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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 16746/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 799/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente, avverso la sentenza di cui in epi- grafe deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'af- fermazione di responsabilità, lamentando la errata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

In data 15/3/2022 è stata depositata memoria difensiva a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] menico Lombardo, difensore della Tagliazucchi, con la quale lo stesso insiste per l'ammissibilità del ricorso e ne chiede la trattazione orale.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dall'impu- tata in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della

I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

Peraltro, i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi, non confrontandosi la ricorrente pprnSII% con la motivazione della Corte di appello, - non coniugandosi dila enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non essendo scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im- pugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e per- tanto immune da vizi di legittimità.

3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla ma- nifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez.

Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaf- foni, Rv. 256463).N. 799/2022 R.G.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma il 6 aprile 2022 Il C igliere es ensore I Presidente nzo Ila t't0 DEPOSIT

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 799/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre personalmente, avverso la sentenza di cui in epi- grafe deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'af- fermazione di responsabilità, lamentando la errata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 15/3/2022 è stata depositata memoria difensiva a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] menico Lombardo, difensore della Tagliazucchi, con la quale lo stesso insiste per l'ammissibilità del ricorso e ne chiede la trattazione orale. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dall'impu- tata in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. , prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. Peraltro, i motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi, non confrontandosi la ricorrente pprnSII% con la motivazione della Corte di appello, - non coniugandosi dila enunciazione di specifiche richieste con connesse indicazioni delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono e non essendo scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione im- pugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e per- tanto immune da vizi di legittimità. 3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manife- sta infondatezza del ricorso. La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte ribadito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla ma- nifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen (così Sez. Un. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. Un., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. Un. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaf- foni, Rv. 256463).N. 799/2022 R.G. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 6 aprile 2022 Il C igliere es ensore I Presidente nzo Ila t't0 DEPOSIT
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