurimi precedenti penali a carico - hanno legittimamente determinato tanto la valutazione di insussistenza della circostanza attenuante della lieve entità che il diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. .

Anche su tali punti il ricorso appare meramente rivalutativo e finisce con l'omettere il confronto con i dati fattuali che hanno orientato la discrezionalìtà del giudice in senso sfavorevole.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 1 luglio 2020 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata in data 8 novembre 2017 dal Tribunale di Palermo, che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all' art. 4 legge n. 110/75, commesso in data 30 giugno 2015, e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000 di ammenda. L'imputato era stato colto, in centro abitato e a seguito di perquisizione, in possesso di un coltello a serramanico con lama lunga cm. 6, detenuto all'interno di una tasca dei pantaloni. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata erronea applicazione di legge in relazione all'art. 350, comma 5 e 6, cod. proc. pen. in quanto il nucleo centrale del convincimento dei giudici di merito è stato fondato sulla giustificazione inidonea resa dall'imputato nell'immediatezza -riguardo il porto per difesa personale- che, invero, non poteva essere documentata nel verbale degli ufficiali di p.g. (né tantomeno utilizzata in sede processuale) poiché non resa spontaneamente, oltre che in assenza del difensore e in risposta a specifica domanda degli operanti. La Corte non ha tenuto conto del motivo idoneo di giustificazione reso in dibattimento, allorquando l'imputato ha spiegato di aver portato con se' il coltello per dimenticanza, atteso che era abituato ad utilizzarlo come attrezzo di lavoro in ragione dell'attività agricola che in passato aveva praticato. Con il secondo motivo viene denunciato difetto di motivazione in relazione alla contraddizione logica per cui si è ritenuta esclusa la occasionalità della condotta - per via della scelta di vita criminale dell'imputato- e, nello stesso tempo, si è presunta la futura astensione del Mulè dalla commissione di ulteriori reati. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione alla esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. . Si sottolinea come l'imputato non sia mai stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza; pur gravato da un precedente penale, non ha commesso reati della stessa indole e, in ultimo, non ha posto in essere condotte plurime, abituali e reiterate nel tempo. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in quanto, in considerazione delle circostanze di tempo e di luogo, non sussisteva pericolo o chiaro intento di offesa alla persona. Anche per tali ragioni, in tesi, sarebbe stata pienamente configurabile l'ipotesi di lieve entità.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, tesi peraltro a riproporre temi adeguatamente scrutinati in sede di merito. 3.1 Ed invero, quanto alla affermazione di responsabilità va evidenziato che la Corte di Appello ha valorizzato, al di là delle iniziali affermazioni rese dall'indagato (in ogni caso utilizzabili in riferimento alla spontaneità delle stesse ed alla correlazione obiettiva con la necessaria giustificazione del porto), le specifiche modalità e circostanze del fatto (possesso di di significativa offensività, portato in pieno centro abitato) e la genericità della posteriore giustificazione. Si tratta di valutazioni in fatto che non appaiono manifestamente illogiche, sicchè il contenuto della doglianza appare essenzialmente rivalutativo e, in tale parte, non consentito in sede di legittimità. 3.2 Quanto al secondo motivo, la pretesa contraddittorietà - consìstente in valutazioni negative sulla personalità dell'imputato cui veniva tuttavia concessa la sospensione condizionale della pena - da un lato è solo apparente, non potendosi escludere la formulazione di una prognosi favorevole sulle future condotte pur in /47 presenza di precedenti penali, dall'altro è, quanto al beneficio della pena sospesa, frutto di una valutazione discrezionale in bonam, che non inficia le restanti parti della motivazione basate su dati oggettivi. 3.3 Quanto al terzo e al quarto motivo va evidenziato che le valutazioni negative sulla personalità - ancorate alla ricorrenza di plurimi precedenti penali a carico - hanno legittimamente determinato tanto la valutazione di insussistenza della circostanza attenuante della lieve entità che il diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. . Anche su tali punti il ricorso appare meramente rivalutativo e finisce con l'omettere il confronto con i dati fattuali che hanno orientato la discrezionalìtà del giudice in senso sfavorevole. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 13 maggio 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente R
Sentenza Cassazione n. 38263/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris