CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 08292/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe il Tribunale di Lecce ha rigettato le richieste di riesame presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Lecce, che ha disposto nei confronti dei medesimi l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere. [OSCURATO:PERSONA] è gravemente indiziato dei delitti di ricettazione e di detenzione di armi clandestine (capi 29 e 30) e di detenzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina (capo 31). [OSCURATO:PERSONA] è gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 per essere stato partecipe del sodalizio criminale capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] finalizzato alla commissione di più delitti di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, attivo in Taranto a decorrere dal 2018, (capo 1), nonché alla ricettazione e alla detenzione di una pistola clandestina (capi 35-36). 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso tale ordinanza nell'interesse del Capuano e del Benefico e ne chiede l'annullamento. 3. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], deduce due motivi e, segnatamente: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza, in quanto sarebbe labile l'identificazione dell'indagato nell'«Emanuele» emerso nelle indagini; - la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari in quanto il Tribunale non avrebbe considerato che dopo i pregressi criminali il Capuano avrebbe iniziato una nuova vita, intraprendendo una attività lavorativa lecita presso un'azienda metalmeccanica. 4. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Benefico, deduce due motivi e, segnatamente: - la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza, in quanto, avendo avuto l'indagato rapporti solo con [OSCURATO:PERSONA], sarebbe illogica la contestazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990; - la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, in quanto il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente conferito all'indagato "un notevole spessore criminale", ancorché abbia solo ventitré anni. 5. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. Con requisitoria e conclusioni scritte del 29 novembre 2021 il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili in quanto i motivi negli stessi proposti si rivelano diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. 2. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Capuano, con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza dei delitti contestati, in quanto sarebbe labile l'identificazione dell'indagato nell'«Emanuele» emerso nelle indagini quale l'autore dei delitti contestati ai capi 29), 30) e 31) dell'imputazione cautelare. Rileva il difensore che l'affermazione della gravità indiziaria nei confronti del Capuano sarebbe stata operata in assenza di minimali elementi individualizzanti; sarebbe, infatti, integralmente assente una intercettazione telefonica o ambientale che coinvolga direttamente il Capuano per tali fatti e, comunque, il Cesario non avrebbe indicato l'indagato come il soggetto per conto del quale [OSCURATO:PERSONA] custodi 0 le armi e la sostanza stupefacente presso la propria abitazione. 3. Il motivo è inammissibile, in quanto è volto non già a dimostrare l'illogicità della motivazione del Tribunale del riesame, quanto a contestarlo meramente in fatto. Esula, infatti, dalle funzioni della Corte di Cassazione la valutazione della sussistenza o meno dei gravi indizi e delle esigenze cautelari, essendo questo compito primario ed esclusivo dei giudici di merito e, in particolare, prima, del giudice al quale è richiesta l'applicazione della misura e, poi, eventualmente, del giudice del riesame (ex plurimis: Sezione II, 17 settembre 2008, Fabbretti ed altri). In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, del resto, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (ex plurimis: Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997).Il Tribunale del riesame di Lecce nell'ordinanza impugnata, peraltro, tutt'altro che illogicamente ha ritenuto il Benefico gravemente indiziato di essere il soggetto, denominato «Emanuele», per conto del quale [OSCURATO:PERSONA] aveva detenuto presso la propria abitazione cinque pistole con matricola abrasa, 592 grammi di manjuana, 6 grammi di hashish e materiale idoneo al confezionamento delle dosi; la madre del Perrucci, infatti, in seguito all'arresto del figlio, in data 28 novembre 2018, si sarebbe lamentata con alcuni familiari della mancanza di assistenza legale per il figlio che avrebbe dovuto essere garantita da tale «Emanuele» e dai «bastardi che avevano inguaiato» il figlio. [OSCURATO:PERSONA] di seguito si era rivolta a [OSCURATO:PERSONA], capo di una associazione dedita al narcotraffico, che aveva stigmatizzato come stolto il comportamento di chi aveva affidato armi e droga ad un soggetto a lui prossimo, con il quale aveva una frequentazione e che era stato controllato dalla polizia con lui. Secondo il Tribunale, in questo dialogo, il Cesario avrebbe fatto un preciso riferimento al controllo subito in auto dal Capuano e dal Perrucci ad opera della Guardia di Finanza in data 23 maggio 2018 sulla strada per [OSCURATO:PERSONA]; il Capuano, peraltro, due giorni dopo era stato tratto in arresto nella flagranza della detenzione di 517 grammi di cocaina. 4. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Deduce il ricorrente che il Tribunale non avrebbe considerato che, superando le proprie pregresse condotte criminali, il Capuano avrebbe iniziato una nuova vita, intraprendendo una attività lavorativa lecita presso un'azienda metalmeccanica e che la misura cautelare sarebbe stata emessa tre anni dopo la commissione dei fatti contestati; difetterebbe, dunque, l'attualità delle esigenze cautelari. 5. Anche tale censura si rivela inammissibile, in quanto volta a contestare meramente in fatto l'apprezzamento del Tribunale del riesame. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è ragione per discostarsi, l'insussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato (ex plurimis: Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400). La Corte di Cassazione non ha, infatti, alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Nell'ordinanza impugnata, peraltro, il Tribunale del riesame ha rilevato non illogicamente che la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari fosse desumibile dallo stabile inserimento dell'indagato nei circuiti del narcotraffico e che la documentazione contrattuale che attestava assunzione l'indagato presso una impresa metalmeccanica non assume valenza dimostrativa della recisione dei legami illeciti dell'indagato con gli ambienti criminali nei quali risultava organicamente inserito negli anni 2018 e 2019. Il Tribunale ha rilevato, peraltro, ad ulteriore fondamento di tale valutazione, che l'indagato era stato condannato alla pena di quattro anni e sei mesi di reclusione per detenzione illecita di sostanza stupefacente accertata in data 25 maggio 2018 e che le condotte dell'indagato si inserivano in un contesto di criminalità organizzata, come era comprovato dall'intervento nella vicenda di [OSCURATO:PERSONA], capo di una associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico e armata. 6. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione ai gravi indizi di colpevolezza. Secondo l'ordinanza impugnata, l'indagato avrebbe rivestito, all'interno del sodalizio criminale diretto da [OSCURATO:PERSONA], il ruolo di custode dell'hashish, nonché di referente della commercializzazione della sostanza stupefacente all'interno del quartiere tarantino di "Paolo VI". L'indagato avrebbe, tuttavia, intrattenuto rapporti solo con [OSCURATO:PERSONA] e, dunque, sarebbe illogica la contestazione di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990. Incongruo rispetto alla contestazione del reato associativo sarebbe anche il rifiuto opposto dal Benefico al Dabbicco di fungere nuovamente da depositario della sostanza stupefacente, una volta messo agli arresti domiciliari. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, non avrebbe goduto dell'assistenza economica del sodalizio criminoso, in quanto il suo arresto sarebbe stato dovuto a legami con differenti collaborazioni criminali. Errate sarebbero, da ultimo, le interpretazioni delle intercettazioni relative alla disponibilità delle armi clandestine operate dal Tribunale del riesame; il Benefico, infatti, nelle intercettazioni non sarebbe mai chiamato con il nome di «Peppe» e non vi sarebbero elementi, se non meramente congetturali, tali da ricondurre al ricorrente l titolare della pistola semiautomatica calibro 9 con matricola abrasa rinvenuta nella perquisizione dell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA]Alconzo. 7. Il motivo è inammissibile, in quanto non dimostra l'illogicità della motivazione dell'ordinanza impugnata, bensì procede a una contestazione in fatto di ciascun elemento valorizzato dal Tribunale del riesame, peraltro in una prospettiva frammentaria e parcellizzante, proponendone una lettura alternativa. Sono, tuttavia, precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Cass., Sez. 6, n. 5456 del 4/11/2020, F., Rv. 280601-1; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Nell'ordinanza impugnata, peraltro, il Tribunale del riesame ha non incongruamente motivato in ordine al ruolo di depositario della sostanza stupefacente e di riscossore dei crediti per la cessione di sostanza stupefacente assunto dall'indagato nell'interesse del Dabbicco e del Cesario. Nell'ordinanza impugnata si rileva come dimostratnah gravità indiziaria in Ì ,e- relazione al delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] aveva accordato al ricorrente metà del compenso, in quanto era sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari e, dunque, non era più in grado di fornire il contributo ordinario al sodalizio. L'intraneità del Beneficio al sodalizio diretto dal Cesario sarebbe, peraltro, dimostrata anche dalle intercettazioni nelle quali il Dabbicco contattava il ricorrente per consegnargli sostanza stupefacente da cedere a terzi nel quartiere Paolo VI di Taranto e nella sostituzione del ricorrente posta in essere dal Dabbicco nell'escussione dei crediti derivanti dalla cessione della droga nel rione Tamburi nel periodo dell'esecuzione degli arresti domiciliari. Il Tribunale del riesame ha, inoltre, congruamente rilevato che, quando, in seguito alla scarcerazione, il Dabbicco aveva chiesto al Benefi93 di custodire nuovamente la droga presso la sua abitazione, il ricorrente aveva assunto un atteggiamento cauto perché avrebbe potuto subire controlli di polizia in costanza di esecuzione degli arresti domiciliari. Parimenti il Tribunale del riesame ha non illogicamente ritenuto che il Benefico avesse affidato ad [OSCURATO:PERSONA]Alconzo, «Diavulicchio», l'incarico della custodia di una pistola che, a sua volta, aveva ricevuto da [OSCURATO:PERSONA] sulla base dei dialoghi intercettati tra questo e [OSCURATO:PERSONA] e dal successivo rinvenimento nell'abitazione del D'Alconzo di una pistola con matricola abrasa. L'identificazione del Benefico nel «Peppe» dell'episodio era, peraltro, confermata da un dialogo intervenuto proprio tra il ricorrente ed [OSCURATO:PERSONA], in data 1 marzo 2019, durante la festa di compleanno del nipote di [OSCURATO:PERSONA], avente proprio ad oggetto la «pistola» consegnata a «Diavulicchio». 8. Con il secondo motivo il ricorrente censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il ricorrente si duole che il Tribunale del riesame avrebbe erroneamente ritenuto che l'indagato possegga «un notevole spessore criminale», ancorché sia un giovane di ventitré anni che non aveva partecipato a trattative o cessioni di sostanza stupefacente. 9. Anche questo motivo di ricorso si rivela aspecifico e volto meramente a contrastare in fatto la diagnosi cautelare formulata dal Tribunale del riesame. Nell'ordinanza impugnata, peraltro, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari è motiv4.4non irragionevolmente in ragione dell'attività illecita continuativa e non certo occasionale posta in essere dal Benefico in favore del Dabbicco e del Cesario, dal suo inserimento organico in questo sodalizio criminoso e dall'insussistenza di elementi idonei a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in relazione al delitto associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 10. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Ciascun ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso siano stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», deve, altresì, disporsi che ciascun ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempiment