CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 dicembre 1996
Cassazione n. 06814/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 059GISW) nato il 30/12/1996 avverso la sentenza del 05/03/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all' art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. L'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso (attenuanti generiche, trattamento sanzionatorio, art. 131 bis cod. pen.), con motivata conferma dell'apprezzamento di merito del primo Giudice, gli argomenti sviluppati dal ricorso sono diversi da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]( a) igna Pierluigi li efano r--i-SZ P o S {[OSCURATO:PERSONA] CANC711 ERA 25 !t 2022