CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 2024
Cassazione n. 37800/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che eccepisce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis (primo motivo) e all'art. 62 -bis cod. pen. (secondo motivo), è inammissibile perché generico e, comunque, perché manifestamente infondato, avendo la Corte di merito escluso, con un apprezzamento fattuale non manifestamente illogico - e quindi non censurabile in sede di legittimità -, la sussistenza dei presupposti integranti sia l'invocata causa di non punibilità, alla luce dell'entità dell'opera abusivamente realizzata in spregio alla normativa paesaggisti'e antisismica, trattandosi di una struttura in cemento armato di considerevoli dimensioni e su diverse elevazioni, edificata in zona sismica e sottoposta a vincolo paesaggistico, in assenza di qualsivoglia progetto esecutivo e senza la direzione di un soggetto a ciò abilitato; sia le circostanze attenuanti generiche, stante l'assenza di elementi valutabili a tal fine e considerando, quale elemento ritenuto comunque ostativo, la particolare intensità del dolo (cfr. p. 3 della sentenza impugnata); stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.