CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07748/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; L. Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 10 giugno 2025 che, in riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 25 ottobre 2018, ha dichiarato non doversi a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] rispetto al reato di cui all'art. 171 ter, comma 1, della legge n. 633 del 1941 (capo A), perché estinto per prescrizione, e, previa riqualificazione del fatto di cui al capo B nella fattispecie di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen., ha rideterminato la pena a suo carico in mesi 3 di reclusione ed euro 500 di multa. Fatti accertati in [OSCURATO:PERSONA] il 6 febbraio 2016. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione dell'art. 15 cod. pen. è manifestamente infondato, sia perché alcuna questione in punto di ne bis in idem fu dedotta in sede di appello, sia perché, in ogni caso, non vi è alcuna sovrapposizione tra le due norme incriminatrici per cui si è proceduto, essendo le stesse volte a sanzionare condotte tra loro ben distinte sotto il profilo contenutistico e temporale. Evidenziato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali la difesa contesta la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, sono anch'essi manifestamente infondati, in quanto volti a prefigurare, peraltro in termini non sufficientemente specifici, una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno correttamente richiamato gli accertamenti svolti dalla P.G., da cui è emerso che [OSCURATO:PERSONA] è stato sorpreso mentre tentava di vendere, esponendoli al pubblico, 81 CD e 57 DVD illecitamente riprodotti e sprovvisti del marchio SIAE. Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il quarto motivo, concernente il mancato proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen., è parimenti inammissibile, trattandosi di un tema non dedotto dinanzi alla Corte di appello, che peraltro non ha mancato di riconoscere l'ipotesi di particolare tenuità rispetto al reato di ricettazione, con conseguente mitigazione del trattamento sanzionatorio. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. ,, 9 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28 nove