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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46348/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale «di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza», prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942); pertanto, non è richiesta, per l'integrazione del reato una costante e assidua relazione interpersonale, ben potendo la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco dell'abitualità di tale comportamento (Sez. 6, n. 28958 del 26/06/2014, Mancuso, Rv. 262153).

Inoltre, in tema di violazione del divieto, imposto al sorvegliato speciale, di associarsi abitualmente con persone che abbiano riportato condanne o che siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, è necessario accertare in concreto la conoscenza, da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, dei pregiudizi gravanti sulle persone frequentate, desunta da elementi fattuali concludenti, come quelli attinenti al contesto socio-ambientale in cui si collocano i rapporti con il soggetto pregiudicato, o ad altri fattori sintomatici della relativa conoscenza, a prescindere dalla circostanza che le sentenze di condanna a carico del terzo frequentato dal proposto siano o meno riportate nel certificato penale spedito a richiesta di privati, la cui conoscenza è normativamente preclusa a terzi (Sez. 1, n. 37163 del 19/07/2019, Giordano, Rv. 276945).

La Corte di appello si è pienamente conformata, ai principi enunciati, logicamente valorizzando, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, il fatto che lo stesso, a seguito di tre controlli di polizia in giorni diversi e a un controllo effettuato un mese pima, era stato sorpreso con persone pregiudicate.

La Corte di appello, con apprezzamento di fatto immune da censure di tipo logico, ha sottolineato come la pluralità di contatti con pregiudicati, il tempo relativamente concentrato della frequentazione e le modalità attuative degli incontri erano elementi indicativi della non casualità della condotta, quanto piuttosto di una volontà dell'imputato a porre in essere tali incontri.

D'altronde, lo stesso ricorso sul punto appare generico, non indicando alcun elemento certo in forza del quale sia possibile mettere in discussione l'ampia motivazione sul punto del giudice di merito.

La Corte, inoltre, ritiene che il ricorso sia inammissibile perché presenta motivi afferenti al trattamento punitivo, quando il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive.

Il giudice di merito, infatti, ha ritenuto con una motivazione ineccepibile che la sopra evidenziata condotta non era idonea a giustificare un ulteriore diminuzione di pena, né a concedere le richieste circostanze attenuanti generiche.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia inammissibile, perché presenta motivi riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il reato di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, che punisce la violazione della prescrizione che impone alla persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale «di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza», prevista dall'art. 8, comma 4, del medesimo d.lgs., implica un'abitualità o serialità di comportamenti, essendo, conseguentemente, configurabile soltanto nel caso di plurimi e stabili contatti e frequentazioni con pregiudicati (Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020, Vurchio, Rv. 278942); pertanto, non è richiesta, per l'integrazione del reato una costante e assidua relazione interpersonale, ben potendo la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco dell'abitualità di tale comportamento (Sez. 6, n. 28958 del 26/06/2014, Mancuso, Rv. 262153). Inoltre, in tema di violazione del divieto, imposto al sorvegliato speciale, di associarsi abitualmente con persone che abbiano riportato condanne o che siano sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, è necessario accertare in concreto la conoscenza, da parte del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione, dei pregiudizi gravanti sulle persone frequentate, desunta da elementi fattuali concludenti, come quelli attinenti al contesto socio-ambientale in cui si collocano i rapporti con il soggetto pregiudicato, o ad altri fattori sintomatici della relativa conoscenza, a prescindere dalla circostanza che le sentenze di condanna a carico del terzo frequentato dal proposto siano o meno riportate nel certificato penale spedito a richiesta di privati, la cui conoscenza è normativamente preclusa a terzi (Sez. 1, n. 37163 del 19/07/2019, Giordano, Rv. 276945). La Corte di appello si è pienamente conformata, ai principi enunciati, logicamente valorizzando, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, il fatto che lo stesso, a seguito di tre controlli di polizia in giorni diversi e a un controllo effettuato un mese pima, era stato sorpreso con persone pregiudicate. La Corte di appello, con apprezzamento di fatto immune da censure di tipo logico, ha sottolineato come la pluralità di contatti con pregiudicati, il tempo relativamente concentrato della frequentazione e le modalità attuative degli incontri erano elementi indicativi della non casualità della condotta, quanto piuttosto di una volontà dell'imputato a porre in essere tali incontri. D'altronde, lo stesso ricorso sul punto appare generico, non indicando alcun elemento certo in forza del quale sia possibile mettere in discussione l'ampia motivazione sul punto del giudice di merito. La Corte, inoltre, ritiene che il ricorso sia inammissibile perché presenta motivi afferenti al trattamento punitivo, quando il provvedimento impugnato è sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive. Il giudice di merito, infatti, ha ritenuto con una motivazione ineccepibile che la sopra evidenziata condotta non era idonea a giustificare un ulteriore diminuzione di pena, né a concedere le richieste circostanze attenuanti generiche. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass
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