CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 29191/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di appello di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rinvio del procedimento in attesa delladecisione delle Sezioni Unite sulla questione controversa di cui al primo motivo diricorso;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 19/01/2026 la Corte di appello di Messina haconfermato la sentenza del 14/11/2024 con la quale il Tribunale di Messinaaveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 6 di reclusione ed euro 400 dimulta per i reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen.2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazionel'imputato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi che di seguito sienunciano nei limiti strettamente necessari alla motivazione ai sensi dell'art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 53 ss l. 689/81. Ildifensore evidenzia che la richiesta di sostituzione della pena detentiva conquella pecuniaria è stata rigettata dai Giudici di merito solo per le precariecondizioni economiche dell'imputato (desunte dal fatto che lo stesso era statoammesso al gratuito patrocinio).2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 62 n. 4 cod. pen.Secondo il difensore la Corte territoriale ha illegittimamente negato l'attenuantedi cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. considerando solo il numero dei capi diabbigliamento ricettati, senza quantificare e valutare il danno patrimonialearrecato alle persone offese.3. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il processo è stato rinviato in quanto il primodi ricorso aveva ad oggetto una questione che era stata rimessa alle SezioniUnite di questa Corte.4. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso è fondato.Questa Corte ha più volte affermato che in tema di pene sostitutive di penedetentive brevi, il giudice non può rigettare la richiesta di sostituzione della penadetentiva con pena pecuniaria solo in ragione delle disagiate condizionieconomiche e patrimoniali dell ' imputato, riferendosi la prognosi diinadempimento ostativa alle sole pene sostitutive accompagnate da prescrizioni(Sez. 2, n. 1724 del 18/12/2025, dep. 2026, Iavarone, Rv. 289194–01).Peraltro, va rilevato che il contrasto insorto sul punto con l'opposto orientamentogiurisprudenziale (che riteneva invece ostativa alla sostituzione l'incapienza delcondannato) risulta risolto in favore di quello sopra indicato dal recenteintervento delle Sezioni Unite cui la questione era stata rimessa. Ed invero,secondo l'informazione provvisoria n. 9/2026, le Sezioni Unite, chiamate adecidere sulla questione controversa “se, in tema di pene sostitutive di penedetentive brevi, la richiesta di applicazione della pena pecuniaria possa essererigettata dal giudice quando lo stesso, in base ad elementi di fatto, formuli unaprognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento da parte dell'imputato”,con sentenza (le cui motivazioni, ad oggi, non sono ancora note) resa all'udienzadel [OSCURATO:DATA_NASCITA], hanno dato risposta negativa.La sentenza impugnata avendo motivato il rigetto della sostituzione dellapena detentiva con quella pecuniaria solo in forza delle precarie condizionieconomiche dell'imputato e della sua conseguente incapacità di pagare la penapecuniaria, non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto soprarichiamati e deve dunque essere annullata con rinvio alla Corte di appello per unnuovo giudizio sul punto.2. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico.La Corte di appello ha evidenziato che l'imputato è stato sorpreso inpossesso di un considerevole numero di calzature recanti il marchio contraffattodi note case produttrici, dalla cui vendita avrebbe potuto conseguire un lucro nonmodesto, sicché non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dellacircostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. Trattasi di motivazionenella quale non è dato riscontrare profili di contraddittorietà o manifestaillogicità, nonché conforme al dato normativo; ed infatti l'art. 62 n. 4 cod. pen.prevede come attenuante “l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o checomunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato undanno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motividi lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro dispeciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di specialetenuità”. Dunque, nei delitti determinati da motivi di lucro – tra i qualipacificamente rientrano anche quelli per cui si procede – il riconoscimentodell'attenuante presuppone la speciale tenuità tanto del danno quanto del lucro(conseguito o conseguendo), sicché la stessa non ricorre se anche uno solo deidue non è tenue. Il difensore del ricorrente limita le sue censure al solo profilodel danno per le persone offese (asseritamente modesto), senza minimamenteconfrontarsi con quanto i Giudici di merito hanno affermato in ordine al lucro;conseguentemente il motivo difetta di specificità.3. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata limitatamente allastatuizione sulla pena sostitutiva con rinvio per un nuovo giudizio sul punto adaltra sezione della Corte di appello competente, la quale si atterrà nella decisioneai principi di diritto sopra esposti. Per il resto il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente irrevocabilità della affermazione di responsabilitàdell’imputato in relazione ai reati a lui ascritti. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene sostitutive con rinvio pernuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile l'affermazione diresponsbilita'.Così è deciso, 10/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente