CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22154/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
getto del ricorso;udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, con ordinanza in data21/10/2025 ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminaridello stesso Tribunale in data 8/10/2025 che aveva rigettato la richiesta di sostituzione dellacustodia cautelare con gli arresti domiciliari avanzata da XXXXXXXXXXXXXXXXX, indagatoper estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416-bis. 1 cod. pen., e portatore di diversepatologie di grado severo, evidenziate anche da una consulenza tecnica di parte, che avevarilevato una “cardiopatia ischemica cronica in iperteso, fumatore e obeso, portatore di OSASdi grado grave e BPCO con enfisema polmonare diffuso”, tanto da definirlo “soggetto adaltissimo rischio di eventi ischemici, celebrali e/o cardiaci”.2. Avverso l’ordinanza del tribunale di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazionelXXXXXXXXXX, con il quale ha preliminarmente elencato una pluralità di patologie da cui ilpredetto è affetto, come riscontrate anche nel diario clinico della [OSCURATO:PERSONA] epiù dettagliatamente esaminate dalla già menzionata consulenza tecnica di parte prodottadalla difesa al Tribunale del riesame, che aveva concluso ritenendo condizioni di salute delpredetto “particolarmente gravi, che in ambiente carcerario non possono essere praticate leterapie necessarie e che pertanto la prosecuzione della detenzione arreca ulteriore gravepregiudizio al detenuto, determinando una prognosi infausta quoad vitam”. Dopo talepremessa, il ricorso si articola in tre motivi di impugnazione:2.1. Vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 275, comma 4-bis, cod.proc. pen. e vizio di motivazione quanto alla considerazione del “periculum quoad vitam”concludeva in questi termini: “attualmente il detenuto versa in condizioni di stabilità purevidenziando la complessità del quadro clinico e le numerose comorbilità già elencate chenecessitano di costante monitoraggio e di follow up periodico, e che non consentono diescludere episodi di acuzie cardio-celebrovascolari o respiratori maggiori con potenzialeevoluzione negativa quoad vitam e quoad valetudinem”. Il ricorso censura che l’affermazionedell’esistenza di quest’ultimo rischio, formulata nella relazione sanitaria della casacircondariale del 27/7/25, sia stata sottovalutata dal Tribunale del riesame e deduce che,invece, il Tribunale avrebbe dovuto valutare non soltanto la trattabilità intramuraria dellepatologie, ma anche la capacità dell’istituto di neutralizzare il rischio di aggravamento o ilpericulum mortis;.2.2. Vizio di violazione di legge con riferimento all’art. 299, comma 4-ter, cod.proc. pen. per l’illegittima negazione di un accertamento peritale avente ad oggetto lo statodi salute del ricorrente. Si rileva che il pericolo per la vita del paziente menzionato dallasuddetta relazione sanitaria era più che sufficiente per ritenere integrato quel fumus diincompatibilità delle condizioni di salute con la restrizione carceraria, e quindi tale da renderenecessario l’accertamento peritale richiesto.2.3. Vizio di violazione di legge con riferimento agli artt. 299 e 275 cod. proc.pen. e di omessa o apparente motivazione quanto al giudizio di perdurante adeguatezzadella sola misura in atto a soddisfare nell’attualità le esigenze cautelari.[OSCURATO:PERSONA] primi due motivi di ricorso sono fondati.1. L’ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto di una pluralità di patologie dacui è affetto il ricorrente, che ha indicato come soggetto affetto da “cardiopatia ischemicacronica in iperteso, fumatore e obeso, portatore OSAS di grado grave e BPCO conenfisema polmonare diffuso”, tanto da richiamare le valutazioni della consulenza tecnica diparte – non contestata sul punto- secondo cui si tratta di “soggetto ad altissimo rischio diepisodi ischemici, celebrali e/o cardiaci”, ed ha, altresì, rilevato che a causa di una severacompromissione neurologica degli arti inferiori necessita di assistente fisso alla persona, neè stata disposta l’allocazione in una cella priva di barriere architettoniche ed è stataprescritta carrozzina bariatrica per permetterne i trasferimenti, ma il ricorrente, sebbeneinvitato a produrre certificato di invalidità in suo possesso, al fine di ottemperare alle praticheburocratiche per il rilascio della carrozzina, non vi ha dato riscontro, così come, in relazionealla sindrome delle apnee notturne (cd. OSAS) gli era stato raccomandato l’uso della CPAP,presidio regolarmente fornitogli che, però, l’Abruzzese ha rifiutato di usare perchéasseritamente non funzionante e di disturbo ai compagni di cella.A fronte di tale quadro clinico, l’ordinanza impugnata, premesso che compete aldetenuto condurre una vita più salutare, astenendosi dal fumo e seguendo una dietaequilibrata, oltre che facendo movimento, condotte in alcun modo impedite dall’ambientecarcerario, ha ritenuto che non ricorresse una condizione di concreta ingestibilità dellepatologie da cui è affetto l’Abruzzese nel regime carcerario, ed ha, pertanto, confermato ilprovvedimento impugnato disattendendo la richiesta difensiva di disporre una perizia al finedi accertare la dedotta incompatibilità delle condizioni di salute con la restrizione carceraria.2. I l percorso argomentativo dell ’ordinanza impugnata, però, non rendeadeguatamente conto del rispetto del disposto dell’art. 299 comma 4 -ter cod. proc. pen., anorma del quale “se la richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodiacautelare in carcere è basata sulle condizioni di salute di cui all’art. 275 comma 5 bis, ovverose tali condizioni (…) risultano in altro modo al giudice, questi, se non ritiene di accogliere larichiesta sulla base degli atti, dispone con immediatezza (…) gli accertamenti medici delcaso, nominando perito ai sensi dell’art. 220 e seguenti (…)”.Anche alla luce di tale disposizione, è ormai principio consolidato, in tema di misurecoercitive, che ove il giudice non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, la richiesta direvoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere basata sulla prospettazione dicondizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o comunque tali da nonconsentire adeguate cure inframurarie, è tenuto a disporre gli accertamenti medici del caso,nominando un perito secondo quanto disposto dall'art. 299, comma 4 ter, cod. proc. pen.:nell'affermare detto principio, questa Corte di Cassazione, ha altresì precisato che ècomunque consentito al giudice di delibare sull'ammissibilità della richiesta, onde attivare laprocedura decisoria, ma solo al fine di verificare che sia stata prospettata una situazione disalute della specie prevista dall'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., comunque senza lapossibilità di alcuna valutazione di merito, mentre gli è inibito respingere la domanda soloperché, in via preliminare, si prefiguri la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionalerilevanza, non potendo tale apprezzamento che essere successivo all'accertamento peritaleche offre il parametro di comparazione (Sez. U, n. 3 del 17/02/1999, Femia, Rv. 212755 -01).Si è anche chiarito, peraltro, che la previsione di cui all'art. 299, comma quarto ter, cod.proc. pen. - disponendo che se la richiesta è basata sulle condizioni di salute di cui all'art.275, comma quarto bis, cod. proc. pen., ovvero se tali condizioni di salute sono segnalatedal servizio sanitario penitenziario, il giudice, se non ritiene di accoglierla, dispone gliaccertamenti medici del caso, nominando un perito – tuttavia non impone automaticamenteal giudice la nomina del perito se non sussista un apprezzabile "fumus" e cioè se non risultiformulata una diagnosi di incompatibilità o comunque non si prospetti una situazionepatologica tale da non consentire adeguate cure in carcere. (Sez. 2, n. 11328 del02/12/2010, dep. 2011, Senese, Rv. 249942 – 01; ; Sez. 2, n. 25248 del 14/05/2019,Ramondo, Rv. 276969 – 01; Sez. F – n. 34814 del 08/08/2023, Cimmino, Rv. 285093;Sez. 2 n. 24558 del 05/06/2024, R., Rv. 286539 – 01).L’ordinanza in esame risulta aver disatteso tali principi, laddove, senza disporre alcunaccertamento peritale, ha dato atto sia della prospettazione di incompatibilità delle condizionidell’XXXXXXXXX con il regime carcerario, avanzata dalla consulenza tecnica di parte delricorrente, sia dei rischi “di acuzie cerebro vascolari o respiratori maggiori con potenzialeevoluzione negativa quoad vitam e quoad valetitudinem” riconosciuti anche dalla relazionesanitaria aggiornata sulle condizioni dell’indagato, ed ha però affermato trattarsi di mere“considerazioni prudenziali” che non consentirebbero di riconoscere una incompatibilità conil regime carcerario perché connesse ad evoluzioni negative che potrebbero esseremonitorate e fronteggiate anche con i presidi sanitari territoriali esterni all’istituto di pena(pag. 7 dell’ordinanza impugnata).In tal modo, però, l’ordinanza impugnata non ha reso adeguatamente conto delleragioni per cui si è ritenuto che l’insieme delle affermazioni della relazione clinica dell’istitutopenitenziario, anche a fronte delle dettagliate valutazioni della consulenza tecnica di partedepositata dalla difesa, non offrano nemmeno un apprezzabile "fumus" di incompatibilitàdelle condizioni di salute dell’XXXXXXXXX con la misura in atto, nonostante il concorso diun complesso di patologie tali da non consentire cure in carcere adeguate a prevenire le puripotizzate evoluzioni negative “quoad vitam e quoad valetitudinem”.3. Il terzo motivo di ricorso, volto a prospettare il vizio di motivazione in ordine allaperdurante inadeguatezza di misure meno afflittive a contenere le esigenze cautelari è,invece, inammissibile per la sua genericità, in quanto, in tema di misure cautelari personali,l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solodecorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relativeprescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine almutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (Sez. 3, n. 43113del 15/09/2015, K, Rv. 265652 - 01), elementi che, invece, già il provvedimento del giudiceper le indagini preliminari in data 8/10/2025 aveva evidenziato non essere stati prospettatinell’istanza allora respinta, come ricordato anche nel ricorso (pag. 5), né risultano indicati inquesta sede.4. L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio alTribunale del riesame di Catanzaro affinché valuti la prospettata incompatibilità dellepatologie da cui è affetto il ricorrente con il regime carcerario alla luce dei principi dinanzievidenziati, anche previa nomina di un perito ai sensi dell’art. 220 e ss. cod. proc. pen. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzarocompetente ai sensi dell’art. 309, comma 7 cod. proc. pen..Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc.pen.Così è deciso, 24/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteLUCIANO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.