CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 febbraio 2022
Cassazione n. 41548/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'indagato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso; r [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 4 febbraio 2022, il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame, rigettava la richiesta di riesame proposta avverso le ordinanze del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como, con le quali era stata disposta la misura della custodia cautelare in carcere a carico di [OSCURATO:PERSONA], indagato per i reati di cui agli artt. 81 comma 2, 640, 61 n. 5 e 7 cod.pen., 166 d.l.vo 58/1998, 81 comma 2 e 648 ter 1 cod.pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore (anche di fatto) delle società estoni GUS Investments (socio di maggioranza della [OSCURATO:PERSONA]) ed [OSCURATO:PERSONA], prospettando sul sito di quest'ultima che la stessa fungeva da holding di un gruppo di aziende, che era prossima la sua quotazione in borsa e che tra i suoi asset vi erano i filamenti di nichel utilizzati nel settore aereonautico, induceva in errore diverse persone convincendole ad acquistare azioni di [OSCURATO:PERSONA], anche pubblicizzando via internet l'affidabilità della società, e provvedeva poi a riciclare i proventi delle truffe. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per Cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo che il Tribunale non aveva motivato sulle doglianze espresse con l'istanza di riesame e la successiva memoria difensiva, ma si era limitato a riproporre pedissequamente passaggi dell'ordinanza cautelare e della richiesta di applicazione delle misure cautelari e reali del Pubblico Ministero; in particolare, non era stato considerato l'audit sul nichel prodotto dalla difesa, che dava atto della presenza e consistenza del nichel nel caveau di [OSCURATO:PERSONA] e della effettuazione delle analisi chimiche e fisiche del nichel presso laboratori esterni. 1.2 In merito ai gravi indizi di colpevolezza, osserva il difensore, il Tribunale del Riesame aveva fatto proprie le conclusioni del giudice per le indagini preliminari, in parte riportando i contenuti travisati degli stralci delle intercettazioni telefoniche, in parte ignorando la produzione documentale della difesa: quanto alla vicenda della vendita di un quantitativo di nichel a [OSCURATO:PERSONA], le deduzioni della Guardia di Finanza si basavano unicamente sul risultato di una rogatoria internazionale secondo la quale la struttura di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai potuto consentire alla società di provvedere al pagamento della cifra concordata, ma non erano state considerate le mail prodotte dalla difesa, dalle quali risultava che: 1) [OSCURATO:PERSONA] era stata indicata dal Presidente dell'ISE come possibile acquirente dello stock di nichel; 2) [OSCURATO:PERSONA] era solo un intermediario; 3) l'accordo di vendita era ancora valido al novembre del 2021, allorché si attendeva solo il pagamento da parte della Banca, tanto che anche lo studio EY, incaricato dell'audit sul nichel e di quello contabile-finanziario, avevano informato Ixellion che si sarebbero interfacciati con tutti i clienti della società, compresa [OSCURATO:PERSONA]; tali conclusioni erano confermate dalla lettera di [OSCURATO:PERSONA] del novembre 2021, e non erano affatto smentite dalle emergenze probatorie ritenute dal Tribunale, che consistevano nella risposta delle Autorità dell'Essex sulla compagine societaria della [OSCURATO:PERSONA], sul capitale sociale, sulla sede, ecc., senza che nessuno si fosse mai preoccupato di sentire a sommarie informazioni il suo rappresentante legale sui suoi rapporti con Ixellion. Quanto alla valutazione del nichel, il difensore osserva che il Tribunale aveva ritenuto che la Ixellion era interessata soltanto a mostrare un incremento nello stock di nichel presente nei magazzini del gruppo in modo da dare una immagine di solidità del gruppo: lasciava quindi basiti la conclusione secondo cui, nonostante quindi la Guardia di Finanza avesse verificato l'esistenza di un contratto per lo stoccaggio del nichel presso la [OSCURATO:PERSONA] e presso la [OSCURATO:PERSONA] di Zurigo, alcuna rilevanza probatoria poteva essere riferita a tale dato, malgrado dal verbale di perquisizione e sequestro effettuato presso [OSCURATO:PERSONA] si era appreso che in tale deposito erano stoccati ben 1114 rocchetti contenuti in 32 valigette; erano poi stati travisati i contenuti delle mail citate dal Tribunale, in quanto non solo era stato il presidente [OSCURATO:PERSONA], Uhlendorf, a richiedere a Ixellion che lo stock di nichel, oggetto del contratto di vendita con [OSCURATO:PERSONA], fosse spostato presso il deposito di Zurigo, ma era stato lo stesso Uhlendorff a riferire che si sarebbe recato a Zurigo per prelevare campioni. Altro travisamento riguardava la conversazione n.822 del 23 aprile 2021, in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stavano discutendo della migrazione della società in Lussemburgo e del rischio che l'Agenzia delle Entrate si opponesse per via del mancato pagamento delle tasse in caso di migrazione; ancora, dalla intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] relativa all'audit richiesto dalla KPGM sui bilanci consolidati relativi agli anni 2018, 2019 e 2020, non pareva proprio che KPGM avesse messo in dubbio gli audit precedenti, ma era invece [OSCURATO:PERSONA] lamentava perché KPGM, malgrado avesse tutta la documentazione, non avesse fatto nulla, così come in una successiva conversazione [OSCURATO:PERSONA] era arrabbiato non perché KPGM aveva posto quesiti sui bilanci, ma lo era con la Vainola che non aveva trasmesso a KPGM tutta la documentazione delle società controllate e non collaborava con la società di revisione. Quanto all'incarico dato a Ernst&Young per procedere a revisione di bilanci e audit sul nichel, la difesa aveva prodotto una serie di mali, un contratto ed una lettera da cui risultava la volontà di Ixellion di quotarsi in Borsa, sementendo così la tesi accusatoria secondo cui [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai avuto alcuna serie intenzione di perseguire l'obiettivo della quotazione; era evidente che per poter \ portare a compimento l'audit contabile finanziario, EY necessitava di un audit relativo al nichel, audit per il quale era stata incaricata ISE, che aveva espresso una valutazione positiva e conforme a quella precedenti, a dimostrazione che la tesi accusatoria sulla inesistenza e/o sopravvalutazione dell'asset non rispondeva al vero. Non era quindi vero che gli audit erano stati eseguiti solo sull'apparenza creata da [OSCURATO:PERSONA] (il difensore sottolinea che nessun professionista era stato mai sentito per verificare i termini degli incarichi e le modalità di svolgimento degli stessi, e che né il giudice per le indagini preliminari, né il Tribunale avevano spiegato come fossero stati eseguiti gli audit o come avrebbero dovuto essere eseguiti), che perseguiva la prospettiva di quotarsi in borsa, come emergeva anche dalle mail scambiate con il "listing expert" [OSCURATO:PERSONA]; a ciò doveva aggiungersi anche lo scambio di mail tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de Margerie, dove si dava atto della domanda di quotazione effettuata da [OSCURATO:PERSONA] per Ixellion, nonché del pagamento delle commissioni sulla pratica per la quotazione presso la Borsa lussemburghese. Quanto al valore delle azioni Ixellion, ritenuto nullo dal Tribunale, non si era tenuto conto di quanto espresso dalla difesa, e cioè che le azioni cedute erano di proprietà di GUS e che i contratti erano stati per questo sottoscritti tra il cedente Gus e l'acquirente: la circostanza che GUS avesse deciso di vendere le proprie azioni ad un prezzo inferiore non rilevava sul valore delle azioni, che avevano tutte un valore nominare pari ad € 1,00; le azioni Ixellion possedute da GUS erano regolarmente detenute sul conto titolo della società ed iscritte e registrate sul [OSCURATO:PERSONA] ed il valore di registrazione delle azioni sui conti titoli dei soci non dipendeva dal reale valore delle azioni, ma dalla "dichiarazione del prezzo di carico", che veniva rilasciata dal titolare del deposito titoli alla Banca depositaria. Il difensore osserva che era stato anche specificato che anche in Estonia l'emissione ed il trasferimento di azioni dematerializzate, per legge o pe volontà dell'emittente, avviene attraverso un sistema di gestione accentrata: le azioni vengono depositate presso un intermediario, che a sua volta stipula un contratto di deposito titoli in amministrazione con la società di gestione, ed i trasferimenti avvengono mediante registrazioni contabili; per le nuove emissioni dematerializzate l'emittente, al termine della fase di collocamento, si limita a comunicare alla società di gestione l'ammontare dell'emissione, il finanziamento, e gli intermediari a cui accreditare le azioni emesse; la società di gestione accende un conto per ogni emittente con i relativi sottoconti per ogni emissione e nel contempo accende un conto per ogni intermediario che partecipa al sistema, anch'essi suddivisi in sottoconti per ogni strumento finanziario; il trasferimento delle azioni dematerializzate può essere effettuato solo tramite hj\T intermediari autorizzati; su loro richiesta, la società di gestione provvede a registrare i trasferimenti delle azioni nei conti e, una volta conclusa tale operazione, anche gli intermediari provvederanno a registrare il trasferimento nei conti dei propri clienti. Ciò premesso, il difensore rileva che le azioni Ixellion, detenute da GUS, erano registrate presso il [OSCURATO:PERSONA] CSD, società di gestione accentrata; dopo il trasferimento in Lussemburgo, gli intermediari autorizzati presso cui erano depositate le azioni su apposito conto titoli erano BPER [OSCURATO:PERSONA] SA e BNYM- Bank of [OSCURATO:PERSONA]; Ixellion non aveva operato emissione di nuove azioni dematerializzate, ciò che era stato trasferito erano azioni di proprietà di GUS, sottoscritte e registrate, e il trasferimento era stato effettuato mediante intermediari finanziari autorizzati e registrati. Il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che scopo del trasferimento di Ixellion dall'Estonia al Lussemburgo fosse quello di presentare la società credibile in quanto in Estonia aveva una reputazione di strumento di riciclaggio, posto che dalla lettura dell'intercettazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] risultava che i due ritenevano che l'Estonia fosse considerata dal resto dell'Europa uno strumento di riciclaggio, e che quindi le società che avevano sede in quel paese erano mal viste. Quanto all'osservazione del Tribunale che non veniva mai aggiornato il numero di azioni Ixellion possedute da GUS, il difensore osserva che non si era tenuta in alcun conto la documentazione prodotta, da cui risultava che tutte le transazioni erano state registrate sul [OSCURATO:PERSONA], così come tutte le conseguenti variazioni dei titolari delle azioni, e che dall'accesso al Nasdaq si evidenziava come la titolarità delle azioni Ixellion detenute da GUS decrescesse ad ogni transazione, indipendentemente da quanto inserito, per mero errore materiale, nei contratti. 1.3 Passando all'aggravante della minorata difesa, il difensore osserva che le conference call e le news letter erano forme di comunicazione usate da tutto il Board per comunicare tra loro e con gli azionisti, ovverossia quei soggetti che già avevano acquistato le azioni, per cui si trattava di un post factum non punibile, che non integrava né agevolava la condotta criminosa dell'ipotizzata truffa. 1.4 In merito alle esigenze cautelari, con riferimento al pericolo di reiterazione del reato il difensore osserva che il Tribunale aveva affermato che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe protratta fino a settembre 2021, quando in realtà la Guardia di Finanza aveva ritenuto che gli ultimi contratti di compravendita delle azioni risalivano a febbraio 2021, così come i relativi bonifici, e successivamente non vi era stato altro: la risonanza mediatica data dall'arresto di [OSCURATO:PERSONA] e della moglie, il sequestro preventivo di tutti i loro beni e della documentazione e l'oscuramento del sito Ixellion escludevano la possibilità di reiterazione del reato;quanto al pericolo di inquinamento probatorio, seguendo il ragionamento del Tribunale si sarebbe giunti alla conseguenza che tutti gli indagati dovrebbero restare in carcere fino alla fine del processo mentre, nel caso di specie, l'ampia attività di sequestro eseguita escludeva tale pericolo. 1.7 Analogamente, prosegue il difensore quanto al rigetto della richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, la motivazione del Tribunale era apparente, visto che pareva davvero fantasioso ritenere sussistente il pericolo che [OSCURATO:PERSONA], se posto agli arresti domiciliari, potesse continuare a tenere conference cali dal suo domicilio o spedire newsletter agli azionisti che, grazie alla stampa, erano già a conoscenza del suo arresto. 1.8 Il difensore eccepisce la violazione del diritto di difesa conseguente alla mancata valutazione dei documenti redatti in lingua inglese, visto che erano stati considerati i documenti prodotti dal Pubblico Ministero redatti in lingua inglese, francese e tedesca, e che uno scritto già esistente redatto in lingua straniera ben può essere acquisito agli atti a fini probatori, senza che sia necessaria la sua traduzione, aspetto sul quale deve decidere il giudice. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva rigettarsi il ricorso. 3. Il difensore depositava conclusioni scritte, con le quali insisteva nei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Una volta disposta la riunione al presente procedimento di quello iscritto al n. 10354/2022, avendo i ricorsi identico oggetto, deve rilevarsi l'infondatezza degli stessi. 1.1 Al riguardo, giova premettere che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, sent. n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, sent. n. 22500 del 3/05/2007, Terranova, Rv. 237012; si cfr. altresì Sez. U. sent. n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202001). 1.2 Ciò premesso, seguendo poi l'ordine delle censure contenute nel ricorso, relativamente alla vendita di un quantitativo di nichel a [OSCURATO:PERSONA], nelle pagine 16 e 17 il Tribunale osserva che la società tedesca, con capitale sociale di € 25.000,00, un "ufficio virtuale" del costo di 200 euro al mese e senza alcuna dichairazione fiscale presentata, non era in grado di acquistare nichel per 200 milioni di euro, osservando anche che nulla era emerso sulla effettiva sussistenza del contratto di vendita (considerazione riprese alle gsgine 22 e 23); a ciò il ricorrente contrappone una serie di comunicazioni, che supporterebbero una inammissibile diversa valutazione, senza neppure indicare quale sarebbe la banca per cui [OSCURATO:PERSONA] fungeva da intermediario (mai nominata né nelle conversazioni riportate, né in ricorso, Analogamente, quanto alla valutazione del nichel, il ricorso propone una inammissibile rivalutazione delle conversazioni intercettate, senza considerare che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (vedi Sez.2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389); inoltre oltre alle ragioni esposte dal Tribunale relative alla sopravvalutazione del magazzino, è stato anche osservato che mentre nella newsletter citata a pag.21 dell'ordinanza si parla più volte di "produzione" di nichel da parte di Ixellion, "le investigazioni condotte dalla Gdf hanno dimostrato come, difformemente da quanto dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] sia assolutamente sprovvista di qualsiasi dotazione industriale idonea a produrre filamenti di nichel", né "risulti nella disponibiità di [OSCURATO:PERSONA] alcuno stabilimento di estrazione e produzione di materie prime"; che la produzione ed approvvigionamento di nichel corrispondono a meri acquisti di nichel dalla Cina; che i conferimenti in natura di stock di nichel sono stati esposti in bilancio, malgrado non si siano mai verificati (pag.20 ordinanza impugnata) Quanto alla quotazione in borsa, non è in contestazione che la tale quotazione, malgrado le promesse di [OSCURATO:PERSONA] e il fatto che costituisse la ragione principale con la quale venivano convinti gli acquirenti, non sia mai avvenuta; alla motivazione del Tribunale, che rileva come i professionisti individuati dalla società operavano solo su documentazione fornita da [OSCURATO:PERSONA] e che quindi non vi sia mai stata una reale volontà di ottenere la quotazione, il ricorso propone, anche in questo caso, inammissibili valutazioni di merito. Quanto al valore della azioni Ixelion, il Tribunale ha osservato che la registrazione sul [OSCURATO:PERSONA] con attribuzione di un codice ISIN aveva una funzione meramente identificativa delle stesse, che tutte le banche interpellate avevano attribuito un valore vicino allo zero delle azioni, che non erano mai stati distribuiti utili ai soci malgrado un profitto di C 67.935.880,00 e di un fatturato pari a O con O dipendenti, che malgrado le azioni venissero cedute il quantitativo di quelle possedute da [OSCURATO:PERSONA] rimaneva sempre uguale (la difesa parla di "errore materiale"); tutti elementi in base ai quali si è ritenuto che le azioni Ixelion cedute ai diversi soggetti indicati nel capo di incolpazione non avessero nessun valore, e che il prezzo delle azioni veniva deciso in maniera unilaterale da [OSCURATO:PERSONA], così come il supposto valore delle stesse. Relativamente alla contestata aggravante, premesso che il momento di consumazione non può essere individuato in via preventiva ed astratta, essendo indispensabile muovere dalla peculiarità del singolo accordo, dalla valorizzazione della specifica volontà contrattuale, dalle peculiari modalità delle condotte e dei loro tempi, al fine di individuare quale sia stato, in concreto, l'effettivo pregiudizio correlato al vantaggio e quale il momento del loro prodursi, il Tribunale ha ritenuto che l'utilizzo di strumenti informatici (conference call e newsletter) ha impedito agli investitori di comprendere l'inconsistenza del prodotto venduto, con ciò quindi realizzandosi la minorata difesa conseguente all'impossibilità per l'acquirente di un bene "a distanza" di sottoporre a verifica il bene venduto. 1.3 Quanto alle esigenze cautelari, vi è ampia motivazione nell'ordinanza impugnata sia relativamente al pericolo di reiterazione del reato che di inquinamento probatorio; le censure del ricorrente non considerano che, relativamente al primo aspetto, non si deve considerare il pericolo che il ricorrente possa portare ad ulteriore compimento il reato per il quale è indagato, ma che possa ripetere quel tipo di reato, quindi, nel caso in esame, altre truffe commesse mediante acquisizioni societarie (come evidenziato dal Tribunale); vi è motivazione del Tribunale anche sul rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere (pag. 34 ordinanza impugnata) 1.4 Quanto, infine, alla eccezione di mancata valutazione della documentazione prodotta dalla difesa perché redatta in lingua inglese, si deve osservare che in nessun passo dell'ordinanza è scritto che tale produzione sarebbe inammissibile, tanto che il Tribunale più volte prende in considerazione la documentazione, commentando la stessa. 2. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso deve pertanto essere rigettato, con condanna , ex art. 616 cod. proc. pen. del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Previa riunione al presente procedimento di quello iscritto al n. 10354/2022, ri