Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 agosto 2023

Cassazione n. 15373/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 19652/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata inRoma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ,in persona del legale rappresentante p.t.; –intimata – Oggetto:IVA importa- zione- ravvedimento operoso per correzione di errore materiale della ordinanza della Corte Su- premadi Cassazione n. 2 5169 /23 depositata il 2 3 agosto 2023.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 marzo 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con ordinanza n. 25169 /23 questa Corte di Cassazione ha accolto ilsecondo motivo di ricorso, rigettato il primo, assorbito il terzo, ha cassatola sentenza impugnata ed ha rinviato alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania per il prosieguo del giu- dizio.

2. L’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli evidenzia che nell’ordi- nanzaa pag. 2 viene erroneamente indicato il numero della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, Sezione Staccata di Salerno 505/02/2019, depositata il 24.01.2019, anziché quello corretto della sentenza impugnata n. 7528/09/2018, deposi- tata il 05.09.2018, della medesima CTR, sia il numero della relativa sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno 4686/03/2017, anziché quello corretto della sentenza n. 4684/03/2017.

Ilricorso è stato notificato alla controparte, che non ha svolto difese .

Ritenutoche:

3. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il corretto numero della sentenza impu- gnata della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, Se- zione Staccata di Salerno è il n. 7528/09/2018, depositata il 05.09.2018, e quellodella relativa sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- butaria Provinciale di Salerno è iln. 4684/03/2017.

4. Dev’essere adottato il provvedimento emendativo richiesto ai sensidegli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., proposto con ricorso tra- mite il quale la parte interessata può attivarsi per ottenere che il provvedimentosia emendato da errori materiali o di calcolo (art. 391 bis,comma 1, cod. proc. civ.).5.Non vi sono infatti dubbi che il suddetto procedimento trovi appli- cazioneanche avanti alla Corte di Cassazione, come confermato da ultimo dal testo dell’art.391 cod. proc. civ. riformato ad opera dell’art.3comma 28 del d.lgs. n.10 ottobre 2022 n.149 (c.d. riforma “Cartabia”), novella che ha effetto a decorrere dal 1.1.2023 ed è applicabileanche al presente processo in quanto notificato anterior- mentea tale data, ma per il quale al 1.1.2023 non era ancora stata fissatal’adunanza in camera di consiglio, ai sensi della norma tran- sitoriadi cui all’art.35 comma 5 del d.lgs. n.149/2022. 6.Peraltro, in forza della modifica apportata al predetto art. 391 bis, comma1, cod. proc. civ. dall’art. 1 bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n.168/2016, convertito, con modificazioni, nella l. n. 197/2016, la correzionepuò essere non solo domandata, ma anche « rilevata d’uf- ficiodalla Corte ».

7. Ferma la necessità dell’instaurazione del contraddittorio con la contropartenell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia depositato unricorso per correzione di errore materiale ― e dunque non si tratta diuna semplice istanza sollecitatoria quanto all’esercizio del potere ufficiosodella Corte di correggere l’errore stesso ―, l’adempimento risulta ritualmente eseguito e devono quindi osservarsi le disposi- zionidi cui agli artt. 365 ss. cod. proc. civ.. 8.Si può conclusivamente senz’altro provvedere con ordinanza nel sensochiesto in ricorso .

P.Q.M.

LaCorte: disponeche a pag. 2 della propria ordinanza n. 2 5169 /2 3 i numeri e le parole “ 505/02/2019, depositata il 24.01.2019 ” siano sostituite con i numeri e le parole “7528/09/2018, depositata il 05.09.2018”, e i numeri “4686/03/2017” siano sostituiti con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 19652/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata inRoma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. ,in persona del legale rappresentante p.t.; –intimata – Oggetto:IVA importa- zione- ravvedimento operoso per correzione di errore materiale della ordinanza della Corte Su- premadi Cassazione n. 2 5169 /23 depositata il 2 3 agosto 2023. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 15 marzo 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con ordinanza n. 25169 /23 questa Corte di Cassazione ha accolto ilsecondo motivo di ricorso, rigettato il primo, assorbito il terzo, ha cassatola sentenza impugnata ed ha rinviato alla Corte di giustizia tributariadi secondo grado della Campania per il prosieguo del giu- dizio. 2. L’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli evidenzia che nell’ordi- nanzaa pag. 2 viene erroneamente indicato il numero della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, Sezione Staccata di Salerno 505/02/2019, depositata il 24.01.2019, anziché quello corretto della sentenza impugnata n. 7528/09/2018, deposi- tata il 05.09.2018, della medesima CTR, sia il numero della relativa sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno 4686/03/2017, anziché quello corretto della sentenza n. 4684/03/2017. Ilricorso è stato notificato alla controparte, che non ha svolto difese . Ritenutoche: 3. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il corretto numero della sentenza impu- gnata della [OSCURATO:PERSONA] della Campania, Se- zione Staccata di Salerno è il n. 7528/09/2018, depositata il 05.09.2018, e quellodella relativa sentenza della [OSCURATO:PERSONA]- butaria Provinciale di Salerno è iln. 4684/03/2017. 4. Dev’essere adottato il provvedimento emendativo richiesto ai sensidegli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., proposto con ricorso tra- mite il quale la parte interessata può attivarsi per ottenere che il provvedimentosia emendato da errori materiali o di calcolo (art. 391 bis,comma 1, cod. proc. civ.).5.Non vi sono infatti dubbi che il suddetto procedimento trovi appli- cazioneanche avanti alla Corte di Cassazione, come confermato da ultimo dal testo dell’art.391 cod. proc. civ. riformato ad opera dell’art.3comma 28 del d.lgs. n.10 ottobre 2022 n.149 (c.d. riforma “Cartabia”), novella che ha effetto a decorrere dal 1.1.2023 ed è applicabileanche al presente processo in quanto notificato anterior- mentea tale data, ma per il quale al 1.1.2023 non era ancora stata fissatal’adunanza in camera di consiglio, ai sensi della norma tran- sitoriadi cui all’art.35 comma 5 del d.lgs. n.149/2022. 6.Peraltro, in forza della modifica apportata al predetto art. 391 bis, comma1, cod. proc. civ. dall’art. 1 bis, comma 1, lett. l), n. 2), d.l. n.168/2016, convertito, con modificazioni, nella l. n. 197/2016, la correzionepuò essere non solo domandata, ma anche « rilevata d’uf- ficiodalla Corte ». 7. Ferma la necessità dell’instaurazione del contraddittorio con la contropartenell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia depositato unricorso per correzione di errore materiale ― e dunque non si tratta diuna semplice istanza sollecitatoria quanto all’esercizio del potere ufficiosodella Corte di correggere l’errore stesso ―, l’adempimento risulta ritualmente eseguito e devono quindi osservarsi le disposi- zionidi cui agli artt. 365 ss. cod. proc. civ.. 8.Si può conclusivamente senz’altro provvedere con ordinanza nel sensochiesto in ricorso . P.Q.M. LaCorte: disponeche a pag. 2 della propria ordinanza n. 2 5169 /2 3 i numeri e le parole “ 505/02/2019, depositata il 24.01.2019 ” siano sostituite con i numeri e le parole “7528/09/2018, depositata il 05.09.2018”, e i numeri “4686/03/2017” siano sostituiti con
Sentenza Cassazione n. 15373/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris