CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 giugno 2025
Cassazione n. 28768/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05AFMIC) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Firenze, con sentenza del 05.11.2024, ha confermato integralmente la pronuncia del Tribunale di Firenze del 14.04.2022, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione ed euro 24.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, commi 1 e 1-bis, D.P.R. 309/1990, relativo alla detenzione di grammi 417,33 di cocaina ai fini di spaccio. 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo, con motivo unico, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale, pur riconoscendo la presenza di elementi favorevoli quali lo stato di incensuratezza, la giovane età e le dichiarazioni confessorie, abbia poi contraddittoriamente negato le attenuanti generiche, fondando il diniego su elementi che non potrebbero logicamente prevalere sui profili positivi della personalità dell'imputato. 3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Il giudizio sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in cassazione ove sorretto da motivazione esente da vizi logici e giuridici. Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826). La Corte territoriale ha congruamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, valorizzando elementi ostativi di particolare gravità: la disponibilità di un quantitativo rilevante di cocaina (417,33 grammi), l'elevata percentuale di principio attivo (indicativa della prossimità alla fonte di approvvigionamento), la presenza di strumentazione per la pesatura e il confezionamento della sostanza, nonché la consistente somma di denaro rinvenuta, tutto concorrente a dimostrare il radicato inserimento dell'imputato nel traffico di stupefacenti. Inoltre, l'entità dell'attività delittuosa, la disinvoltura mostrata nel commettere il reato e le iia z4i.,4 1-) modalità di occultamento della sostanza costituiscono elementi che, nel twr2enc complessivo operato dalla Corte, hanno legittimamente prevalso sui profili favorevoli indicati dalla difesa. La motivazione offerta dalla Corte territoriale non presenta i vizi denunciati dal ricorrente, risultando anzi logicamente consequenziale e giuridicamente corretta nell'applicazione dei criteri valutativi di cui all'art. 133 c.p. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]